Trib. Trieste, sentenza 20/11/2024, n. 260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 20/11/2024, n. 260
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 260
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.596/2023
Oggi 20/11/2024, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Pittoni con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Meloni.
L'avv. Pittoni contesta le note di parte resistente, in relazione alle circostanze in fatto di nuova allegazione in ordine al diniego di autorizzazione. In ordine all'art. 1227 c.c. rileva che non è onere del ricorrente qualificare l'istanza presentata. In ordine alla compensatio lucri cun damno si richiama alle note depositate.
L'avv. Meloni si richiama alle note e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 596/2023 R.L. promossa da
CO LU ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Pittoni;

ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(80185250588), ISTITUTO COMPRENSIVO “TIZIANA WEISS”
(90089520325), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
RI EZ GI (80016740328), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertata e dichiarata l'illegittimità d.d.
26.10.2023 del diniego disposto alla richiesta di autorizzazione d.d.
07.09.2023 del dott. Colussi e la responsabilità delle parti convenute, condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 4.350,50 a titolo risarcitorio o quella
2 diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
Per la parte resistente: “In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse. In subordine: ridurre al giusto e al dovuto l'entità del risarcimento in ragione del concorso colposo del danneggiato. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di operare alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito come docente di italiano supplente presso
l'Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” di Trieste, esponeva che con istanza del 7.9.2023 aveva formalizzato richiesta di autorizzazione ex art. 508, comma 15, d.lgs. 297/1994 allo svolgimento di un'attività esterna di docenza di italiano presso l'ENFAP F.V.G.. Era seguita richiesta di chiarimenti da parte dell'Istituto in ordine alle modalità concrete di svolgimento dell'incarico esterno, cui il ricorrente aveva dato riscontro in data 12.9.2023. Non essendo pervenuta l'autorizzazione, in data 24.10.2023, il ricorrente aveva sollecitato riscontro. In data
25.10.2023 la dirigenza Scolastica aveva comunicato che la domanda presentata non poteva essere accolta in quanto il contratto sarebbe stato di collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, non sarebbe stato compatibile con il pubblico impiego. Rilevava, inoltre, che il silenzio manifestato dalla P.A. era da intendersi come diniego e che, solo nell'ipotesi in cui l'attività svolta fosse da intendersi come prestazione occasionale e non come collaborazione coordinata e continuativa
l'autorizzazione avrebbe potuto essere data. Solo in data 24.11.2023, ed
a seguito di istanza di autotutela presentata in data 30.10.2023, la
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dirigenza aveva comunicato che, a seguito di quanto illustrato dall'Avvocatura dello Stato con parere appositamente richiesto, era stato chiarito che non era necessaria alcuna autorizzazione. Tuttavia
l'occasione di lavoro era già sfumata, in quanto l'ENFAP, con mail del

7.11.2023 opportunamente inoltrata alla dirigenza scolastica, aveva già fatto sapere che non avrebbe atteso l'autorizzazione oltre il 17.11.2023.

2. Tanto premesso in fatto, evidenziava il ricorrente che a causa del diniego illegittimamente espresso, il dott. Colussi aveva perso un'opportunità professionale e soprattutto economica, circostanza di certo non trascurabile in ragione delle condizioni di bisogno nelle quali si trovava il proprio nucleo famigliare.

3. Evidenziava che la condotta dell'Amministrazione era caratterizzata da colpa grave, in quanto contraddicendosi nel contenuto dei diversi provvedimenti emessi, aveva negato l'autorizzazione richiesta pur nella consapevolezza della ritenuta incertezza normativa. Ritenuta l'incertezza sul punto, l'Amministrazione avrebbe nelle more dovuto concedere
l'autorizzazione al fine di evitare che l'opportunità lavorativa “sfumasse”, salvo effettuare successivamente le verifiche ritenute opportune. Tale condotta aveva cagionato al ricorrente un danno, quantificato in €
4.350,50 che i convenuti dovevano essere condannati a risarcire.

4. Con memoria difensiva tempestivamente e ritualmente depositata si costituivano in giudizio i convenuti, rilevando che l'Ufficio Regionale e
l'Istituto Scolastico erano stati erroneamente convenuti in giudizio, e che la condotta dell'Amministrazione non era causa del danno lamentato, ma semmai era stato il ricorrente a fornire elementi frammentari e contraddittori che avevano causato lungaggini nell'evasione della pratica, essendo evidente la mancanza di un apprezzabile collegamento eziologico tra il presunto pregiudizio subito e la condotta
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dell'amministrazione. Tale circostanza, sotto altro profilo, evidenziava in caso di accoglimento della domanda attorea, la necessità di accertare un concorso colposo della condotta del ricorrente nella causazione del danno. Inoltre sempre in via subordinata, ed alla luce del fatto che il ricorrente aveva successivamente ricevuto altri due incarichi extrascolastici, i convenuti evidenziavano la necessità di applicare la compensatio lucri cum damno.

5. La causa veniva istruita senza adempimenti istruttori differenti dalla mera acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'udienza del 20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è infondato e deve
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