Trib. Latina, sentenza 09/07/2024, n. 856
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/07/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al
n. 872/2023 promossa
DA
DE AN ON, rappresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMO
ROBERTO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13 co. 7 L. 257/92 e riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha adito il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, per accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13 co. 7 L.
257/92, in quanto affetto da patologia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL nonché dichiararsi il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi degli artt.
1-2 d.Lgs.
503 del 1992 con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché l'applicazione del regime delle finestre mobili di cui all'art. 12 del DL n. 78/2010.
2. Tanto premesso, occorre prendere atto che, in seguito all'accredito delle maggiorazioni contributive per il periodo dal 1.2.1987 al 31.12.1997, alla liquidazione da parte dell'Inps della domanda di pensione di vecchiaia anticipata del 26.04.2024 come dimostrato dalla distinta di pagamento avente data di valuta del 1.07.2024 con la quale sono stati liquidati i ratei arretrati dovuti dall'Istituto (cfr. allegati alle note di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/07/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al
n. 872/2023 promossa
DA
DE AN ON, rappresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMO
ROBERTO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13 co. 7 L. 257/92 e riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha adito il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, per accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13 co. 7 L.
257/92, in quanto affetto da patologia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL nonché dichiararsi il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi degli artt.
1-2 d.Lgs.
503 del 1992 con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché l'applicazione del regime delle finestre mobili di cui all'art. 12 del DL n. 78/2010.
2. Tanto premesso, occorre prendere atto che, in seguito all'accredito delle maggiorazioni contributive per il periodo dal 1.2.1987 al 31.12.1997, alla liquidazione da parte dell'Inps della domanda di pensione di vecchiaia anticipata del 26.04.2024 come dimostrato dalla distinta di pagamento avente data di valuta del 1.07.2024 con la quale sono stati liquidati i ratei arretrati dovuti dall'Istituto (cfr. allegati alle note di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi