Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 15
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. RG. 67/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 67/2022 promossa da:
AS TI (Cod. Fisc. [...]), RO SS (Cod. Fisc.
[...]), EA ED (Cod. Fisc. [...]),
LA UC (Cod. Fisc. [...]), LA GE (Cod.
Fisc. [...]) e INNOCENTI AN IN (Cod. Fisc.
[...]), con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV
GIANMARIA
PARTE RICORRENTE contro
TE L'NE (Cod. Fisc. 80185250588), con l'Avvocatura dello
Stato di Firenze in persona dell'Avvocato dello Stato GIANNI CORTIGIANI
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
NN LAURA (Cod. Fisc. [...]) e ZI RA
(Cod. Fisc. [...]), con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN
OLAV GIANMARIA e di QUILICI VANDA (Cod. Fisc. [...]) con gli avv.ti DOMENICI MAURO, SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV
GIANMARIA e DOMENICI MAURO
PARTI INTERVENIENTI VOLONTARIE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., deducendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente, trattandosi di insegnanti in servizio presso istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Pistoia, e di essere state sospese senza retribuzione - per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale in relazione al virus
COVID19 - con provvedimento avente efficacia semestrale del quale hanno contestato la legittimità, sostanzialmente adducendo che il medesimo attuerebbe una discriminazione quanto all'esercizio del diritto al lavoro ed alla riscossione della retribuzione tra vaccinati e non vaccinati;
hanno rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “

1. IN VIA

CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE 1) sospendere il provvedimento impugnato per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei ricorrenti previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR

N.3/1957. 2. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da SARS-
Cov-2 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.

3. IN VIA PRINCIPALE DI

MERITO ULTERIORE 1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV- 2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-

CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2;
3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al

Pag. 2 di 15 datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del

DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della

Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.

4. IN TUTTE LE IPOTESI 1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

5. IN VIA SUBORDINATA Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR

n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
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Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle ricorrenti
EA ER, LA AN, LA UC e NT FA Carolina, in quanto ultracinquantenni e, dunque, soggette all'obbligo vaccinale indipendentemente dalla attività professionale svolta e contestando, nel merito, il ricorso avversario, in fatto ed in diritto;
parte resistente ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda In subordine: dichiarare inammissibile il ricorso di EA,
LA L., LA A., NT per difetto di interesse In ulteriore subordine, previa occorrendo dichiarazione della manifesta infondatezza e/o irrilevanza delle questioni di costituzionalità adombrate, rigettare il ricorso. In ogni caso condannando le controparti alla rifusione delle spese”.
E' stato aperto il sub procedimento n. 67-1/2022, al fine della disamina della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta, che è stata rigettata per difetto del requisito del periculum in mora, con ordinanza dell'08.04.2022.
Sono intervenute volontariamente in causa le sig.re EN RA, ZZ DR e LI
DA, allegando le medesime circostanze fattuali delle ricorrenti, esponendo in diritto le medesime contestazioni avverso il provvedimento di sospensione nei loro riguardi adottato,
e rassegnando le conclusioni che si trascrivono: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art.

4-ter

D.L. 44/2021 per contrarietà al diritto europeo, ovvero declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa;
2) previo accertamento della violazione, da parte del Ministero resistente, del suo obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di parte ricorrente, dalla rispettiva data di sospensione alla data
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