Trib. Savona, sentenza 22/05/2024, n. 411
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. IOvanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. RG 1632/2022 promossa tra le seguenti parti:
- RI MO (C.F. [...]), residente in [...], così come rappresentato e difeso dall'avv. Diotti Marcella, come da procura versata in atti;
- attrice- contro
- PA AF, (C.F. [...]), nata a [...] il [...], così come rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Traverso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta- nonché contro
- NO LU (C.F. [...]) nata a Torino il [...], in [...] ed in qualità di procuratore di NO CO, (C.F. [...]), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariangela Ceccherini, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore: “in relazione alla prima domanda, dichiarare l'attore RI SI comproprietario, per la quota del 50%, della porzione dell'immobile acquistato dalla convenuta NE AE con atto notaio Sollazzo di Genova del 14/09/2021 rep. N. 563, censito al NCEU del Comune di Finale Ligure, foglio 31, mapp 304, sub 2, costruita sull'area del preesistente cortile, già di proprietà di RI IO Batta, identificabile nelle planimetrie redatte dal c.t.u. arch. Viola, depositate in atti, come quella, di forma rettangolare, delimitata, ad est, dall'intera lunghezza del muro esterno dell'edificio e a sud, dal muro esterno dell'edificio per una lunghezza di circa metri quattro misurati verso ovest dallo spigolo con il muro ad est, per tutta l'altezza della porzione di edificio rivendicata e per l'ulteriore estensione prevista dall'art. 840 c.c.;
l'attore, inoltre, si dichiara disponibile a pagare la metà delle spese di costruzione a suo tempo sostenute per l'edificazione della porzione di edificio a lui assegnata, per la quota del 50%”. 2) in via
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subordinata, in caso di rigetto della prima domanda, accertare e dichiarare che le due luci che si aprono nel muro est dell'immobile di cui al precedente punto 1) verso il vicolo di accesso all'immobile, sito in Finale Ligure Varigotti, via Lungo Lido 38, al NCEU foglio 31, part. 307, sub. 1 sono irregolari e, conseguentemente, condannare la convenuta a renderle conformi alle prescrizioni legali. 3) In relazione alla terza domanda, vista l'ordinanza del Giudice istruttore 18/12/2023 nella quale si ritiene tale domanda rinunciata, non si insiste nella medesima, riservandosi la sua proposizione in diverso procedimento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris reiectis, per tutte le ragioni già esposte, dichiarare la inammissibilità, nullità per indeterminatezza e comunque respingere le domande dell'attore RI SI non oggetto di sua rinuncia parziale o totale;
in ogni caso accogliere le difese, le eccezioni semplici e/o riconvenzionali di NE AE (tra cui l'eccezione riconvenzionale di usucapione da parte di AN EN, AN LU e RI MA e loro danti causa dell'immobile rivendicato dall'attore), le domande di NE AE proposte in via riconvenzionale per usucapione
contro
RI SI, e quella
contro
AN EN e AN LU in proprio e nella qualità di eredi di RI MA per garanzia da evizione e per le sue conseguenze in punto restituzione del prezzo di acquisto dell'appartamento in Finale Ligure, località Varigotti, Via Lungo Lido 37 e relative spese di atto notarile, nonché per risarcimento dei danni e spese di causa, quanto per condanna del RI SI ex art. 92, 1° comma CPC e tutte le conclusioni ed istanze processuali ed istruttorie della convenuta NE AE, di cui alla comparsa costitutiva NE 19.10.22, all'atto di chiamata in causa di NE AE notificato il 28.11.22 a AN EN e LU, alle memorie di NE AE 11.9.23 ex art. 183/6 n. 1, 11.10.23ex art. 183/6 n. 2 e 31.10.23 ex art. 183/6 n. 3, e alle conclusioni definitive ed istanze processuali ed istruttorie di NE AE infra trascritte o richiamate formulate nei citati atti difensivi NE 19.10.22
contro
RI e AN, 28.11.22
contro
AN e nelle memorie ex art. 183/6 n. 1-2-3 CPC
contro
RI e AN, il tutto integrato dalla dichiarazione e domanda di NE AE infra specificata contro i chiamati in causa AN, a scioglimento della riserva a suo tempo formulata, di volere e di chiedere, come formalmente chiede in questa sede di precisazione delle conclusioni, nell'increduto caso di accoglimento anche parziale della domanda di rivendica dell'attore, la risoluzione del contratto di vendita 16.9.2021 Not. Solazzo per inadempimento dei venditori con condanna dei terzi chiamati alle restituzioni del prezzo e spese di acquisto e al risarcimento dei danni infra specificati. In particolare si chiede al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: - (rif.: Comparsa risposta con istanza di chiamata di terzi in causa 19.10.22) Nel merito: 1)- sulle domande attrici, ricordato che la convenuta ha contestato integralmente le domande attrici di cui ai punti 1a–1b–3 della narrativa e di cui al punto A primo alinea (citazione pag. 5) e al punto B delle “conclusioni” della citazione, ed ha formulato riserva di prendere posizione circa la domanda attrice (di cui al punto 2 della narrativa della citazione) di regolarizzazione delle luci dopo i chiarimenti che al riguardo potranno fornire i venditori EN e LU AN in proprio e quali eredi di MA RI:. A)- respingere le domande dell'attore di cui ai punti 1a–1b–3 della narrativa e ai punti A primo alinea e B delle “conclusioni” dell'atto di citazione, per i motivi esposti nelle difese della convenuta;
previo accoglimento della eccezione riconvenzionale o domanda riconvenzionale della convenuta, qui proposte per quanto occorra e senza consentire inversione dell'onere probatorio a carico dell'attore, con riferimento alla domanda attorea sub A di rivendica della comproprietà dell'appartamento e alla ipotesi in cui fosse ritenuto che dal 1943 al 1954 esisteva un cortile in comproprietà di GE e SE RI adiacente l'immobile per cui è causa, di accertamento e declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'intera ed esclusiva proprietà del cortile già comune da parte di GE RI e/o della sua avente causa MA RI, per aver gli stessi o la sola MA RI, nel 1954, fatto venir meno il presupposto della destinazione della cosa (cortile) all'uso comune, edificandovi sopra una porzione di fabbricato inglobata alla adiacente costruzione, casa con forno e bottega, assegnata ad GE RI con atto di divisione 20.6.1943 Not. Mendaro, dato atto del possesso esclusivo della cosa (ossia la porzione di fabbricato costruita sul cortile nel 1954) animo domini ed in modo esclusivo a partire dal 1954 da parte di MA RI, e cioè in modo inconciliabile con la possibilità di un godimento comune ed anzi di qualsiasi godimento dell'ex cortile in quanto rimasto soppresso dalla costruzione realizzata sul sedime del cortile stesso, lasciando come area scoperta un piccolo tratto di terreno costituente il vicolo oggetto della causa n. 1760/2011 R.G. Tribunale Savona;
con ogni conseguenziale pronuncia in favore della convenuta AE NE e suoi danti causa come da atto di acquisto 14.9.2021 Not. Solazzo. B)- condannare l'attore alle spese di lite ed accessori di legge C)- in via del tutto subordinata, esposta per mero scrupolo di difesa, riguardante il non creduto caso di accoglimento della domanda attrice di rivendica della comproprietà per metà “dell'immobile costruito da RI MA nell'anno 1954 sull'area di proprietà comune con lo zio RI SE, in Finale Ligure Varigotti, via Lungo Lido 37”, domanda da intendersi esaminabile solo nei limiti di una eventuale attuale identificabilità della superficie, ubicazione e precisa consistenza della porzione di immobile edificata sul terreno ad uso cortile nel 1954 (previa esclusione ovviamente della superficie e del volume della casa con forno e bottega assegnati ad GE RI nel 1943, già esistenti nel 1954), respingere anzitutto ogni maggior o totalitaria ed inconcepibile domanda di rivendica di RI SI riguardante ogni superficie, volume edificato e consistenza immobiliare già esistenti nel 1954, con ogni conseguenziale pronuncia a carico dell'attore (anche in punto spese a fronte del successivo recesso dell'attore dalla predetta domanda totalitaria);
per la eventuale superficie dell'ex cortile e l'eventuale volume sopra edificatovi nel 1954, da allora in possesso esclusivo di MA RI e suoi aventi causa, che alla stregua della presente subordinata ipotesi fossero riconosciuti in comproprietà dell'attore, condannare quest'ultimo a pagare alla convenuta il costo di costruzione di quanto edificato da MA RI sul terreno ad uso cortile nel 1954 inglobato o annesso alla casa con forno e bottega assegnati ad GE RI nel 1943, subordinando gli effetti della (non creduta) pronuncia all'effettivo pagamento della somma dovuta. 2)- Nei confronti dei signori EN AN e LU AN in proprio e quali eredi di MA RI, previa ogni declaratoria del caso in ordine al loro obbligo di garanzia da evizione, nel non creduto caso di accoglimento della domanda attrice di rivendica della comproprietà per metà dell'appartamento, o meglio, della metà
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di quanto edificato nel 1954 ed annesso al fabbricato già esistente nel 1943 in capo all'assegnatario GE RI (casa con forno e bottega), dichiararne la inadempienza all'obbligo legale di garanzia da evizione e al contratto di vendita 14.9.2021 Not. Solazzo;
dato atto che la convenuta AE NE, in questa sede di precisazione delle conclusioni, scioglie la riserva a suo tempo formulata (sulla proposizione di domanda di risoluzione del contratto di vendita Not. Solazzo 16.9.2021 per inadempimento dei venditori) e dichiara (per l'increduto caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di rivendica del 50% dell'immobile o parte di esso formulata dall'attore RI SI) di volere e di chiedere, come qui chiede, declaratoria e pronuncia di risoluzione del contratto di vendita Not. Solazzo 16.9.2021 per inadempimento dei venditori terzi chiamati signori AN in proprio e quali
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