Trib. Rovereto, sentenza 10/01/2024, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 10/01/2024, n. 6
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 6
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. G A - PRESIDENTE;
dott. R D – GUDICE;
dott.ssa G P - GUDICE REL.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 985 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa con ricorso depositato in data 04/11/2021 da:
(c.f. ), nato a Colonia Parte_1 C.F._1
(in Germania) l'11.02.1963 e residente in Riva del Garda (TN) via Dante Alighieri, nr.
17/A;
rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di ricorso - dalle avv.te
L M e C D S B ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Riva del Garda (TN), viale dei Tigli n. 14;

PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a Soroca (in Controparte_1 C.F._2
Moldavia) il 03.08.1981 e residente a Riva del Garda (TN) in via Dante Alighieri n.
17/A ;
rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla memoria di costituzione - dall'avv. P I M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rimini, piazza Tre Martiri n. 10;

PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“In via principale:
1) dichiarare che la separazione dei coniugi e è da addebitarsi alla Pt_1 CP_1
resistente;

1 2) Ordinare agli Uffici Stato Civile che il cognome segua quello e Pt_1 CP_1 non lo sostituisca e per l'effetto che i documenti della signora riportino il CP_1
cognome di nascita e non il cognome CP_1 Pt_1
3) Accertare e dichiarare che la casa familiare, sita in viale Dante n. 17/a al sig.
è già in uso esclusivo del ricorrente, in forza di autonomo contratto di Parte_1
locazione, ove dimora con i figli, come disposto dal provvedimento del TDM citato;

4) Confermare, come già statuito dal TdM con decreto definitivo, l'affidamento dei minori in via esclusiva al padre e la sospensione della responsabilità genitoriale della madre;

5) disporre l'obbligo a carico della sig.ra di corrispondere Controparte_1
al sig. , a titolo di contributo di mantenimento per i figli, un importo Parte_1 mensile pari a €. 400,00 per ciascun figlio o quella diversa maggiore somma che risulterà di giustizia, da versarsi su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ;
Org_1

6) disporre che le spese straordinarie da intendersi, in via non esaustiva: scolastiche ed educative: libri scolastici e materiale scolastico di inizio anno, tasse o rette di iscrizione ad istituti scolastici, frequenza del conservatorio e/o scuola musicale, viaggi di studio e d'istruzione organizzati dalla scuola e trasporto, corsi per
l'apprendimento di lingue straniere;
mediche: spese sanitarie, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, esami diagnostici prescritti dal medico curante o da uno specialista;
attività extra: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, attività sportive, abbigliamento tecnico necessario per le attività sportive;
siano poste a carico della signora nella misura del 50 %, Controparte_1

escludendo la necessità di preventivo accordo, stante la sospensione della responsabilità genitoriale della sig.ra e la già operata scelta di far seguire CP_1
ai figli percorsi di studio musicale e attività sportive extrascolastiche in costanza di convivenza. Le spese dovranno essere tempestivamente rimborsate al genitore che le avrà materialmente sostenute dietro esibizione di idonea attestazione di pagamento e, in ogni caso, dovranno essere rimborsate entro il giorno cinque del mese successivo;

2 7) l'assegno regionale, se ed in quanto percepibile, l'assegno nucleo familiare ed ogni eventuale ulteriore beneficio verrà percepito per intero dal sig. . Parte_1
Deduzioni fiscali in dichiarazioni dei redditi, al 50%, per ogni genitore, se ed in quanto compartecipe delle spese straordinarie;

8) autorizzarsi il rilascio dei passaporti in capo ai figli minori, oltre che al ricorrente;

9) ordinarsi ai competenti uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria:…cfr. note di trattazione scritta dep. il 05.09.2023”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale Adito,
1) modificare il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Trento in data 21 febbraio 2023 revocando la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale trattandosi di provvedimento adottato rebus sic stantibus e pertanto sempre revocabile;
verificare la sussistenza dei presupposti per la graduale ripresa dei rapporti di parte resistente con i minori disponendo per il futuro l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori pur collocandoli inizialmente presso il padre nel rispetto del provvedimento adottato dal Tribunale dei Minori;

2) Confermare il contributo per il mantenimento della sig. ra , nella CP_1 misura stabilita nell'ordinanza del 8\7\2022 e pari ad € 600,00 mensili o di quella maggiore che verrà ritenuta di giustizia specificando che il ricorrente, ad oggi, non ha MAI versato quanto dovuto alla moglie;

5) disporre che la resistente non partecipi al pagamento delle spese straordinarie in quanto attualmente priva di reddito e porle interamente a carico del ricorrente;

6) rigettare l'avversa richiesta di addebito della separazione per totale carenza dei presupposti di legge e poiché trattasi di circostanza non provata in sede istruttoria;

8) negare al ricorrente il consenso al rilascio e\o al rinnovo dei passaporti dei figli minori anche al fine di evitare un eventuale trasferimento all'estero senza il consenso materno;

9) disporre che venga autorizzato alla resistente il rilascio del passaporto al fine di consentirle di aderire alle proposte di lavoro all'estero come hostess.
3 10) si insiste nella concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese, e compensi di causa.”
Pubblico Ministero:
affinché il Tribunale in sede voglia emettere sentenza definitiva di separazione giudiziale tra le parti.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 04.11.2021 e successiva memoria integrativa depositata il
04.04.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo:
- che le parti si sono unite in matrimonio in data 24.08.2009 in regime di separazione dei beni;

- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato il Persona_1
24.04.2009 ad Arco, attualmente di 14 anni, e , nato il Persona_2
10.07.2010 a Rovereto, attualmente di 13 anni;

- che la famiglia ha vissuto in abitazione condotta in locazione in Riva del Garda (TN), via Dante Alighieri, n 17/A, con contratto intestato alla moglie fino al momento del suo rilascio (avvenuto il 03.03.2022) ed attualmente al ricorrente in forza di nuovo contratto di locazione;

- che le ragioni della crisi coniugale sarebbero da imputarsi alla condotta della resistente;

- che con decreto del 15.02.2022 (doc. 12 di parte ricorrente) il Tribunale per i minorenni di Trento ha:
disposto il rientro dei minori, temporaneamente collati presso la zia Per_3
(figlia di prime nozze del ricorrente), presso il padre;

[...]
confermato la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale;

revocato l'affidamento educativo assistenziale dei minori al servizio sociale, confermando tuttavia il monitoraggio della situazione familiare, favorendo lo scambio di informazioni con la madre sulla situazione dei minori, con il compito di verificare altresì se nel tempo maturino i presupposti per una futura
e graduale ripresa dei rapporti tra i bambini e la madre;

4
- che, quanto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, entrambi sarebbero economicamente autosufficienti: ed infatti, lui lavorerebbe come collaboratore presso
Org_ l'agenzia immobiliare della figlia di primo letto , pagherebbe un canone di Per_4 locazione pari ad € 900,00 mensili e sarebbe gravato, in quanto garante dei debiti nascenti dal contratto di locazione che era intestato alla moglie, dal pagamento dei numerosi canoni e spese condominiali insolute e degli ingenti danni cagionati da all'appartamento;
quest'ultima svolgerebbe attività lavorativa a tempo CP_1 determinato presso l'albergo e sarebbe dotata di un'ottima capacità Org_3
lavorativa, conoscendo tre lingue, avendo svolto corsi di sommelier, pasticceria e hostess.
1.1. Sulla base di quanto dedotto ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Rovereto:
- di pronunciare la separazione fra i coniugi con addebito alla moglie;

- di ordinare agli uffici dello stato civile di posporre il cognome a quello Pt_1
, in modo tale che i documenti della resistente portino unicamente il suo CP_1
cognome da nubile;

- di confermare quanto stabilito nel decreto del Tribunale per i minorenni di Trento del
15.02.2022 quanto a sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, rientro dei minori presso il padre e disciplina del diritto di visita della madre (sospensione con compito del servizio sociale di verificare l'esistenza dei presupposti per l'attivazione di un percorso di riavvicinamento fra madre e figli);

- di affidare i minori in via esclusiva al padre;

- di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari ad € 400,00 mensili (per complessivi € 800,00);

- di porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;

- di riconoscere al padre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, suddividendo al 50% le deduzioni fiscali se ed in quanto ciascuno di loro partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie;

- di autorizzare il rilascio dei passaporti per i figli minori;

- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
5 2. Con memoria di costituzione depositata il 19.01.2022 e successiva memoria di costituzione integrativa depositata il
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