Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 1
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. V.G. 2798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2798/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN);
e
C.F.: -, nato il [...] a [...];
CP_1 C.F._2
entrambi rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti (anche telematicamente) da/presso avv. BASCONI MARY.
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede, in p. del Procuratore p.t.;

INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;

CONCLUSIONI: “1) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente e separatamente;

2) la casa familiare sita in Santa Maria Nuova Via Monti n. 40/E viene assegnata alla sig.ra
la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia che ivi avrà Parte_1 Per_1 residenza abituale e dunque, con collocamento prevalente con la madre;


3) il padre Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
la somma di € 420,00 (quattrocentoventi/00) mensili, rivalutabile annualmente Per_1
i indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla stessa;
Parte_1
4) l'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. che si dic
[...] CP_1
d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;

5) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Ancona, da intendersi parte integrante del presente accordo.
Dette spese straordinarie sono le seguenti:
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

4) tickets sanitari.
B) Spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;

2) cure termali e fisioterapiche;

3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

4) farmaci particolari.
C) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;

2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;

3) gite scolastiche senza pernottamento;

4) trasporto pubblico;

5) servizio mensa (solo la parte relativa al vitto).
D) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;

2) corsi di specializzazione;

3) gite scolastiche con pernottamento;

4) corsi di recupero e lezioni private;

5) alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;

2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i due genitori:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e
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