Trib. Treviso, sentenza 12/07/2024, n. 1350
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. D L – Presidente dott.ssa M R – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. P F giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024 sulle seguenti conclusioni
delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 2.9.2000 a Oderzo con la signora e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
G a M aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3
Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna
l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art.
330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. D L – Presidente dott.ssa M R – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. P F giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024 sulle seguenti conclusioni
delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 2.9.2000 a Oderzo con la signora e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
G a M aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3
Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna
l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art.
330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi