Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 379

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 379
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 379
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dr.ssa Marta Ienzi Presidente
- dr.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente TRA
- , nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso E_ C.F._1 dagli avv.ti Claudio Iovine e Maurizio Napoli, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Maria Margherita Lanna, giusta procura in atti;

-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;

-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il IG. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio E_ civile con , in Roma, in data 17.11.2016 (trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Roma atto n. 2016 n. 00086 parte 1, serie 15), dal quale non erano nati figli;
la relazione con la IGnora era iniziata nel 2006 e si era in breve trasformata in CP_1 convivenza;
a causa di problemi caratteriali e di comunicazione, con discussioni animate e frequenti, già nel giugno 2019, la moglie si era allontanata per due mesi, rifiutando ogni tentativo di contatto, ponendo in essere atti di violenza psicologica nei suoi confronti;
dopo un breve periodo di riavvicinamento, nel marzo 2022, si consumava la rottura definitiva con la moglie, la quale si allontanava dalla casa coniugale.
Tanto premesso, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito alla moglie e che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio la IGnora la quale, aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto e diritto, rappresentando di contro che la fine del matrimonio era dipesa dalle condotte poste in essere dal marito, dedito a trattarla con disprezzo, arrivando ad umiliarla alla presenza di terze persone. Oltre a ciò, parte
resistente evidenziava che, dopo la fine della relazione e il suo conseguente allontanamento (in data
07.07.2022), il marito dominus della società per la quale ella stessa lavorava (la , determinava Pt_2 l'irrogazione ai suoi danni di una sanzione disciplinare e la revoca della possibilità di lavorare da remoto. Sulla scorta di tali premesse, parte resistente chiedeva che fosse disposta indagine con riguardo alla situazione patrimoniale del marito e che le fosse riconosciuto per il suo mantenimento un assegno mensile di € 5.000.
In data 13.12.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 29.11.2022, letti gli atti e sentite le parti, esaminata la documentazione complessivamente prodotta, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva che il marito corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 800. Instaurata la fase istruttoria e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva sullo status n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Nelle more del procedimento, in data 31.05.2023 e in data 04.08.2023, depositava Controparte_1 due istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali, con le quali chiedeva, con la prima, l'aumento del contributo per il suo mantenimento ad € 1.350 mensili, in modo da poter far fronte alle nuove spese di locazione dell'immobile ove si era trasferita (contratto sottoscritto nel mese di aprile del 2023);
con la seconda, invece, rappresentava di essere stata licenziata dalla società -controllata dal marito- per la quale lavorava (in data 24/07/2023), trovandosi di fatto senza mezzi di sussistenza
e dovendo far fronte a tutte le sue eIGenze di vita, in modo particolare al pagamento del canone di locazione. Il IG. , di contro, chiedeva il rigetto della pretesa, stante la manifesta inammissibilità e Pt_1 infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 16.10.2023 il GI, sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 11.10.2023, sentite le parti, ritenuti sussistenti i presupposti per la modifica dei provvedimenti presidenziali stante il licenziamento subito dalla IG.ra , in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, CP_1 rideterminava il contributo mensile dovuto dal IG. alla IG.ra in € 1.400, a far data Pt_1 CP_1 dal mese di agosto del 2023. In ordine alle istanze istruttorie formulate, esaminati gli atti e la documentazione depositata, il GI le riteneva valutative e generiche, disponeva che le parti provvedessero a depositare estratti dei conti correnti aggiornati e la posizione dei conti depositi/titoli di cui sono intestatari e/o cointestatari nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, rinviando la causa all'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. Esaurita la fase istruttoria, all'udienza fissata, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Status di separazione
La domanda di separazione è già stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 7356/2023 pubbl. il 10/05/2023), è stata pronunciata la separazione personale, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella riguardante l'addebito della separazione richiesto da entrambi i coniugi nei confronti dell'altro e quella riguardante l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie
e contestato dal marito.
Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, il IG. ha proposto ricorso per lo Pt_1 scioglimento del matrimonio;
il relativo giudizio è stato assegnato allo stesso giudice istruttore del presente, il quale, con ordinanza del 19.09.2024, sentite le parti, ha adottato i relativi provvedimenti provvisori (confermando i provvedimenti separativi) e ha rimesso la decisione sullo status divorzile al Collegio, che si è pronunciato con sentenza non definitiva n. 14974/2024.
Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema
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