Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 830

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 830
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 830
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

n. 89 /2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;

decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco

n.89 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 89 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
ROSA TUFANO, C.F./P.I. [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
TUFANO SABATO, presso cui elettivamente domicilia;

RICORRENTE
E
CONDOMINIO PARCO DELLE ROSE DI SCAFATI, C.F./P.I. 94012280650, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO ANNA MARIA, presso cui elettivamente domicilia;

RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non
contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002
).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra AN OS, sulla premessa di essere proprietaria dell'immobile sito in Scafati alla via Torino – traversa O. Paduano n. 1, piano 5°, interno 9/A, all'interno del quale si erano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale che avevano interessato la cucina e la zona nord est dell'appartamento danneggiando le pareti, nonché il soffitto, oltre ad alcuni beni mobili della cucina e camera da letto, ricorreva ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. avverso il Condominio denominato "Parco delle Rose", il quale sebbene regolarmente avvisato, nonostante i continui solleciti, non aveva provveduto né al risarcimento danni né alla esecuzione delle opere volte alla eliminazione delle infiltrazioni, oltre che ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato in questione.
La ricorrente in particolare evidenziava la totale responsabilità del Condominio per l'eliminazione delle infiltrazioni, per applicazione dell'art 2051 c.c., e conseguente suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali
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