Trib. Benevento, sentenza 25/09/2024, n. 844

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 25/09/2024, n. 844
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 844
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4844 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia,
TRA
AR NT, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele
Petruccelli ed elettivamente domiciliata in Baselice, via Montetto III 55, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Tommaso Parisi ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2023 la ricorrente, premesso di avere presentato, in data 19/10/2023, domanda di pensione di vecchiaia nella gestione dei lavoratori autonomi agricoli, avendo raggiunto tanto il requisito anagrafico che quello contributivo, e che la domanda era stata respinta sul falso presupposto del possesso di un numero di contributi settimanali utili (971) inferiore a quello effettivo
(1508), ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire “accertare e dichiarare che la sig.ra AN
AR ha il diritto, per la causale di cui in premessa, di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia
a carico della gestione autonoma coltivatori diretti, con decorrenza di legge dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno (01/10/2023);
condannare l'INPS in persona del Presidente p.t., ad erogare in favore della ricorrente i ratei mensili della pensione di vecchiaia a far data dal 01/10/2023, nonché al pagamento degli interessi come per legge, sui ratei maturati e non riscossi”;
con vittoria di spese e compensi, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 19/10/2023 la ricorrente, raggiunti i 67 anni di età, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia nella gestione CD/CM, sulla scorta di estratto contributivo (non certificativo) dal quale
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risultavano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, nella predetta gestione dall'1/01/1971 al
31/12/1999, e il possesso dei vent'anni di contribuzione (1040 contributi settimanali) utili per
l'accesso alla pensione.
La domanda è stata respinta con la motivazione che “Non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.01.1971 al 31.12.1999 n. 971 contributi settimanali di cui: n. 971 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri”.
La differenza, come si evince dal raffronto fra l'estratto contributivo aggiornato al 21/09/2023 prodotto dalla ricorrente e quello aggiornato al 10/01/2024 prodotto dall'INPS, deriva dalla cancellazione dell'intera contribuzione precedentemente ascritta al periodo 1/01/1973-30/04/1983.
L'INPS deduce che la cancellazione del predetto periodo assicurativo è stata disposta in ragione del divieto di accreditare contributi cronologicamente sovrapposti nonché correlati ad attività lavorativa mai realmente espletata;
infatti, la ricorrente, all'interno di una domanda di pensione a carico di Stato estero (Germania) presentata il 30/01/2023, aveva dichiarato che nel suddetto periodo si era trasferita stabilmente, con il proprio
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