Trib. Brescia, sentenza 09/04/2024, n. 1502

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 09/04/2024, n. 1502
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1502
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

R.G. n. 11651/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice
A M Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11651/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VECCHI LEONARDO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. LUCIA VELIA MORASCHI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 16/2/2023: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , rigettando la domanda di addebito Controparte_1 Parte_1 rassegnata dalla convenuta, in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
- nulla disporre quanto all'assegnazione della casa famigliare di proprietà del sig. attesa l'autonomia Pt_1 economica dei figli maggiorenni, e - nulla disporre quanto al mantenimento dei figli Per_1 Per_2 maggiorenni e perché economicamente autosufficienti. - nulla disporre quanto al Per_1 Per_2

1 reciproco mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile la domanda di risarcimento danni rassegnata dalla sig.ra CP_1
, in quanto estranea al thema decidendum proprio del giudizio di separazione. In ogni caso,
[...] rigettarla, in quanto infondata in fatto ed in diritto. -Con rifusione di spese di lite”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte del 16/2/2023: “1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale a tutt'oggi occupata dalla Sig.ra CP_1 alla moglie affinché vi abiti unitamente al figlio 3) versamento da parte del sig. lla Per_2 Pt_1 moglie quale assegno di mantenimento per un importo di € 2.000,00 mensili, oltre al pagamento di tutte le utenze e delle spese di manutenzione dell'immobile in via Tagliata;
4) versamento da parte del Sig. quale contributo al mantenimento del figlio di un assegno mensile Pt_1 Per_2 dell'importo di € 600,00;
5) nessuna statuizione per la figlia , maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente
”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2019, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio concordatario in data 9/6/1987 a Chiari (BS) con la resistente, unione dalla quale sono nati i figli
(n. 14/6/1988) e (n. 8/7/1997). Per_1 Per_2
Ha allegato che il patrimonio comune consta di un composito intreccio di partecipazioni societarie, in ragione del quale i coniugi sono soci e amministratori della società di cui la moglie Org_1 detiene il 99% delle quote e il marito il restante 1%.
In precedenza, il sig. stato intestatario del 50% delle quote della a seguito dello Pt_1 Org_2 scioglimento della quale il ricorrente ha fatto confluire nella la totalità degli immobili a Org_3 lui spettanti.
Ha, inoltre, precisato che la è titolare di un esercizio commerciale concesso in gestione Org_3 alla di cui egli è amministratore unico e proprietario del 95% delle quote, essendo Controparte_2 le restanti intestate alla resistente;
tale società corrisponde a titolo di canone di locazione alla Org_3 la somma mensile di € 1.500,00.
[...]
Quanto alla effettiva capacità reddituale della moglie, ha allegato che, oltre ad esercitare la carica di amministratrice della dall'anno 2016 (doc. 16), ella si è dedicata anche all'insegnamento Org_3 del ballo, attività per il quale percepisce la somma mensile, non dichiarata, di € 500,00. Quanto alla propria condizione economica, il ricorrente ha dato atto di affiancare all'attività di amministratore della società, quella di barista, percependo un reddito mensile medio netto pari ad € 818,16 (doc. 11-
13-39).
Dall'agosto 2018 le parti vivono di fatto separate, occupando rispettivamente la casa coniugale (i.e. la moglie) e la dependance (i.e. il marito).
Egli ha quindi concluso chiedendo: i) dichiararsi la separazione personale delle parti;
ii) non disporsi alcun assegno di mantenimento in favore dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 Trattasi di una società immobiliare nel cui patrimonio sono confluiti i beni indicati al doc. 9 bis allegato al ricorso, nonché un esercizio commerciale locato a terzi (doc. 17-18) e un rapporto di conto corrente recante, alla data del deposito del ricorso, un saldo attivo di circa € 30.000,00 (cfr. pag. 3 ricorso) 2 Trattatasi di una società edile di cui il ricorrente detiene il 95% delle quote la moglie il restante 5% (doc. 10), proprietaria di due terreni edificabili (doc. 10 bis) e con un saldo attivo di conto corrente pari, alla data di deposito del ricorso, ad €
100.000,00 (cfr. pag. 4 ricorso) 2 iii) non disporsi alcuna assegnazione della casa coniugale e iv) non prevedersi alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Con comparsa di costituzione del 19/11/2019 si è costituita la sig.ra contestando Controparte_1 le allegazioni di cui al ricorso e imputando la crisi coniugale alle condotte prevaricatorie del marito, oltreché alla violazione da parte di costui del dovere di fedeltà. Ella ha inoltre dedotto di essere priva di qualsiasi fonte di reddito in quanto ha sempre lavorato per le aziende di famiglia senza alcuna autonomia economica, occupandosi altresì in via esclusiva della crescita dei figli.
La resistente ha infine allegato che il figlio con lei convivente, non ha ancora raggiunto la Per_2 piena indipendenza economica. Ha quindi concluso chiedendo: i) la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
ii) l'assegnazione della casa familiare alla resistente, per abitarvi unitamente al figlio iii) disporsi a carico del marito l'onere di contribuire al mantenimento della moglie Per_2 nella misura di € 2.000,00/mese, oltre al pagamento di tutte le utenze e le spese di manutenzione dell'immobile familiare;
iv) disporsi a carico del padre l'onere di versare a titolo di
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