Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 46

TRIB Modena
Sentenza
23 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Modena
Sentenza
23 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 46
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3807/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Controparte_1 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale


FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Modena via Dei Traeri
n.29 viene assegnata , ex art. 337 sexies c.c., in qualità genitore Parte_1
convivente con il figli maggiorenne ma non indipendente Persona_1
economicamente.
2) Il sig si obbliga a sostenere al 100% le rate del mutuo acceso con CP_1
contratto stipulato in data 10.5.2018 a ministero Notai rep.17951, Persona_2
aventi scadenza ogni 15 del mese, pari a 1000 euro al mese, e ciò fino alla data di vendita della casa coniugale, come da condizione n.3, e con espressa rinuncia a qualunque pretesa di rimborso della quota di spettanza della moglie al momento della vendita, rinuncia che con la sottoscrizione accetta e con conseguente diritto ad ottenere il 50% Parte_1
del ricavato della vendita;
per l'effetto della presente pattuizione il sig verserà CP_1
il giorno 15 di ogni mese la somma corrispondente alla rata del mutuo sul conto corrente della moglie sul quale viene mensilmente addebitato il pagamento della rata stessa
( evitando tempi e spese di istruttoria dell'istituto di credito) .
3) I coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale entro e non oltre il 31/12/2026
al prezzo di mercato determinato da giudizio di stima delegato ad un consulente di fiducia di entrambi i coniugi, determinando di comune accordo il valore minimo di vendita dell'immobile che non potrà essere modificato se non in accordo tra le parti.
4) Sino alla vendita della casa coniugale e alla effettiva consegna dell'immobile alla parte acquirente la sig.r e il figli continueranno ad abitare nell'immobile. Pt_1 Per_1
Il termine dell'assegnazione è determinato nella data della consegna del bene
all'acquirente, anche se si trattasse di data posteriore a quella minima fissata al
31.12.2026. Il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese e del pagamento del mutuo residuo, sarà suddiviso al 50% a ciascun coniuge.
5) Fino alla data di permanenza del sig nell'abitazione familiare (e CP_1
comunque non oltre il mese di ottobre 2024), si obbliga ad accollarsi interamente le spese per le utenze di luce, acqua, gas cucina e riscaldamento e TARI dell'abitazione coniugale e si farà carico del pagamento del 100% dell'assicurazione annuale dell'abitazione coniugale.
6) Dopo il trasferimento in altra abitazione il sig continuerà a rimanere CP_1
intestatario di tutte le utenze domestiche e provvederà quindi al saldo di tutte le utenze con obbligo della sig.r di versare al marito la somma eccedente la spesa Pt_1
mensile di €
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi