Trib. Paola, sentenza 11/01/2024, n. 15
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor A D, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2019 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati M N Parte_1
e S M
-RICORRENTE-
contro
, in persona del pro rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'avvocato C T
-RESISTENTE-
e
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avvocato F M
-RESISTENTE-
oggetto: risarcimento del danno;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 22.01.2019, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Comune di dal 05.06.1995 al CP_1
1
31.12.2017, senza soluzione di continuità, in qualità di LSU ed LPU;
di essere stata utilizzata, dalla data di inizio del rapporto lavorativo e fino al 31.05.1996, in progetti di utilità collettiva, con la qualifica di impiegata di V° livello;
di aver prestato, a decorrere dal 29.07.1996, servizio presso l'ufficio tecnico del Comune con la qualifica di impiegata
V° livello, cat. B3;
di essere stata nominata, con delibera della Giunta Comunale n.
266/97, membro della Commissione di gara di asta pubblica per l'esecuzione di lavori di
"Realizzazione rete di raccolta acque nere nella zona nord di più recente urbanizzazione nella frazione di Marina di Tortora";
di essere stata autorizzata, con delibera della Giunta
Comunale n. 372/97, a partecipare al progetto, della durata di 12 mesi, per l'espletamento dell'istruttoria relativa alle domande di condono edilizio, ai sensi del D.L. n. 24 del
26.01.1995, da svolgersi durante il normale orario di lavoro;
di essere stata impiegata, a decorrere dall'11.03.1998, in svariati progetti, con mansioni di impiegata ufficio tecnico, per n. 16 ore settimanali eccedenti il normale orario di lavoro;
che, dall'01.05.2001 al
30.06.2001, con determina del responsabile n. 598 del 27.04.2001, al fine di consentirle
l'espletamento degli adempimenti relativi agli interventi conseguenti al sisma del
09.09.1998, il suo utilizzo è stato portato a 36 ore settimanali;
di aver ricevuto, in data
08.08.2006, con delibera prot. n. 10875, l'incarico di collaboratore RUP per la realizzazione del progetto "Variante sulle opere di urbanizzazione del Programma
Integrato di Recupero - Legge 13.07.1999, n. 226";
di essere stata nominata, nell'anno
2008, membro della Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di
"Ricostruzione e stabilizzazione del litorale a sud del fiume Noce del Comune di ";
CP_1
di aver svolto, in data 09.04.2008, funzioni di segretaria della Servizi per Org_1
l'esame del progetto per la realizzazione di un fabbricato in C.A.;
che, in forza di delibera dell'08.07.2011 n. 123, ha prestato n. 6 ore settimanali eccedenti alle 30 ore già in svolgimento, per il periodo 08.07.2011-30.09.2011;
che, dal 28.11.2011 al 31.03.2012, ha partecipato al progetto per la verifica degli allacci alla rete fognaria e riscossione del contributo per gli allacci medesimi;
che, in forza di nota del 29.07.2014, ha svolto funzioni di segretaria della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto per
l'approvazione del "Piano attuativo unitario per la realizzazione di n. 4 capannoni da destinare ad attività artigianali, oltre le abitazioni e le opere di urbanizzazione - Località
Pantani";
che, dall'01.01.2015 al 31.12.2017, è stata contrattualizzata dal Comune di
, con più contratti a tempo determinato, per 28 ore settimanali, cat. B1 – CP_1 dall'01.01.2015 al 31.12.2016 – e cat. B3 – dall'01.01.2017 al 31.12.2017 –;
che, in data
31.12.2017, ha cessato la sua attività lavorativa con il Comune di , per intervenuto CP_1
2
pensionamento. Tanto premesso, ritenendo di essere stata illegittimamente utilizzata in qualità di LSU/LPU ovvero, per il periodo successivo, lamentando la mancata stabilizzazione e comunque di aver subito un demansionamento, ha chiesto all'intestato
Tribunale di: “
1. Preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimo utilizzo della ricorrente, impiegata come LSU - LPU c/o il Comune di , in violazione delle leggi CP_1
vigenti in materia, per i motivi suesposti;
2. Accertare e dichiarare, altresì, l'illegittima proroga della utilizzazione in regime di
LSU, anche a seguito della legislazione regionale, fino al 31.12.2014;
3. Accertare e dichiarare, ancora, l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati dal 01.01.2015 al 31.12.2017;
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità della omessa stabilizzazione della lavoratrice, in costanza di stabilizzazione di altri lavoratori, con le medesime caratteristiche, per violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;
5. Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento della ricorrente per gli anni 2015
e 2016;
6. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quanto meno dal 01.01.2015;
7. Per l'effetto, condannare le resistenti P.A., in via alternativa e/o solidale, al pagamento in favore della ricorrente, del risarcimento dei danni, a far data da quella che sarà accertata in corso di causa, nella forma della condanna generica, e da quantificarsi con successivo giudizio di quantificazione, nella misura delle differenze retributive con i colleghi subordinati di pari cat. e liv., ivi comprese la differenza nel calcolo del TFR teoricamente spettante;
8. Condannare le resistenti P.A., in solido e/o in via alternativa, al pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento dei danni per illegittima apposizione del termine, e/o mancata stabilizzazione, nella misura indicata dalla Corte di Giustizia Europea, in subordine in quella indicata dalla Cass. SS.UU., nella forma della condanna generica, rinviando ad un successivo giudizio la sua quantificazione;
9. Condannare le resistenti P.A., in solido, e/o in via alternativa, al pagamento, in favore della ricorrente, di€ 5.383,56, a titolo di differenze retributive per demansionamento per gli anni 2015 e 2016;
10. Condannare le resistenti P.A., in solido, e/o in via alternativa, al pagamento, in favore della ricorrente, sempre per causa del demansionamento per l'anno 2015, alla corresponsione di differenze di T.F.R. e altre indennità, corrisposti e calcolati sulla base
3 della cat. B1, e da quantificarsi;
secondo quanto indicato nei conteggi analitici allegati al presente atto e che si considerano integralmente trascritti, o, se fosse necessario, anche
a mezzo di apposita CTU tecnica;
11. Condannare le resistenti P.A. in solido, e/o in via alternativa, al pagamento di spese, diritti ed
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