Trib. Ivrea, sentenza 05/11/2024, n. 498
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Testo completo
RGL 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato all'udienza del 13.9.2024 mediante la lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marta Lavanna, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
p. iva , in persona del direttore NToparte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Russo, giusta procura in atti
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della CP_2
a trattenere (a titolo di retribuzione, o risarcimento o indennizzo per arricchimento senza causa) la somma complessiva lorda di euro 30.315,60 percepita per prestazioni ADP rese a pazienti ospiti di strutture sanitarie residenziali negli anni 2010-2015;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute per complessivi euro Cont 17.752,27 sinora effettuate dall' convenuta in relazione alle somme corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione per le visite ADP negli anni
2010-2015, per le ragioni esposte nel ricorso;
Cont 3. dichiarare tenuta e condannare la restituire al ricorrente le somme ad oggi trattenutegli dai cedolini paga pari ad euro 17.752,27 (da giugno 2022 a
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4. In ogni caso dichiarare l'illegittimità delle seguenti trattenute effettuate dalla
in relazione a pazienti per i quali egli non ha percepito alcuna CP_2 retribuzione relativa ad ADR: € 1.757,70 per NT ed € 888,30 per (tot. € 2.646,00). Parte_2
Con vittoria di spese e competenze, nonché rimborso del contributo unificato.
per parte resistente CP_3
Rigettare il ricorso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i suesposti motivi e, per l'effetto, assolvere l da ogni domanda proposta da parte CP_3 ricorrente;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, contenere l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto delle versate difese e dell'incontestata corresponsione del pieno NT trattamento stipendiale da parte della …
IN OGNI CASO
Con vittoria – o, in subordine, con compensazione - di spese, competenze ed onorari di giudizio.
* oggetto: medici medicina generale – prestazioni di ADP in favore di pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociali
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è stato medico di medicina generale convenzionato con la CP_3
b) quale medico di famiglia, per alcuni dei suoi assistiti (per l'indicazione nominativa cfr. doc. 2 ricorrente) – che erano ospiti presso strutture socio-assistenziali, in particolare RAF (“Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè) – aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP), servizio che aveva svolto in favore di tali assistiti nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015;
c) le strutture sanitarie di cui sopra erano prive del “medico di nucleo”, ossia erano prive del medico che avrebbe dovuto prendere in carico i pazienti ivi ricoverati;
d) per ciascuna visita a ciascun assistito presso le strutture sanitarie l gli CP_3 aveva corrisposto € 18,90;
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e) in data 2.1.2020 riceveva comunicazione con cui l ritenuta non dovuta CP_3 la somma corrisposta per le prestazioni effettuate in regime di ADP (quantificata in complessivi € 30.315,60: doc. 6 ricorrente), ne richiedeva la restituzione;
NT f) diversamente da quanto indicato dall' non è mai stato Persona_1 paziente del ricorrente e è stata paziente del ricorrente fino al Persona_2
20.3.2013, dopodiché è stata ricoverata nella RSA Vernetti a Locana cambiando medico;
pertanto, il ricorrente non aveva effettuato alcuna prestazione in regime di ADP in favore di mentre era in strutture residenziali;
Parte_2
g) a partire da luglio 2022 l iniziava a operare delle trattenute sui compensi CP_3 ancora dovuti al ricorrente onde recuperare l'importo di € 30.315,60;
in tal modo NT l tratteneva complessivamente € 17.752,27 al dicembre 2023.
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi il diritto a trattenere quanto corrispostogli per le prestazioni effettuate in servizio di ADP e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento di pari alla somma indebitamente trattenuta dalla CP_3 resistente.
2. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso in CP_3 quanto la disciplina collettiva applicabile non prevedeva la possibilità di attivazione del servizio di ADP a favore di pazienti presso RSA e RAF.
3. La causa veniva discussa all'udienza del 13.9.2024 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
4. In fatto, devono essere poste a fondamento della decisione le seguenti circostanze in quanto pacifiche:
i) il ricorrente ha svolto negli anni 2010-2015, a seguito della prevista autorizzazione, prestazioni in regime di ADP in favore dei pazienti indicati nel doc.
2 ricorrente presso le seguenti RAF (salvo quanto infra precisato): “Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè in Bairo. Esse erano prive del “medico di nucleo”;
NT ii) per ogni prestazione in regime di ADP l resistente ha corrisposto l'importo di
€ 18,90, per complessivi € 86.373;
NT iii) il ricorrente ha subito trattenute sui compensi da parte dell' resistente per complessivi € 24.932,15 al 10.9.2024 (come indicato concordemente dalle parti all'udienza del 13.9.2024).
Ritiene questo giudice che, a fronte della negazione di parte ricorrente di aver mai avuto in carico nonché della negazione di aver mai effettuato Persona_1 prestazioni in regime di ADP in favore di , tanto basti per ritenere Persona_2 che egli non abbia svolto alcuna attività in regime di ADP in favore di NT e
e che, conseguentemente, nessun corrispettivo abbia ricevuto a tale titolo. Parte_2
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Deve, infatti, evidenziarsi che tutte le azioni promosse da parte ricorrente
(adempimento contrattuale, indebito arricchimento, risarcimento del danno) comportano necessariamente l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa, ossia aver svolto la prestazione: sulla base di tale allegazione, il ricorrente richiede
l'accertamento del diritto al corrispettivo o, comunque, all'indennizzo o al risarcimento del danno. In assenza (o, addirittura, come nella specie, in presenza della negazione) del fatto costitutivo (di parte) della pretesa, ai fini del presente giudizio le prestazioni che lo stesso ricorrente indica come non svolte non possono che considerarsi tali, con la conseguenza che per le stesse – proprio in quanto non svolte – non spetta al ricorrente nessun compenso, indennizzo o risarcimento.
4.1. In ragione di quanto sopra esposto, l'azione di accertamento è fondata (per le ragioni di cui infra) limitatamente all'importo di € 27.669,60, ossia l'importo indicato dal doc. 2 prodotto dal ricorrente (€ 30.315,60) sottratti gli importi indicati dallo stesso ricorrente come per prestazioni eseguite in regime di ADP in favore di NT e
(complessivi € 2.646,00: cfr. ricorso pag. 3). Trattasi, inoltre, del medesimo Parte_2 importo indicato dalla resistente in memoria di costituzione (cfr. memoria CP_3 pag. 17).
5. Ciò premesso in fatto, oggetto della presente controversia è il diritto del medico di medicina generale ricorrente a trattenere i compensi ricevuti quale corrispettivo