Trib. Milano, sentenza 06/01/2025, n. 57
Sentenza
6 gennaio 2025
Sentenza
6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 23839 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/07/2024 e vertente
TRA
), nato a TOLMEZZO (UD) in [...] Parte_1 C.F._1
23/08/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLA OTTAVIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_1 C.F._2
26/05/1986, rappresentato e difeso dall'Avv. LO SURDO ELENA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25/8/2024
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere come da accordo depositato in data 16 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/07/2024 , premesso di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale è nato in [...] Controparte_1 Per_1
9/8/2014 e che la responsabilità genitoriale è attualmente regolata da decreto n. 1638/2018 del
Tribunale di Milano il quale ha affidato il minore all'Ente Comune di Milano, chiedeva la modifica delle condizioni come pattuito in accordo con controparte.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 25/8/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc. Contestualmente, il giudice chiedeva relazione di aggiornamento ai servizi sociali dell'Ente affidatario.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16/12/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rimesse al tribunale.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/12/2024
Osservato in diritto
Il minore, figlio della coppia, è affidato all'Ente Comune di Milano sin dal 2018. Le parti congiuntamente chiedono di restituire l'affido ad essi genitori, con dettagliata regolamentazione dei rispettivi tempi di frequentazione e delle modalità di mantenimento. Il tribunale si è rivolto ai servizi sociali dell'Ente affidatario per valutare se la richiesta delle parti sia coerente con l'interesse del minore. I servizi sociali, con relazione in data 28/11/2024, non hanno riscontrato elementi attuali di pregiudizio per il minore e si sono espressi in modo favorevole rispetto alla restituzione alle parti dell'affido condiviso. I servizi hanno evidenziato come i rapporti tra i genitori di siano Per_1
notevolmente migliorati, raggiungendo un equilibrio che ha restituito serenità al minore. – Per_1
incontrato dai servizi – non ha riportato alcuna criticità rispetto alla situazione familiare. Il bambino
è ben inserito a scuola, svolge diverse attività sportive e frequenta con piacere le famiglie allargate dei genitori. Alla luce di questi elementi, la richiesta delle parti – che sancisce il superamento di ogni conflittualità – deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 1638/2018, così decide:
REVOCA l'affido di all ;
Parte_2 Controparte_3
AFFIDA il minore ad entrambi i genitori (nel senso che manterranno un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi);
lo stesso sarà collocato in via paritetica presso ciascun genitore, e, ai fini meramente anagrafici avrà la residenza presso la madre in via dei Biancospini 4, Milano.
Ciascun genitore terrà con sé uno dei documenti di identità di in originale (carta di identità o Per_1
passaporto);
in occasione delle vacanze estive – o di eventuali viaggi infrannuali di entrambi Per_1
i documenti viaggeranno con il minore e dunque saranno custoditi dal genitore che, di volta in volta, avrà il minore con sé.
La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori già convengono, salvo miglior accordo:
Quanto all'istruzione: ontinuerà a frequentare la scuola “di Via Bergognone 2 dell'istituto di Via Moisè Loria 37” Il Per_1
costo sarà sostenuto nei termini di cui al punto n. 4 (fondo classe, mensa e spese relative).
Quanto alle scelte di attività sportive e/o ludiche
I genitori convengono che possa frequentare sport e attività ludiche secondo le proprie Per_1
inclinazioni garantendo diverse attività che ad oggi si esplicano nella frequentazione dei corsi di: Judo
e occasionalmente snowboard (quando si reca con la madre o il padre). Le relative spese saranno suddivise nei termini di cui al punto n.4.
Quanto alle scelte mediche:
I genitori concordano di continuare a rivolgersi al medico pediatra, privato, Dr.ssa , Persona_2
al bisogno. Inoltre, entrambi si occuperanno della cura dei figli condividendo la gestione delle visite e le eventuali cure da somministrare (prenotazione, accompagnamenti, …).
Ciò salvo urgenze e/o che la patologia richieda un intervento tempestivo non garantito dal SSN.
DISPONE che sarà collocato in via paritetica presso ciascun genitore, con le modalità sotto Per_1
dettagliate.
Calendario annuale ordinario.
A) a fine settimana alternati presso ciascun genitore, da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
B) tutte le settimane, martedì e mercoledì con i due relativi pernottamenti, con il padre;
C) tutte le settimane, lunedì e giovedì con i due relativi pernottamenti, con la madre.
b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati dal calendario scolastico).
Per le vacanze