Trib. Milano, sentenza 29/01/2024, n. 4068
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa R C, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1941/2022, pendente tra
elettivamente domiciliata in Milano, Piazzale Loreto n. Parte_1
11, presso lo studio dell'avv. S C, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore;Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;Controparte_2 [...] sona del legale rappresentante pro tempore;tu Controparte_3 rappresentate, assistite e difese dall'avvocato F S D L e dall'avvocato C S D L, giusta procura allegata alla memoria difensiva resistente
Oggetto: accertamento mansioni superiori
Conclusioni:
Per la ricorrente:
1) Accertare, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, che la ricorrente ha lavorato per le società resistenti, nei periodi, modi e termini indicati in premessa, svolgendo la sua attività di “store manager”, dettagliatamente sopra descritte, riconducibili alla qualifica di primo livello con mansione di facente funzione di responsabile (Store Manager) conseguentemente e per l'effetto condannare le resistenti al pagamento in favore del ricorr complessiva lorda di euro 54,774,73 di cui euro 22.725,66 dovuti d euro 23.233,24 dovuti da Controparte_1
euro 7.193,86 dovuti d e Parte_2 Controparte_2
art. 2212 c.c.) ed euro 1 o Controparte_3 quel diverso importo che risultasse di giustizia anche a seguito di apposita CTU contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione in caso di contestazione avversaria dei conteggi allegati, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
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saldo effettivo. Con la condanna delle resistenti alla regolarizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente sotto ogni profilo, ivi compreso quello assicurativo e contributivo.
2) Conseguentemente condannare le resistenti al pagamento (ognuno per quanto za, fermo restando la responsabilità solidale tr e Parte_2
ex art. 2112 c.c.) a favore del ricorrente delle dif li e CP_2 contributive sopra indicate come per legge.
3) Accertare dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria su tutte le somme richieste dalle singole scadenze al soddisfo.
4) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva e Spese Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ad ogni effetto di legge.
Per la convenuta:
l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, voglia:
IN VIA PRELIMINARE:
- estromettere dal presente giudizio OdStor in quanto cancellata Parte_2 in data 23.12.2019 dal registro delle imprese (v. doc. n. 11 di parte ricorrente).
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare la ricorrente alla integrale rifusione delle spese di lite.
Svolgimento del processo
La signora ha convenuto in giudizio le società sopra indicate, Parte_1 cendo: - di avere iniziato a lavorare presso l'unità locale della società CP_1
sita in Milano, corso Buenos Aires n. 54, per il tramite dell'
[...] somministrazione dapprima con contratto a tempo determinato a Org_1 far data dall'01.09 , con la qualifica di operaia, quinto livello, CCNL Commercio, con mansione di addetto operazioni ausiliare alla vendita – aiuto scaffalista, contratto full-time, per 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo variabile, orario su turni dalle 07.00 alle 14.00 circa oppure dalle 14.00 alle 21.00 con una retribuzione mensile lorda pari a - di essere stata assunta da gennaio 2015 dalla società utilizzatrice con contratto a Controparte_1 tempo determinato a decorrere dall'01.02.2015 sino al 30.04.2015, con la qualifica di impiegata, quinto livello, CCNL per le Aziende del Terziario, distribuzione e servizi, con mansione di commessa di negozio, contratto full-time, per 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo variabile, orario su turni dalle 07.00 alle 14.00 circa oppure dalle 14.00 alle 21.00, con una retribuzione lorda pari, al momento dell'assunzione, ad euro 1.399,09;- che la società datrice aveva prorogato due volte tale contratto di lavoro, prima sino al 30.09.2015, poi sino al 30.11.2015 per poi assumerla con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'01.12.2015, alle medesime condizioni di cui in pr he nel mese lavoro era stato ceduto dalla alla società CP_1 Parte_2 cancellata in data 23.12.2019;- di avere sottoscritto in data 01.01.2020 la prosecuzione
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del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., a fronte della fusione societaria tra
[...]
e venendo quindi assunta a tempo indeterminato Parte_2 Controparte_2 dalla - di avere sottoscritto in data 27.08.2020 il Controparte_2 trasfe ntratto individuale di lavoro presso la società CP_3
a seguito del passaggio diretto dalla società - che la qualifica
[...] Controparte_2
e mansioni contemplate dai contratti di lla ricorrente e susseguitisi qualifica di impiegata, quinto livello, CCNL per le e servizi con mansione di commessa Organizzazione_2 di negozio;- di avere, in realtà, sempre svolto mansioni superiori, di maggior rilievo e responsabilità, proprie della figura professionale dello “store manager”, riconducibili al primo livello con la mansione di responsabile;- di avere maturato differenze retributive e contributive pari ad euro 51.616,78 lordi;- che le diffide non avevano avuto esito positivo.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi (cfr. verbale udienza del 29.11.2023).
Alla udienza del 29.11.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
1. La ricorrente presta servizio dal 2014 alle dipendenze delle società convenute (che si sono succedute nella gestione dell'attività e nei rapporti contrattuali con i inquadrata nel livello 5 ccnl Organizzazione_3
con mansioni di commessa
[...] parte ricorrente).
La sig.ra rivendica il 1° livello in luogo dell'attuale 5 avendo svolto, di Parte_1 fatto, a suo dire, mansioni di “store manager”.
La domanda è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di
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comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell'attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
2. Le declaratorie della contrattazione collettiva di settore che vengono in considerazione (CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, doc. 16, fascicolo ricorrente) sono le seguenti.
1° livello:
“A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
(…)”
5° livello
“A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque conseguite”
La ricorrente afferma di aver svolto mansioni di “responsabile” del punto vendita e che in tale veste:
“si è sempre occupata, per tutte le società resistenti, in autonomia: della apertura e chiusura del punto vendita, della apertura e chiusura della cassaforte ove veniva custodito l'incasso a fine giornata, dei fondi e delle quadrature cassa, dei versamenti in banca degli incassi, dei prelievi dei cassieri, degli orari del personale, dell'ordine e del ricevimento merce, nonché della gestione del reparto ortofrutta”;“si è sempre occupata della formazione dei nuovi addetti in ordine al rapporto con la clientela, in merito alle procedure di cassa, ossia sul funzionamento del sistema operativo di cassa e policy aziendale (regole aziendali e norme di comportamento) presso la sede di
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Milano in corso Buenos Aires, in vista dell'apertura del nuovo punto vendita di Padova, istruendo, altresì, i futuri referenti/dipendenti”.
Va preliminarmente osservato che parte ricorrente ha chiesto esclusivamente l'accertamento del diritto al superiore inquadramento nel 1° livello del CCNL di riferimento, senza articolare alcuna domanda subordinata in relazione ai livelli intermedi.
Nel corso della discussione la ricorrente ha chiesto, per la prima volta, in via subordinata, che le mansioni svolte dalla ricorrente siano eventualmente ricondotte al III livello del CCNL applicato ovvero ad altro livello comunque superiore a quello contrattualizzato.
In ricorso non vi è, tuttavia, alcuna deduzione utile a consentire di operare una eventuale autonoma sussunzione delle mansioni effettivamente svolte in detti livelli.
Peraltro il presente giudizio si è svolto esclusivamente, anche in punto di attività istruttoria, nell'ottica del richiesto 1° livello, senza che mai parte ricorrente abbia ventilato l'intenzione di vedersi inquadrata anche a livelli intermedi, di modo che la parte convenuta ha elaborato le proprie difese in tale ottica e non ha sua volta dedotto alcunché in relazione ai livelli intermedi.
Da ciò discende che la domanda di parte ricorrente di procedere all'autonomo inquadramento della ricorrente nei livelli inferiori al 1° ma superiori a quello contrattualizzato non può essere accolta.
3. Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni, i quali, sulle mansioni svolte dalla ricorrente, hanno dichiarato quanto segue.
Teste : Testimone_1
“sono commessa dipendente a int dal 18.10.22, CP_4 sono sta dipendente delle societ e l ciò circa dal Controparte_2 CP_3 maggio 2017 al giugno 2021 preciso che tuttavia per un periodo sono stata presso di loro tramite agenzia interinale (da ottobre 2016 a maggio 2017). Ho cause con queste due società perché ho impugnato un licenziamento e sono quindi in causa con
[...] er i livelli ho fatto una ulteriore causa
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