Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 824

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 824
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 824
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1176 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AMBROGETTI SABINA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11/06/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
SAUCHELLI FABIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;

RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “adversis reiectis, vista la sentenza non definitiva di separazione nr.40/2024 pubblicata in data 16.01.24, stabilire a carico del IGnor
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro Controparte_1
500,00 mensili o di altra somma che risulterà equa al termine dell'espletata istruttoria, con decorrenza dal momento della domanda. Con condanna del IGnor al pagamento CP_1 integrale delle spese e competenze di lite”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con i conseguenti adempimenti Controparte_1 Parte_1
burocratici del caso, dando atto della rispettiva indipendenza economica delle parti. Il tutto rigettando le diverse richieste formulate da parte ricorrente, con condanna della stessa alle spese ed onorari del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande svolte in punto di determinazioni economiche conseguenti alla separazione e con sentenza esecutiva per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/06/2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 20.1.2016 con Controparte_1
e che dall'unione sono nate le figlie (n. il 3.10.2002) e (n. il 31.12.2000), Persona_1 Per_2
attualmente maggiorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 40/2024, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
È stata svolta istruttoria a mezzo di prova per testi.
È stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
pag. 2 di 9
All'udienza così fissata per il giorno 24.10.2024, il Giudice – preso atto dell'avvenuto deposito delle precisazioni delle conclusioni e delle memorie delle parti – ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulla sola questione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente.
Sul punto, si dà atto che con ordinanza ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c. del 27.11.2023 è stata disposta, in via temporanea e urgente, la somma mensile di € 200,00 a carico di a titolo CP_1
di concorso al mantenimento del coniuge Parte_1
Reputa tuttavia il Collegio, all'esito dell'istruttoria effettuata, di dover revocare le statuizioni economiche disposte, in via temporanea e urgente, in favore della ricorrente.
Diversamente dagli elementi probatori inizialmente a disposizione del Giudice relatore, invero, gli approfondimenti successivamente svolti nel corso del giudizio portano a ritenere non più sussistenti
i presupposti per confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore di Pt_1
[...]
Giova rilevare, con riferimento alla ricorrente ( – anche in aggiunta a quanto già Parte_1
rilevato con ordinanza del 27.11.2023, come nitidamente emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi
– che ella: CP_
- vive nella ex casa familiare assegnatale da con canone di mensile pari a € 118,00 al mese circa (benché il contratto del 15.1.2003 in atti, tuttavia, riporti un canone pari a €
100,00 mensili);

- ha riferito di aver svolto, dopo la separazione di fatto (avvenuta a metà 2019), attività di badante/donna delle pulizie anche senza contratti regolari, percependo complessivamente circa € 250,00 mensili. In realtà, già in costanza di matrimonio svolgeva con costanza attività di badante/assistente domiciliare, anche se senza regolare assunzione (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);

- ha percepito (negli anni 2019, 2020 e 2021) reddito di cittadinanza per € 410,00 mensili, mentre nel 2022 per € 100,00 mensili. In ogni caso, in atti ha depositato dichiarazioni dei redditi Mod.730 per gli anni 2020 (per € 2.939 complessivi lordi) e 2021 (per € 2.544 complessivi lordi);
pag. 3 di 9
- pur non essendo titolare di conti correnti né di rapporti bancari e/o finanziari o di diritti reali
su beni immobili o mobili registrati o di quote sociali, tuttavia dispone – e disponeva – di somme di denaro in contanti tenute in casa (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);

- ha beneficiato in passato dell'aiuto economico da parte di un compagno/amico (cfr. rese dalla stessa parte in udienza).
Per contro, con riferimento al resistente ( ) si evidenzia che: CP_1
- sino a marzo 2024, svolgeva attività lavorativa quale operaio edile, percependo stipendio di circa € 1.200,00 mensili, rapporto tuttavia interrotto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi