Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2024, n. 534

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2024, n. 534
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 534
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, all'udienza del 10 aprile 2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2187/2022 la seguente
S E N T E N Z A

tra BI LO, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli avv.ti Filomena Pellicanò e Simona Cariati, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Archi Cep. Lott. V scala C, n. 1, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

ATAM S.p.A.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Parisi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Villini Norvegesi n. 4, giusta procura in atti;

-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.05.2022, il ricorrente in epigrafe, alle dipendenze di ATAM S.p.A a far data dal 19.12.2007, con la qualifica di operatore di esercizio, esponeva quanto segue:
- che, con lettera dell'8.5.2020, il datore di lavoro gli contestava di aver compiuto, in data 01.05.2020, durante il turno di servizio, un fatto illecito, pertanto, veniva sospeso in via cautelare ai sensi degli art. 46 e 53 dell'allegato A) R.D. n. 148/1931, sino al termine della procedura disciplinare;

1


- che, nonostante le giustificazioni rese, il dipendente veniva destituito dal servizio con lettera prot. 2559 del 19.05.2020 a firma dell'Amministratore Unico, dott. Francesco Perrelli, e del responsabile Risk Management, dott.ssa Viviana Fedele;

- che, a seguito dei suddetti provvedimenti, gli veniva corrisposto mensilmente l'assegno alimentare di cui all'art. 46 del R.D. n. 148/1931;

- di aver chiesto, con lettera del 26.05.2020, che sulla vicenda si pronunciasse il Consiglio di Disciplina ai sensi dell'art. 54 R.D. n. 148/1931 che, tuttavia, non risultava ancora costituito nonostante i solleciti provenienti dalle organizzazioni sindacali alla Regione Calabria;

- di aver comunicato, con lettera del 22.03.2022, al datore di lavoro di aver provveduto a risarcire il danno versando la somma di € 70,00 corrispondente al costo dei 59 litri di gasolio trafugati e, pertanto, avanzava richiesta di riabilitazione rimasta, tuttavia, inesitata;

- che, anche dopo il provvedimento di destituzione, continuava a ricevere mensilmente il cedolino dello stipendio, da cui risultava che il rapporto di lavoro non era mai stato estinto e che, pertanto, nonostante il nomen juris di
destituzione”, l'ATAM gli avesse irrogato, di fatto, la sanzione conservativa della sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42 Regio Decreto 148/1931;

- che la succitata sanzione aveva perso efficacia essendosi protratta per oltre due anni (art. 7 comma 8 Statuto dei Lavoratori) e che il lavoratore aveva diritto di ottenere le differenze risultanti tra l'assegno corrisposto e la retribuzione che avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato in servizio;

- che, in ogni caso, il provvedimento di destituzione era nullo perché adottato dall'Amministratore Unico anziché dal Consiglio di disciplina, unico soggetto competente ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 148/1931, nonché per l'omissione della fase dell'opinamento, corrispondente al parere del funzionario presente nella scala gerarchica.
- che, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di destituzione, il risarcimento del danno e la riammissione in servizio e/o la riabilitazione, sussistendo i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., che si concludeva con decreto di rigetto (di questo Tribunale) del 12.07.2022. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro di: “1) accertare e dichiarare che il provvedimento di destituzione intimato e datato 19.05.2020 equivale, di fatto, ad una sanzione di sospensione dal soldo e dal servizio ed è inefficace, e/o illegittimo e/o nullo e/o invalido
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