Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 15
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5705/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5705/2023
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2023 promossa da:
RE SS nato ad [...] il [...] c.f. [...]con
l'Avv. Davide Frattasi
ATTORE contro
HDI Assicurazioni s.p.a. - con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n.25, c.f. e P.Iva
04349061004, in persona del Signor Dott. Fabio Rogato, c.f. [...]rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ettore Cappuccio e dall'avv. Paola Scardino,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. MO conveniva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a. formulando opposizione al Decreto
Ingiuntivo r.g. 4948/23 n.2328/23 notificato il 16/10/23 recante l'ingiunzione di pagamento della somma di € 13.851,46 oltre interessi legali di mora, spese e competenze.
Si è costituita la HDI Assicurazioni S.p.a., chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi infondata atteso che è stato individuato il Foro di velletri ai sensi dell'art. 18 c.p.c quale luogo di residenza del convenuto.
L'oggetto del contendere riguarda la rimborsabilità di un mutuo con cessione di quote della retribuzione dell'opponente e il contratto assicurativo in essere con l'opposta.
In punto di diritto occorre precisare che la cessione/delegazione delle quote autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito, deve ritenersi “pro-solvendo” e non “pro-soluto” e in base a tale principio
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il debitore principale resta il lavoratore-debitore cedente che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro-debitore ceduto per qualsivoglia motivo, sarà chiamato personalmente a rimborsare il prestito.
La polizza assicurativa stipulata dal lavoratore debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una Compagnia al fine di coprire i rischi eventuali di un mancato rimborso.
Sul punto il Regolamento ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle
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