Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 1798

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 1798
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1798
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE rel.
DOTT. ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7177 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST 50 41121 MODENA,
presso lo studio dell'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO,
rappresentata e difesa dall'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO
RICORRENTE
nei confronti di
od. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA EMILIA EST 25 MODENA, presso lo studio dell'avv.
PERNA GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avv. PERNA GABRIELE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1


in punto a: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 18.09.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2021 chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/05/2000 in
Castel Volturno (CE) con . Controparte_1
Per_ Esponeva che dall'unione erano nate due figlie: , nata il [...],
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata il Per_2
29.07.2004;
che a seguito del ricorso per separazione personale consensuale
i coniugi, comparsi davanti al Presidente il 19.09.2017, si erano separati
consensualmente alle condizioni di cui al verbale in pari data, omologato dal
Tribunale di Modena il 26.09.2017;
che dall'epoca della separazione i
coniugi non si erano più riconciliati, nemmeno temporaneamente;
che in
sede di separazione la casa in comproprietà al 50% veniva assegnata alla
madre;
che le figlie erano affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori
con collocazione paritaria presso l'uno e l'altro genitore;
che a titolo di
Per_ contributo per il mantenimento di e era posto un contributo Per_2
a carico del padre di €. 350 mensili annualmente rivalutabile secondo gli
indici ISTAT (€. 175 per ciascuna LI), oltre al 50% delle spese
2
straordinarie inerenti le figlie. Concludeva chiedendo lo scioglimento del
matrimonio, l'affidamento in via esclusiva della LI ancora Per_2
minorenne, sul rilievo del disinteresse anche economico, del resistente per
la stessa e la previsione di un assegno di mantenimento per le figlie di €. 500
complessivi, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, celebratasi il giorno 7.04.2022, compariva solo la
ricorrente, atteso che il resistente non si era ancora costituito.
Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente del Tribunale, considerato il
disinteresse morale e materiale del padre, disponeva, ai sensi dell'art. 337
quater c.c.
, l'affido esclusivo rafforzato della LI minore Persona_3
alla madre considerate le condizioni economiche del sig. Parte_1
(stipendio mensile lordo base di euro 1.695,92 per 14 mensilità), CP_1
che la gestione delle figlie era totalmente a carico della madre, che la LI
Per_ maggiorenne aveva smesso di studiare, svolgeva lavori saltuari ed era in
cerca di occupazione;
che la LI quasi maggiorenne studiava e Per_2
ritenuto quindi che vi fossero i presupposti per modificare e differenziare i
contributi per il mantenimento delle figlie, prevedeva un contributo di euro
Per_ 250 a carico del padre per la LI e di euro 150 per la LI Per_2
(complessivamente euro 400), annualmente rivalutabili sulla base
dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il
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