Trib. Napoli, sentenza 15/02/2024, n. 867
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Testo completo
R.G. 3481/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3481 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
MO IE, nato a [...] il giorno 8/1/1950 (C.F. [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Antonia Sorrentino (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma Campania alla via Nuova Nola n. 273;
ATTORE
E
FUTURO S.P.A. (C.F. 01277730030), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (C.F. [...]) e
Giorgio Caggiano (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5;
CONVENUTA
E
COMPASS BANCA S.P.A. (C.F. 00864530159), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (C.F.
[...]) e Giorgio Caggiano (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5
INTERVENUTA R.G. 3481/2019
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/6/2023, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni mediante note di trattazione scritta, nelle quali si riportavano alle rispettive istanze e difese, quindi la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del
4/7/2023, nella quale si assegnavano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18/3/2019, IE LA conveniva in giudizio la società Futuro s.p.a. per sentir dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
244031 per la usurarietà dei costi collegati al credito.
In premessa, precisava di aver stipulato il finanziamento nel mese di settembre 2009 alle seguenti condizioni economiche:
- importo finanziato: € 25.680,00;
- netto erogato: € 14.204,70;
- interessi: € 5.503,83;
- costi del credito: € 5.956,85;
- oneri erariali: € 14,62;
- TAEG: 14,030%;
- numero rate: 120;
- importo rata mensile: € 214,00;
Esponeva di avere estinto anticipatamente il finanziamento secondo il conteggio estintivo allorquando mancavano 37 rate residue, versando in un'unica soluzione € 6.721,03, ma di essersi avveduto solo più tardi della sua illegittimità, per superamento del tasso soglia usurario.
In particolare, deduceva che tra i costi collegati alla erogazione del credito rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. dovevano essere considerati anche quelli derivanti dalla copertura assicurativa, stipulata contestualmente al finanziamento, con il risultato che il TEG lievitava fino al 14,030%, senz'altro maggiore del tasso soglia del 13,815%.
Sulla scorta di quanto dedotto, inferiva di avere diritto alla ripetizione dei costi indebitamente versati alla finanziaria, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.p.c. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 644 c.p., come novellato dall'art. 1 L. 108/1996, e di condannare la Futuro s.p.a. alla ripetizione della quota di interessi di €
4.909,08 e degli ulteriori costi del credito pari ad € 5.355,35, per un totale di € 10.264,43, oltre spese di lite, con attribuzione in favore del difensore. R.G. 3481/2019
2. Si costituiva in seguito Futuro s.p.a., con comparsa di risposta depositata al fascicolo cartaceo il 2/7/2019, nella quale respingeva gli avversi assunti, in quanto non dimostrati o comunque infondati, anche alla luce del carattere vincolante delle Istruzioni della AN d'Italia pubblicate all'epoca della stipulazione. Insisteva per la legittimità delle condizioni economiche applicate e in particolare del TEG del contratto, pari all'11,36%, che non superava il tasso soglia usurario all'epoca della stipula del finanziamento, a nulla valendo il TAEG erroneamente assunto dall'attore come parametro di riferimento.
A difesa dell'operato della finanziaria, si riportava al contenuto precettivo dell'art. 54 d.P.R.
180/1950, che obbliga il mutuatario alla stipula di idonea copertura assicurativa in presenza di cessioni del quinto della retribuzione o della pensione, ma evidenziava che l'unica a beneficiare del premio assicurativo era l'impresa di assicurazione, per cui la pretesa restitutoria del mutuatario doveva essere rivolta al reale accipiens.
In conclusione, chiedeva che la domanda avversaria fosse rigettata nel merito, con vittoria di spese.
Si costituiva poi in corso di causa la CO AN s.p.a., con deposito di comparsa di intervento volontario, dichiarando di subentrare ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. alla società convenuta per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione. Nel merito, si associava alle difese della Futuro
s.p.a. e alla richiesta di rigetto della domanda.
3. Riscontrata la procedibilità della domanda per intervenuta mediazione, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare, la causa veniva istruita mediante assunzione di CTU contabile sulle questioni sollevate.
Acquisiti i necessari chiarimenti dal consulente, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni, che venivano rassegnate mediante deposito di sintetiche note di trattazione scritta.
Con ordinanza emessa fuori udienza la causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4. In via di metodo, giova ribadire la disciplina di riferimento in materia di usura.
4.1. La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il
Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla AN
d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. R.G. 3481/2019
Il TEGM riassume gli interessi periodicamente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che oggi è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il
14/5/2011;
prima di questa data, il tasso soglia si calcola aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla
AN d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, idonee a fornire un parametro certo e conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3481 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
MO IE, nato a [...] il giorno 8/1/1950 (C.F. [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Antonia Sorrentino (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma Campania alla via Nuova Nola n. 273;
ATTORE
E
FUTURO S.P.A. (C.F. 01277730030), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (C.F. [...]) e
Giorgio Caggiano (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5;
CONVENUTA
E
COMPASS BANCA S.P.A. (C.F. 00864530159), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (C.F.
[...]) e Giorgio Caggiano (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5
INTERVENUTA R.G. 3481/2019
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/6/2023, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni mediante note di trattazione scritta, nelle quali si riportavano alle rispettive istanze e difese, quindi la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del
4/7/2023, nella quale si assegnavano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18/3/2019, IE LA conveniva in giudizio la società Futuro s.p.a. per sentir dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
244031 per la usurarietà dei costi collegati al credito.
In premessa, precisava di aver stipulato il finanziamento nel mese di settembre 2009 alle seguenti condizioni economiche:
- importo finanziato: € 25.680,00;
- netto erogato: € 14.204,70;
- interessi: € 5.503,83;
- costi del credito: € 5.956,85;
- oneri erariali: € 14,62;
- TAEG: 14,030%;
- numero rate: 120;
- importo rata mensile: € 214,00;
Esponeva di avere estinto anticipatamente il finanziamento secondo il conteggio estintivo allorquando mancavano 37 rate residue, versando in un'unica soluzione € 6.721,03, ma di essersi avveduto solo più tardi della sua illegittimità, per superamento del tasso soglia usurario.
In particolare, deduceva che tra i costi collegati alla erogazione del credito rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. dovevano essere considerati anche quelli derivanti dalla copertura assicurativa, stipulata contestualmente al finanziamento, con il risultato che il TEG lievitava fino al 14,030%, senz'altro maggiore del tasso soglia del 13,815%.
Sulla scorta di quanto dedotto, inferiva di avere diritto alla ripetizione dei costi indebitamente versati alla finanziaria, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.p.c. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 644 c.p., come novellato dall'art. 1 L. 108/1996, e di condannare la Futuro s.p.a. alla ripetizione della quota di interessi di €
4.909,08 e degli ulteriori costi del credito pari ad € 5.355,35, per un totale di € 10.264,43, oltre spese di lite, con attribuzione in favore del difensore. R.G. 3481/2019
2. Si costituiva in seguito Futuro s.p.a., con comparsa di risposta depositata al fascicolo cartaceo il 2/7/2019, nella quale respingeva gli avversi assunti, in quanto non dimostrati o comunque infondati, anche alla luce del carattere vincolante delle Istruzioni della AN d'Italia pubblicate all'epoca della stipulazione. Insisteva per la legittimità delle condizioni economiche applicate e in particolare del TEG del contratto, pari all'11,36%, che non superava il tasso soglia usurario all'epoca della stipula del finanziamento, a nulla valendo il TAEG erroneamente assunto dall'attore come parametro di riferimento.
A difesa dell'operato della finanziaria, si riportava al contenuto precettivo dell'art. 54 d.P.R.
180/1950, che obbliga il mutuatario alla stipula di idonea copertura assicurativa in presenza di cessioni del quinto della retribuzione o della pensione, ma evidenziava che l'unica a beneficiare del premio assicurativo era l'impresa di assicurazione, per cui la pretesa restitutoria del mutuatario doveva essere rivolta al reale accipiens.
In conclusione, chiedeva che la domanda avversaria fosse rigettata nel merito, con vittoria di spese.
Si costituiva poi in corso di causa la CO AN s.p.a., con deposito di comparsa di intervento volontario, dichiarando di subentrare ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. alla società convenuta per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione. Nel merito, si associava alle difese della Futuro
s.p.a. e alla richiesta di rigetto della domanda.
3. Riscontrata la procedibilità della domanda per intervenuta mediazione, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare, la causa veniva istruita mediante assunzione di CTU contabile sulle questioni sollevate.
Acquisiti i necessari chiarimenti dal consulente, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni, che venivano rassegnate mediante deposito di sintetiche note di trattazione scritta.
Con ordinanza emessa fuori udienza la causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4. In via di metodo, giova ribadire la disciplina di riferimento in materia di usura.
4.1. La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il
Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla AN
d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. R.G. 3481/2019
Il TEGM riassume gli interessi periodicamente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che oggi è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il
14/5/2011;
prima di questa data, il tasso soglia si calcola aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla
AN d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, idonee a fornire un parametro certo e conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale
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