Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 330

TRIB Napoli
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 330
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 330
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
avente ad oggetto: vendita di cose mobili
TRA
MAESTRI ARTIGIANI S.r.l. (p.iva 08571441214), con sede in Napoli alla
Via Emilio Scaglione n.400, in persona del legale rapp.te p. t. sig. GI
IC, elett.te dom.ta in Aversa (Ce), alla Via Donizetti, 16/b ed in Santa
Maria C.V.(CE) alla Via Santagata,snc, scala b, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Boccagna (C.F. [...]), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: raffaeleboccagna@legalmail.it.
OPPONENTE
E
Q8 QUASER SRL, (p.iva 06543251000), con sede in Roma al Viale dell'Oceano Indiano n.13, c.f.00295420632, in persona del legale rapp.te p. t. dott. Fabio Bersini, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari
n.4, presso lo studio degli avvocati Mario Panebianco (c.f.
[...],) ed Antonio GI Esposito (c.f.
[...],) dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rapp.ta


e difesa, giusta procura in calce all'all'atto di costituzione;

PEC:mariopanebianco@avvocatinapoli.legalmail.it;Antoniogiuseppeesposito
@avvocatinapoli.legalmail.it
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 09.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione notificato in data 10.05.2023, la MAESTRI ARTIGIANI S.r.l. citava in giudizio la Q8 QUASER S.r.l., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3523/23 emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.05.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €39.823,85, oltre alle spese e competenze del procedimento.
A tal fine l'opponente eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto monitorio e deduceva che la tardività dell'opposizione era giustificata da causa di forza maggiore ex art. 650 c.p.c., esplicando che al sig. IC GI, legale rappresentante della Maestri Artigiani Srl, in data 07.05.2023 era stata
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