Trib. Catania, sentenza 04/05/2024, n. 2175

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/05/2024, n. 2175
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2175
Data del deposito : 4 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:


1. dott. M E Presidente


2. dott. M R A Giudice


3. dott. I M E C B Giudice rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16509/2017 R.G. promossa da
, nata in Portoferraio (LI) il 26/3/1971, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Nazarena Fulvia Galea che rapp e dif per procura in atti cong e disg all'avv. F A G
ATTRICE
Contro
, nato in Catania il 18/10/1926 deceduto in corso di Controparte_1
causa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pintabona che rapp e dif per procura in atti;

C deceduto in corso di causa
, nata in Catania il 9/6/1932 deceduta in corso di Persona_1
causa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romeo che rapp e dif per procura in atti
1


C deceduta in corso di causa
, nato in Catania il 13/2/1941, elettivamente domiciliato CP_2
presso lo studio dell'avv. Passanisi che rapp e dif per procura in atti
C deceduto in corso di causa tutti quali eredi di , nato in Catania il 20/6/1934 e Persona_2
deceduto in Tremestieri Etneo il 19/4/2015,
nato in Catania il 22/9/1948, elettivamente Controparte_3
domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Pintabona che rapp e dif per procura in atti
C IN RIASSUNZIONE deceduto in corso di causa
, n. CT 24/1/1945, , n. CT 16/12/1947, CP_4 CP_5
, nata CT 15/8/1950, , n. CT 12/2/1951, CP_5 CP_6
, n. CT 30/4/1957 , n. CT 27/6/1949, Controparte_7 CP_4
, nato CT 4/2/1963, , n. CT Controparte_8 Controparte_9
30/10/1944, , n. CT 10/6/1952, , nata Controparte_10 CP_11
CT 2/4/1954, nato CT 27/3/1965, , CP_12 Controparte_13
n. CT 18/2/1967, , n. CT 26/4/1985, Controparte_14 CP_15
, n. CT 8/8/1988, , n. CT14/8/1971
[...] Controparte_16
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-CONTUMACI
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 30/4/2024, attesa la rinunzia ai termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo, , Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania,
[...]
, e chiedendo accertare e CP_1 Persona_1 CP_2
dichiarare che il defunto , nato in Catania il 20/6/1934 e Persona_2
deceduto in Tremestieri Etneo il 19/4/2015 è il padre biologico della attrice . Parte_1
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta i convenuti
rendevano le eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate.
Venivano indi emanati dal Giudice Istruttore, odierno estensore, i provvedimenti quivi di seguito trascritti in partibus quibus: “ritenuto che, ferma restando la verifica doverosamente officiosa – siccome attinente a questione affatto pregiudiziale - della integrità del contraddittorio in confronto di tutti i soggetti che il legislatore configuri come litisconsorti necessari, deve tuttavia evidenziarsi che, la stessa, deve in via delibazione attingere ad elementi evincibili dagli atti del processo, così in termini di prospettazione, come in termini di allegazione e supporto probatorio;
orbene, nella fattispecie sub iudice – avente ad oggetto domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in confronto di asserto genitore premorto all'azione – l'attrice ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, e senza nemmeno spenderne ed CP_1 CP_2 Persona_1
individuarne la qualitas di “eredi” dell'asserto genitore dell'attrice, né offrendo in comunicazione mediante deposito in cancelleria all'atto della iscrizione a ruolo della causa, documentazione alcuna dalla quale sia evincibile la condizione della aperta successione dell'asserto e premorto
3
padre – legittima o testamentaria – né la di lui condizione familiare in riferimento alle categorie di successibili ex lege;
in siffatta condizione, il convenuto , costituitosi in Controparte_1
giudizio con comparsa, ha dedotto la disintegrità del contraddittorio, evidenziando e documentando, nella di lui qualità di certo legittimato passivo e litisconsorte necessario siccome fratello dell'asserto padre della attrice , deceduto in data 19/4/2015 e, dunque, premorto Persona_2
all'azione esperita nell'ottobre 2017, la sussistenza, oltrecchè degli altri di lui fratelli viventi, altresì convenuti e costituitisi in giudizio, e CP_2
, di ulteriori eredi dell'asserto padre della attrice, premorto Persona_1
all'azione, in quanto figli degli altri fratelli dello stesso, a loro volta premorti a , deceduto in data 19/4/2015: , Persona_2 Persona_3
deceduto il 22/4/1992;
, deceduto il 14/1/2014 e Persona_4 [...]
, deceduta il 23/4/2014 (i figli di ciascuno sono specificamente CP_11
indicati ed individuati dal convenuto in comparsa di Controparte_1
risposta, puntualmente supportata dai propdotti referenti documentali);
siffatta deduzione - alla quale si è associata la difesa della convenuta
– è stata contestata dalla difesa di parte attrice, la quale ha Persona_1
dedotto che, l'art. 276 cc deve intepretarsi nel senso che, legittimati passivi all'azione sono esclusivamente gli eredi e non già gli eredi degli eredi;
orbene, ben certa in sede di legittimità e di merito la linea interpretativa de qua, devesi tuttavia definire la natura della vocazione ereditaria dei soggetti familiari che succedono al de cuius per rappresentazione del genitore premorto al de cuius medesimo, al fine di verificare se gli stessi si configurino eredi del de cuius in quanto eredi del genitore premorto, ovvero se gli stessi siano chiamati all'eredità del de cuius iure proprio esclusivamente in relazione alla qualitas familiare;

4
orbene, è costante giurisprudenza nomofilattica del Supremo Collegio che
“secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cfr. Cass. n. 12496 del
2007;
n. 20018 del 2004). In applicazione di tale principio la Suprema
Corte di Cassazione è giunta ad affermare che, in caso di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante, essendo successore iure proprio nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio ex art. 732 c.c. (Cfr. Cass., n. 594 del 2015). Se ne ricava che il successore per rappresentazione ha la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c.”
(così, in termini, Cass., 2/2/2016, n. 1987);
“deve richiamarsi nota giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado, dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare
l'eredità - succede direttamente al de cuius, sicchè immutato rimane
l'oggetto della delazione della eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato" (Cass. civ., Sez.
2^, 7 ottobre 2004, n. 20018 e, più di recente, conformemente Cass. civ.,
Sez. 2^, 29 maggio 2007, n. 12496)” (così, in termini, Cass., 15/1/2015, n.
594);
ergo, a tenore del combinato disposto di cui agli artt. 565, 570, 467 e 468 cc i figli degli altri fratelli dell'asserto padre della attrice , Persona_2
deceduto in data 19/4/2015, premorti allo stesso: , deceduto Persona_3
il 22/4/1992;
, deceduto il 14/1/2014 e , Persona_4 CP_11
5
deceduta il 23/4/2014 (i figli di ciascuno sono specificamente indicati ed individuati dal convenuto in comparsa di risposta, Controparte_1
puntualmente supportata dai prodotti referenti documentali) “succedono direttamente” a quali “successori iure proprio nell'eredità”;
Persona_2
e ciò, basti;
disintegro dunque il contraddittorio in violazione del disposto di cui all'art. 276 cc, ne va disposta l'integrazione ex art. 102 cpc nei confronti di tutti gli eredi (anche se succeduti per rappresentazione del genitore premorto) – litisconsorti necessari - dell'asserto padre della Parte attrice rilevato quanto specificamente in parte motiva, visto
l'art. 102 cpc, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (anche se succeduti all'asserto padre della attrice Per_2
, deceduto in data 19/4/2015, per rappresentazione del genitore
[...]
premorto) – litisconsorti necessari - nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 bis cpc e fissa all'uopo l'udienza in data 18/12/2018 ore 9,00. Si comunichi. Catania 19/7/2018”;
ritenuto che, in esito alle vicende processuali note alle parti, alla indi fissata su sua richiesta udienza in data 24/9/2019, parte attrice ha prodotto la documentazione alla stregua della quale deve indi ritenersi completata la integrazione del contraddittorio in confronto dei necessari litisconsorti onde, finalmente integro il contraddittorio, può procedersi oltre nella trattazione del processo, indi concedendo i termini istati dalle parti ex art. 183 comma 6° cpc
PTM rilevato quanto specificamente in parte motiva, dichiara integrato il contraddittorio nei confronti dei necessari litisconsorti;

6
visto l'art. 183, comma 6° cpc, concede alle parti i seguenti termini perentori con decorrenza dal 10/1/2020 all'uopo di assicurare data certa di pari decorrenza:
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