Trib. Bologna, sentenza 03/01/2024, n. 928

TRIB Bologna
Sentenza
3 gennaio 2024
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TRIB Bologna
Sentenza
3 gennaio 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna, dott. Maurizio Marchesini, riguarda una controversia tra una società e l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità per la Regione Emilia Romagna. L'ufficio ricorrente ha contestato l'orario di lavoro su turni imposto dalla società, ritenendolo discriminatorio nei confronti delle lavoratrici madri con figli minori, poiché tale organizzazione lavorativa rendeva difficile la conciliazione tra lavoro e vita familiare. La società convenuta ha sostenuto la legittimità della modifica oraria, giustificandola con esigenze organizzative e di sicurezza, soprattutto in un contesto di emergenza pandemica.

Il Giudice ha inizialmente accertato la natura discriminatoria della condotta della società, ordinando la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti discriminatori. Tuttavia, nel corso del giudizio, è emersa la cessazione della materia del contendere, poiché la società non aveva più dipendenti e l'appalto era venuto meno. Pertanto, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio, revocando il precedente decreto e compensando parzialmente le spese processuali. La decisione si fonda sulla constatazione che la situazione fattuale e giuridica che aveva originato il ricorso era radicalmente mutata, rendendo superflua una pronuncia sul merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/01/2024, n. 928
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 928
Data del deposito : 3 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 74/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 74/2022 promossa da:
LIS OU S.R.L. (C.F. 01477830192), con il patrocinio dell'avv. PIZZOFERRATO ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIZZOFERRATO ALBERTO
ATTORE
Contro
UFFICIO CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITA' REG. EMILIA ROMAGNA (C.F.
80062590379), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI LOREDANA, elettivamente domiciliato in
VIA D. CARBONESI N. 9 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PISCITELLI LOREDANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 37 commi 2 e 4 del D. Lgs.vo N°198/2006, depositato in data 28-04-2021, l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità per la Regione Emilia Romagna conveniva in giudizio IS GR RL, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro.
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Affermava di agire iure proprio ex art. 37 del D. Lgs.vo N°198/2006, a tutela dei diritti delle lavoratrici madri che lavoravano alle dipendenze della società convenuta, con mansioni di Addette al Magazzino Logistico 15.1 della società Yoox Net a Porter, sito presso l'interporto di Bologna, nell'ambito di un appalto intercorso tra . Affermava che le suddette lavoratrici avevano originariamente lavorato alle dipendenze della società cooperativa Mr. Job, poi messa in liquidazione coatta amministrativa, ed a seguito della messa in liquidazione della Mr. Job, la Yoox aveva appaltato il servizio di movimentazione merci al Consorzio Gestione Servizi soc. Coop. che aveva assunto la veste di general contractor ed aveva affidato l'effettiva esecuzione delle operazioni appaltate alla associata LG la quale aveva garantito l'assunzione di tutti i lavoratori presenti nell'anagrafica della cooperativa uscente Mr. Job con mantenimento di inquadramento, livello retributivo e anzianità già riconosciuti.
Affermava poi che a far data dal 02-01-2020, la società LG aveva assorbito la maggior parte del personale in forza alla Mr. Job, circa 130 dipendenti, successivamente ridottisi a 123 per effetto di dimissioni volontarie. Precisava che, sotto la gestione precedente, alle dipendenze della Mr Job, gli addetti al magazzino logistico 15.1 avevano sempre osservato un orario di lavoro dalle 8.30 alle 17.30, mentre in conseguenza del passaggio alle dipendenze della LG, agli addetti al magazzino era stato imposto, un nuovo orario di lavoro su due turni, di cui il primo turno con inizio alle ore 05.30 e termine alle ore 13.30, ed il secondo con inizio alle ore 14.30 e termine alle ore 22.30. Precisava poi che, nell'immediatezza, molte dipendenti madri avevano rifiutato il passaggio a LG ed alcune avevano rassegnato successivamente le proprie dimissioni, essendo nella assoluta impossibilità di trovare una qualche soluzione per la cura dei figli minori. Precisava ancora che poco dopo il subentro nell'appalto della LG, si era verificata la nota emergenza pandemica da Covid-19 e il conseguente blocco delle attività produttive dal marzo 2020 al maggio 2020, e che alla ripresa delle attività produttive, in data 7 maggio 2020, che, perdurando l'organizzazione di lavoro di cui sopra, alcune lavoratrici avevano sollecitato l'intervento dell'Ufficio della Consigliera di Parità, che aveva organizzato vari incontri con l'azienda, proponendo soluzioni conciliative, all'esito dei quali la LIS aveva però affermato di non potere rispristinare l'orario di lavoro con turno centrale per esigenze organizzative. Su tali premesse, la Consigliera di pari Opportunità ricorrente lamentava la grave portata discriminatoria dei provvedimenti aziendali sull'orario di lavoro, poiché gli stessi ponevano le lavoratrici madri di figli minori in una posizione di particolare svantaggio rispetto agli altri dipendenti, che pur seguendo orari simili non avevano figli o non avevano figli minori. Deduceva infatti che la conciliazione della cura dei minori risultava evidentemente impraticabile con gli orari imposti dal datore di lavoro e che l'adozione della misura organizzativa del doppio turno non rispondeva ad un legittimo obiettivo, né vi è alcuna evidenza che tale misura fosse necessaria al suo raggiungimento.
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Chiedeva che il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la natura discriminatoria, nei confronti delle lavoratrici madri con figli minori, dell'orario di lavoro su turni, adottato dalla società convenuta e condannasse la medesima società convenuta a rimuovere la discriminazione in essere, ed al risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio la LIS GR s.r.l. affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Rilevava in particolare che era stata condotta un'accurata ispezione dall'ITL di Bologna che aveva concluso i propri accertamenti dichiarando l'assoluta insussistenza di qualsivoglia discriminazione, diretta e/o indiretta, ai danni delle lavoratrici denuncianti per il tramite del sindacato Si.OB. Rilevava poi che l'organizzazione del lavoro su due turni era dettata dalla necessità di garantire la piena sicurezza sul lavoro delle operatrici e degli operatori, sia in epoca ordinaria, sia tanto più in epoca Covid, dovendosi tenere conto che il rispetto delle prescrizioni dei Protocolli nazionali anti-covid non consentiva la permanenza nel magazzino N°15.1 dell'Interporto di un numero di persone complessivo superiore a 61. Rilevava ancora che la società convenuta aveva posto in essere significative azioni positive e compensative per mitigare gli effetti negativi a carico delle lavoratrici madri, derivanti dall'adozione del doppio turno di lavoro in epoca pandemica, azioni che erano state condivise in due accordi sindacali del marzo 2021, siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Cgil, Cisl e Uil, sia a livello nazionale di comparto sia a livello aziendale. Precisava sul punto che il comportamento aziendale era sempre stato improntato a grande rispetto e collaborazione verso tutte le istituzioni chiamate in causa dalla denuncia Si.OB, compreso l'Ufficio della Consigliera di Parità, cui era stato fornito tutto il materiale richiesto e ogni più utile ragguaglio. Precisava poi che la forza lavoro della società convenuta era costituita per oltre il 70% da donne e per oltre il 40% da lavoratrici e lavoratori con carichi di figli, sicché ogni legittima iniziativa volta a favorire la genitorialità doveva necessariamente tenere presente gli impatti complessivi sull'organizzazione del lavoro generati dall'adozione della misura. Precisava ancora che la medesima società convenuta operava all'interno di una filiera produttiva, da cui risultava condizionata sia nelle modalità sia nella tempistica di effettuazione delle lavorazioni, tanto più in un periodo di emergenza pandemica, ed che esistevano numerose altre situazioni particolari di lavoratrici e lavoratori con peculiari carichi di famiglia e/o benefici ex Lege N°104/92, che andavano parimenti tutelate.
Precisava infine che il passaggio da un turno unico centrale a due turni 6-14 e 14-22 si sarebbe dovuto realizzare nell'arco dei sei mesi successivi al subentro di essa LIS nell'appalto, ma era stato anticipato a causa dell'avvento del Covid-19 e della necessità di garantire il distanziamento sociale e l'attuazione di tutte le prescritte misure di prevenzione e contenimento del contagio, circostanza che aveva anche costretto l'azienda ad anticipare di mezz'ora il primo turno e di posticipare di mezz'ora il secondo pagina 3 di 14
turno per evitare assembramenti e consentire la sanificazione dei locali e delle attrezzature tra un turno e l'altro. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, sia cautelare sia nel merito, spese rifuse. Il procedimento cautelare veniva istruito con l'escussione dei testi NA LI, AN AN, LA OU, CI LU, NO RT, RC PI, e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Con Decreto ex art. 37 del Dlgs N°198/2006, N°7559/2021 del 31-12-2021, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertava e dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di LIS OU RL, consistente nella imposizione anche ai lavoratori e in specie alle lavoratrici con figli minori in tenera età del nuovo orario di lavoro sue due turni, ed ordinava la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti delle discriminazioni accertate, provvedendo, tra l'altro, a definire e attuare, entro il termine di mesi 3, un piano di rimozione delle medesime, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la Consigliera di Parità Regionale competente per territorio. Fissava poi i criteri da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano e condannava LIS OU RL a corrispondere alla Consigliera ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.000,00 oltre interessi legali, e compensava parzialmente le spese di giudizio, ponendo a carico della società convenuta il pagamento di parte delle spese giudiziali. Con ricorso in opposizione ex art. 37comma 4° Dlgs N°198/2006, depositato in data
14-01-2022, IS GR RL opponeva il Decreto del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro N°7559/2021 del 31-12-2021, e ne chiedeva la revoca, per i motivi indicati in ricorso. Eccepiva in primo luogo la carenza di attualità della asserita condotta discriminatoria, stante la situazione di proroga dello stato emergenziale da Covid 19, che non consentiva alcuna diversa organizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della società IS GR sr, posto che le
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