Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 97

TRIB Trapani
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Trapani
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 97
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 97
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, avente ad oggetto
Riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c.c.)”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. STAMPA GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
e
MANGIAPANE ROSALINDA (c.f. , n.q. C.F._3
di curatore speciale del minore (c.f. Persona_1
) C.F._4
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 13.11.2024
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_2
adiva l'intestato Tribunale ex art. 250 c.c. ai fini del riconoscimento del figlio nato ad [...] il [...], riconosciuto al Persona_1 momento della nascita dalla sola madre, chiedendo altresì l'adozione dei provvedimenti consequenziali in tema di affidamento e mantenimento e di attribuzione del cognome paterno.
In particolare, deduceva di aver intrattenuto una brevissima relazione con la resistente e di aver appreso solo casualmente, dopo l'interruzione del rapporto, che costei aveva dato alla luce un bambino.
Rappresentava di essersi allora determinato a contattarla e, una volta appreso di essere il padre, di aver visto il bambino soltanto una volta.
Esprimeva la volontà di sottoporsi al test del DNA, nonostante il rifiuto opposto dalla madre, che, venuta a conoscenza della sua intenzione, aveva impedito ulteriori incontri con il piccolo.
*****
Si costituiva in giudizio dolendosi della Controparte_1
indeterminatezza delle allegazioni, contestando la ricostruzione fattuale ex adverso riportata, deducendo di aver immediatamente comunicato al ricorrente la positività del test di gravidanza, circostanza non accolta positivamente dallo che piuttosto la aveva invitata ad Parte_1
interrompere la gravidanza.
Lamentava che il ricorrente, pur consapevole di essere il padre, non aveva mai contribuito al mantenimento del minore, né aveva mai espresso il desiderio di frequentarlo, dimostrandosi totalmente disinteressato.
Si opponeva alla richiesta della controparte prospettando il rischio di un nuovo abbandono.
Inoltre, dubitava della capacità genitoriale del ricorrente, descritto come dedito all'uso di sostanze stupefacenti ed indolente.
pagina 2 di 7
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedeva l'affidamento esclusivo del piccolo e l'articolazione del diritto di Per_1
visita del padre in modalità protetta, previa valutazione della capacità genitoriale dello , nonchè la previsione dell'obbligo dello Parte_1
di corrisponderle l'importo di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del minore.
In via riconvenzionale, sempre condizionata all'effettivo riconoscimento o accertamento della paternità, in proprio e nella qualità di genitore del minore, avanzava domanda di risarcimento dei danni per il tardivo riconoscimento (stimati in € 15.000,00), nonché per il rimborso, nella quota di spettanza, delle spese di mantenimento sostenute in
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