Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 340
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 340
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1220 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1220 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. PUCILLO FAUSTO (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e

nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 18/07/2024 dai coniugi predetti;

- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.11.2010 e Per 21.01.2014, i figli e ;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato
a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;

- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

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- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898
e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;

- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in Bellaria - Igea Marina (RN), via Andrea Bacci n. 13, che le resta assegnata, dandosi atto che il sig. l'ha abbandonata in epoca separativa;
le spese per utenze saranno da luglio 2023 a Pt_2
carico della sig.ra con la precisazione che esse, anche laddove ancora non formalmente Pt_1 volturate, sono state sinora saldate dalla moglie e con l'ulteriore precisazione che i consumi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, previa effettiva verifica tra le parti saranno per il 50% a carico del marito che se li farà rimborsare dalla propria sorella, trattandosi di utenza al servizio anche di altro appartamento di proprietà della famiglia locato durante il periodo estivo. Eventuali conguagli Pt_2
richiesti a posteriori dalle compagnie erogatrice delle utenze e riferiti a consumi per periodi precedenti al luglio 2023 saranno a carico del marito. Il marito ha già trasferito il proprio domicilio altrove e si impegna a trasferirvi entro tre mesi dalla data di
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