Trib. Nuoro, sentenza 13/01/2025, n. 12
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Testo completo
N. R.G. 1178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1178 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
AN RI OT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Angela
NANNI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Antonio
Mereu n. 47, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (C.F. 09633951000), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola ZAPPA (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata a Brescia, via Carlo Zima n. 2, presso
lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate all'udienza del
19.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato.
In via principale:
I.- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta/opposta, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., nei confronti dell'attore/opponente, CO AN RI, in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicata nel presente atto di opposizione;
II.- per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del
Giudice dott. Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CO in data 22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
In mero subordine e con espressa riserva di gravame:
-in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Giudice dott.
Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CO in data
22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare l'eventuale minor credito dell'opposta in conformità al disposto normativo, contrattuale e regolamentare, secondo quanto risulterà in corso di causa e per
l'effetto accertare e dichiarare dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate all'udienza del 19.9.2024):
2
“in via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare l'opponente al pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 22.866,22 (o di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato il 30.7.2021, la SERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE S.P.A. ha chiesto decreto ingiuntivo a carico di AN RI OT,
dell'importo di 22.866,22 euro – “oltre agli interessi di legge dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, alle spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e
successive occorrende tutte” – a titolo di corrispettivo per la somministrazione di
energia elettrica, in ragione dei prelievi irregolari effettuati dall'utente nell'immobile
sito a Gavoi, via Roma n. 121, credito portato dalla fattura n. 91351003174763A del
6.5.2015 (relativa al periodo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.12.2015), pagamento non
effettuato dalla cliente, nonostante i numerosi solleciti ricevuti.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 241/2021,
emesso il 9.9.2021 nel procedimento n. 909/2021 RAC, dell'importo di 22.866,22 euro,
“gli interessi come da domanda” e “le spese di procedura, che liquida in € 540,00 per
compensi, oltre alle spese vive, al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi
imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 18.10.2021, AN RI OT ha
formulato tempestiva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del decreto
ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria (o, in subordine, l'accertamento della
minor somma accertata in corso di causa), ha sostenuto quanto segue:
3 a. in seguito ad una verifica effettuata il 13.2.2015 (verbale n. DS1C000147Z) sul
contatore elettrico di essa attrice (titolare di utenza per usi diversi), era stata
accertata la manomissione a monte di quest'ultimo, con successiva contestazione
nei suoi confronti di prelievi irregolari di energia elettrica;
b. la pretesa era illegittima, poiché il Gestore:
i. nella comunicazione Enel-Dis-04/03/2015-0175624 non aveva fornito
alcuna spiegazione in ordine all'effettivo accertamento dei prelievi
irregolari, al momento in cui quest'ultimi fossero iniziati, né tantomeno
al motivo per cui era stato individuato il periodo compreso tra l'1.5.2013
e il 12.2.2015 per la ricostruzione dei consumi, né aveva fornito in
seguito alcuna delucidazione, nonostante le richieste di chiarimenti da
parte di essa utente;
ii. aveva effettuato la ricostruzione, individuando consumi “in alcun modo
compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media dei consumi
registrata nei periodi precedenti”, in violazione della normativa di
settore (delibera AEEGSI n. 200/1999 e T.I.M.E., allegato B, approvato
con deliberazione del 27.12.2019);
iii. aveva infatti impiegato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile
dal cavo alimentante la fornitura, pari a 10 mmq”, mentre, non essendo
accertabile l'errore di misurazione, avrebbe infatti dovuto applicare il
criterio dei consumi relativi ai due periodi precedenti il periodo da
ricostruire;
iv. non aveva tenuto conto dei pagamenti intermedi effettuati da essa utente
nel periodo in contestazione, pari a complessivi 7.942,16 euro, oltre ai
1.000,00 euro versati in via meramente transattiva a titolo di risarcimento
4
del danno (non costituendo riconoscimento del debito la proposta
transattiva prodotta nella fase monitoria, a firma di altro legale).;
v. non ricorrevano, pertanto, i presupposti per concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.3.2022, la SERVIZIO
ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma
del decreto ingiuntivo (o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagarle la minor
somma accertata in corso di causa), sostenendo quanto segue:
a. dal 2008 essa opposta (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
S.P.A.) era unicamente il soggetto venditore dell'energia elettrica nell'ambito del
servizio di maggior tutela, mentre la ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. era
proprietaria dell'intera rete di distribuzione e dei misuratori posti a servizio delle
singole utenze, oltre ad essere il soggetto responsabile del trasporto e della
consegna dell'energia elettrica alla clientela, dell'installazione e della
manutenzione dei medesimi misuratori, nonché della raccolta, validazione e
registrazione delle misurazioni, all'esito delle quali comunicava i dati a essa
convenuta, la quale provvedeva a emettere le fatture;
b. la domanda monitoria (a corredo della quale erano stati prodotti tutti i documenti
necessari a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo) era fondata sia nell'an
che nel quantum, poiché:
i. il 13.2.2015, due tecnici della ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., Agostino
PALA e Antonio Giuseppe FOIS, avevano effettuato un sopralluogo
nell'utenza di AN RI OT (n. POD IT001E99490424, n. presa
9135100317476, potenza impiegata 6,6 KW), accertando un
collegamento abusivo alla rete ENEL, oltre alla rottura dei sigilli
5
ii.
iii.
meccanici termosaldati ed all'allentamento della calotta, con conseguenti
slaccio dell'utenza e rimozione del contatore (risposto in apposita busta,
repertata al n. G0719194), attività riportate nel verbale n. DS1C000147Z
– facente fede fino a querela di falso, siccome redatto da incaricati di
pubblico servizio – sottoscritto dai suddetti tecnici e dalla cliente, la
quale nell'occasione non aveva sollevato alcuna contestazione;
il prelievo irregolare di energia elettrica aveva avuto inizio l'1.5.2013 –
poiché da tale momento era stata registrata una drastica contrazione dei
consumi effettuati nei periodi precedenti – ed era terminato il 12.2.2015
con la sostituzione del gruppo di misura manomesso;
la ricostruzione dei consumi (130.216 KWh complessivi, di fronte a
quelli registrati, pari a 24.917 KWh) era stata correttamente effettuata in
base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile (normativa CEI
UNEL 35024, cavi unipolare in rame), “in considerazione della sezione
del cavo di alimentazione della fornitura (3x16 mmq) e sulla base dei
tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia stabiliti
dall'UTF, ora Agenzia delle Dogane (1800 ore annue)”, non essendo
applicabili i criteri invocati dall'opponente, in particolare:
o gli artt.
9-11 della Delibera Arera n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1178 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
AN RI OT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Angela
NANNI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Antonio
Mereu n. 47, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (C.F. 09633951000), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola ZAPPA (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata a Brescia, via Carlo Zima n. 2, presso
lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate all'udienza del
19.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato.
In via principale:
I.- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta/opposta, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., nei confronti dell'attore/opponente, CO AN RI, in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicata nel presente atto di opposizione;
II.- per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del
Giudice dott. Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CO in data 22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
In mero subordine e con espressa riserva di gravame:
-in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Giudice dott.
Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CO in data
22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare l'eventuale minor credito dell'opposta in conformità al disposto normativo, contrattuale e regolamentare, secondo quanto risulterà in corso di causa e per
l'effetto accertare e dichiarare dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate all'udienza del 19.9.2024):
2
“in via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare l'opponente al pagamento a favore di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 22.866,22 (o di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato il 30.7.2021, la SERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE S.P.A. ha chiesto decreto ingiuntivo a carico di AN RI OT,
dell'importo di 22.866,22 euro – “oltre agli interessi di legge dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, alle spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e
successive occorrende tutte” – a titolo di corrispettivo per la somministrazione di
energia elettrica, in ragione dei prelievi irregolari effettuati dall'utente nell'immobile
sito a Gavoi, via Roma n. 121, credito portato dalla fattura n. 91351003174763A del
6.5.2015 (relativa al periodo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.12.2015), pagamento non
effettuato dalla cliente, nonostante i numerosi solleciti ricevuti.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 241/2021,
emesso il 9.9.2021 nel procedimento n. 909/2021 RAC, dell'importo di 22.866,22 euro,
“gli interessi come da domanda” e “le spese di procedura, che liquida in € 540,00 per
compensi, oltre alle spese vive, al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi
imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 18.10.2021, AN RI OT ha
formulato tempestiva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del decreto
ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria (o, in subordine, l'accertamento della
minor somma accertata in corso di causa), ha sostenuto quanto segue:
3 a. in seguito ad una verifica effettuata il 13.2.2015 (verbale n. DS1C000147Z) sul
contatore elettrico di essa attrice (titolare di utenza per usi diversi), era stata
accertata la manomissione a monte di quest'ultimo, con successiva contestazione
nei suoi confronti di prelievi irregolari di energia elettrica;
b. la pretesa era illegittima, poiché il Gestore:
i. nella comunicazione Enel-Dis-04/03/2015-0175624 non aveva fornito
alcuna spiegazione in ordine all'effettivo accertamento dei prelievi
irregolari, al momento in cui quest'ultimi fossero iniziati, né tantomeno
al motivo per cui era stato individuato il periodo compreso tra l'1.5.2013
e il 12.2.2015 per la ricostruzione dei consumi, né aveva fornito in
seguito alcuna delucidazione, nonostante le richieste di chiarimenti da
parte di essa utente;
ii. aveva effettuato la ricostruzione, individuando consumi “in alcun modo
compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media dei consumi
registrata nei periodi precedenti”, in violazione della normativa di
settore (delibera AEEGSI n. 200/1999 e T.I.M.E., allegato B, approvato
con deliberazione del 27.12.2019);
iii. aveva infatti impiegato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile
dal cavo alimentante la fornitura, pari a 10 mmq”, mentre, non essendo
accertabile l'errore di misurazione, avrebbe infatti dovuto applicare il
criterio dei consumi relativi ai due periodi precedenti il periodo da
ricostruire;
iv. non aveva tenuto conto dei pagamenti intermedi effettuati da essa utente
nel periodo in contestazione, pari a complessivi 7.942,16 euro, oltre ai
1.000,00 euro versati in via meramente transattiva a titolo di risarcimento
4
del danno (non costituendo riconoscimento del debito la proposta
transattiva prodotta nella fase monitoria, a firma di altro legale).;
v. non ricorrevano, pertanto, i presupposti per concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.3.2022, la SERVIZIO
ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma
del decreto ingiuntivo (o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagarle la minor
somma accertata in corso di causa), sostenendo quanto segue:
a. dal 2008 essa opposta (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
S.P.A.) era unicamente il soggetto venditore dell'energia elettrica nell'ambito del
servizio di maggior tutela, mentre la ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. era
proprietaria dell'intera rete di distribuzione e dei misuratori posti a servizio delle
singole utenze, oltre ad essere il soggetto responsabile del trasporto e della
consegna dell'energia elettrica alla clientela, dell'installazione e della
manutenzione dei medesimi misuratori, nonché della raccolta, validazione e
registrazione delle misurazioni, all'esito delle quali comunicava i dati a essa
convenuta, la quale provvedeva a emettere le fatture;
b. la domanda monitoria (a corredo della quale erano stati prodotti tutti i documenti
necessari a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo) era fondata sia nell'an
che nel quantum, poiché:
i. il 13.2.2015, due tecnici della ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., Agostino
PALA e Antonio Giuseppe FOIS, avevano effettuato un sopralluogo
nell'utenza di AN RI OT (n. POD IT001E99490424, n. presa
9135100317476, potenza impiegata 6,6 KW), accertando un
collegamento abusivo alla rete ENEL, oltre alla rottura dei sigilli
5
ii.
iii.
meccanici termosaldati ed all'allentamento della calotta, con conseguenti
slaccio dell'utenza e rimozione del contatore (risposto in apposita busta,
repertata al n. G0719194), attività riportate nel verbale n. DS1C000147Z
– facente fede fino a querela di falso, siccome redatto da incaricati di
pubblico servizio – sottoscritto dai suddetti tecnici e dalla cliente, la
quale nell'occasione non aveva sollevato alcuna contestazione;
il prelievo irregolare di energia elettrica aveva avuto inizio l'1.5.2013 –
poiché da tale momento era stata registrata una drastica contrazione dei
consumi effettuati nei periodi precedenti – ed era terminato il 12.2.2015
con la sostituzione del gruppo di misura manomesso;
la ricostruzione dei consumi (130.216 KWh complessivi, di fronte a
quelli registrati, pari a 24.917 KWh) era stata correttamente effettuata in
base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile (normativa CEI
UNEL 35024, cavi unipolare in rame), “in considerazione della sezione
del cavo di alimentazione della fornitura (3x16 mmq) e sulla base dei
tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia stabiliti
dall'UTF, ora Agenzia delle Dogane (1800 ore annue)”, non essendo
applicabili i criteri invocati dall'opponente, in particolare:
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