Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 281 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala , all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
UL NI con l'avv. BALDASCINO LEONARDO
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore con i dott.ri PALMIERI LUISA, CHIARANDÀ GABRIELE MA, TOMASONI
AR, PUGLIESE TO e MACRÌ DA ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. NI UL ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, così dettagliati:
- dal 20 ottobre 2019 al 16 dicembre 2018;

- dal 17 dicembre 2018 al 22 dicembre 2019;

- dal 7 gennaio 2019 al 2 maggio 2019;

- dal 3 maggio 2019 all'8 giugno 2019;

- dal 23 settembre 2020 al 30 giugno 2021;

- dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022;

- dall'8 settembre 2022 al 30 giugno 2023;

- dall'1 settembre 2023 al 30 giugno 2024.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015
esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n.
1999/70, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022
) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-
450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del
Ministero alla concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. per un totale di Euro 2.500,00.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha ampiamente richiamato
i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con
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sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c.
instaurato da altro Tribunale. Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con d.l. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per
l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della
CGUE e ha chiesto il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi. Ha sottolineato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia – e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, il Tribunale rigetta l'istanza di riunione con la causa avente R.G. n.
455/2024 ritenendo, da un lato, che non sussistano ragioni di connessione soggettiva, stante la diversità dei ricorrenti e, dall'altro, che il dover procedere, in un unico giudizio, alla verifica delle singole annualità richieste per più ricorrenti, peraltro difesi da diversi patrocinanti, non sia compatibile con ragioni di celerità del giudizio e di economia processuale, finendo così per aggravare ovvero ritardare il processo
1 – Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi
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vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art.
282 d.lgs. 297/94
preveda che l'aggiornamento - inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” - sia
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