Trib. Roma, sentenza 08/02/2024, n. 1607

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/02/2024, n. 1607
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1607
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 8.2.2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4634/2022 R.G. cui è riunito il procedimento n.
7259/2023
TRA
EL AN TO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Appio Claudio
n.322, presso lo studio dell'avv. Riccardo Fratini, che lo rappresenta e difende, giusta pro- cura in atti, con l'avv. Dario D'Amico
OPPONENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Pre- sidente “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 8, presso l'Ufficio Legale della Cassa, rappresentata e difesa dall' avv. Gioia Rita Telli, giusta
Procura Generale alle liti
RESISTENTE- attrice in riconvenzionale

MOTIVI ELLA DECISIONE

Con i ricorsi riuniti, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, rispettivamente avverso la cartella di pagamento 097 2020 00047769 53 000 notificata in data 12.1.2022 e la car- tella 097 2022 0196460431 000 notificata in data 7.2.2023 - con cui ad esso ricorrente ve- niva intimato in forza della prima il pagamento della somma di euro 13.156,12 relativa a contributi omessi per gli anni 2015, 2016 e 2017, ed in forza della seconda il pagamento di euro 1430,76 a titolo di contributi omessi per il 2014 - chiedendo al contempo la fissa- zione dell'udienza di discussione così promossa avverso l'ente impositore.
L'opponente eccepiva l'omessa notificazione del provvedimento di reiscrizione alla cassa
e di decisione dei reclami presentati, nonché contestava la fondatezza della pretesa con riferimento al contributo minimo soggettivo e al contributo minimo integrativo, in quanto, ai sensi dell'art.10 comma 4 legge 576/1980 i pensionati sono soggetti solo al contributo pari al 3% del reddito professionale che nel caso di specie è stato per l'intero periodo pari a ze- ro e, al più, al solo contributo di maternità.
Con il secondo ricorso in opposizione, il ricorrente riproponeva le medesime argomenta- zioni, eccependo altresì il “ne bis in idem” sostanziale dell'iscrizione a ruolo dei contributi relativi al 2014, già oggetto di domanda riconvenzionale a fronte della prima opposizione, nonché l'inesistenza degli obblighi relativi all'anno 2021, stante la cancellazione dall'Albo degli avvocati a decorrere dal 2017.
L'opponente chiedeva pertanto l'accertamento e la declaratoria del difetto di notificazione
e/o comunicazione dell'iscrizione d'Ufficio;
l'accertamento e la declaratoria negativa della debenza di ogni somma per i titoli indicati nelle Cartelle;
per l'effetto la declaratoria di nulli- tà e/o l'annullamento delle Cartelle impugnate;
in subordine, la rideterminazione dell'importo dei contributi effettivamente dovuti;
con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente notificati ricorsi e decreti di fissazione udienza, la Cassa nazionale Forense si costituiva, contestando la fondatezza delle opposizioni per essere stata la reiscrizione
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