Trib. Trento, sentenza 02/08/2024, n. 784
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Testo completo
R.G. N. 281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Alberto Trombetta resistente E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28 maggio 2024.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in Controparte_1
Castelguglielmo (RO) in data 21 ottobre 1991, trascritto presso il Registro degli Atti di
1
Matrimonio del Comune di Castelguglielmo (RO), Parte II, Serie A, N. 5, Anno 1991, dalla cui unione non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto che tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Trento di data 10 febbraio 2023 e che dalla loro comparizione innanzi al Presidente, in data 7 febbraio 2023, le parti non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La ricorrente, quali condizioni accessorie del divorzio, ha chiesto porsi a carico del marito un assegno a titolo di suo mantenimento: a tal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Alberto Trombetta resistente E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28 maggio 2024.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in Controparte_1
Castelguglielmo (RO) in data 21 ottobre 1991, trascritto presso il Registro degli Atti di
1
Matrimonio del Comune di Castelguglielmo (RO), Parte II, Serie A, N. 5, Anno 1991, dalla cui unione non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto che tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Trento di data 10 febbraio 2023 e che dalla loro comparizione innanzi al Presidente, in data 7 febbraio 2023, le parti non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La ricorrente, quali condizioni accessorie del divorzio, ha chiesto porsi a carico del marito un assegno a titolo di suo mantenimento: a tal
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