Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 45
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 41459/2023 promossa da
AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L. (C.F. 08304361218), con il patrocinio degli avv.ti Lorena Coppola e Luciano Coppola elettivamente domiciliata in Via Barbarulo, 41 84014 Nocera Inferiore presso i difensori OPPONENTE contro
TRUCK & PARK S.R.L.S. con il patrocinio degli avvocati Pasquale Palmieri e Jacopo Ferrario elettivamente domiciliata in Via Monte Napoleone 8, Milano, presso i difensori
OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c. previa precisazione delle seguenti CONCLUSIONI Per l'opponente:
“voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione e difesa, così provvedere: A)-IN VIA PRELIMINARE: 1) revocare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 32949/2023 (n. 15069/2023).
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2) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.1) dell'atto di opposizione, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente ratione territorii il Tribunale di Napoli.
3) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.2), n.3) e n.4) dell'atto introduttivo del giudizio, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perchè improcedibile ed inammissibile nonchè invalido per mancanza di idonea prova scritta a sostegno della domanda.
4) revocare il decreto ingiuntivo per i motivi ut supra. B)-NEL MERITO: Per le motivazioni sopra esposte al punto n.4) dell'atto introduttivo:
1)-in accoglimento della proposta eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., accertare e dichiarare che la IE s.r.l. nulla deve alla “RU & park”, per la causale di cui all'opposto decreto ingiuntivo;

2)-rigettare conseguentemente, ogni domanda e qualsiasi domanda di pagamento eventualmente proposta. C)-IN ACCOGLIMENTO DELLA SPIEGATA DOMANDA RICONVENZIONALE
1)-In via principale: accertato il grave e colpevole inadempimento.
2)-Condannare alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo.
3) Condannare alla restituzione delle somme corrisposte successivamente alla risoluzione contrattuale per fatti concludenti.
4)-Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno che ci si riserva di quantificare in corso di causa, ovvero, in ogni caso, a liquidarsi d'ufficio, secondo equità, ex art.1226 c.c.
5)-Con espressa richiesta, su tutte le somme a liquidarsi, degli interessi legali nella misura prevista dall'art.1282, 4° comma, codice civile (ovvero al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), a decorrere dalla data del deposito del presente atto di opposizione e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio (oltre accessori come per legge) con attribuzione ai procuratori per dichiarata antistatarietà.”
Per l'opposta:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere: In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'improcedibilità delle eccezioni e delle domande per venir meno della materia del contendere;

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- accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per assoluta indeterminatezza ed incertezza della domanda e dei documenti a sostegno della stessa per lesione del diritto di difesa della convenuta e per ogni altro motivo che il Tribunale riterrà di giustizia;

- accertato che la pretesa creditoria è fondata, liquida, esigibile ed è stata riconosciuta tale dalla debitrice e per l'effetto confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.15069/2023 - ruolo n. 32949/2023 - rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente dilatoria. Nel merito:
-respingere le domande e le eccezioni attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15069/2023 - ruolo n. 32949/2023 - rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano e, conseguentemente, condannare IZ IE S.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di RU & RK S.r.l. dell'importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;

-in ogni caso, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, IZ IE S.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di RU & RK S.r.l. dell'importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;

- respingere le domande attoree svolte in via riconvenzionale perché infondate sia in fatto che in diritto, assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e tutte palesemente temerarie;
In via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande svolte sia in via principale che in via riconvenzionale, accertare la sussistenza del diritto della convenuta opposta ad ottenere il pagamento dell'attività
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