Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14368
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Testo completo
N. R.G. 65117/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG 65117/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
EM EN, (CF [...]) come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Matteo Proja
ATTORE
E
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A. C.G.I.L. (CF 80131910582) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Afrodite
Carotenuto
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 18 marzo
2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato EM NI evocava in giudizio il
Patronato INCA CGIL premettendo di essersi recato presso gli Uffici di Via Filippo Corridoni di San Cesareo, conferendo mandato per la presentazione in modalità on line della domanda
di indennità NASp1, che veniva inoltrata in data 11.01.2017. Esponeva di avere deciso, successivamente, di avviare un'attività autonoma e che in data 21.2.2017 aveva proceduto all'apertura della partita iva;
a seguito di ciò richiedeva l'8 marzo 2017, sempre al Patronato, di inoltrare domanda all'Inps per ottenere l'anticipo integrale dell'indennità NASp1, adempimento eseguito dagli addetti all'ufficio il 24.03.2017.
L'attore deduceva di avere ricevuto comunicazione da parte dell'INPS, datata 6 giugno
2017, indirizzata per conoscenza anche al Patronato INCA, con la quale l'Istituto notificava il rigetto della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASp1 nr.
61647389000022 (2017/980014) per non essere stata presentata entro il 23.03.2017, essendosi così maturato termine di decadenza di gg.30 dall'apertura della partita iva entro il quale andava effettuato l'inoltro.
Il NI imputava al patronato profili di negligenza nell'adempimento del mandato in ragione del ritardo nell'inoltro della domanda, dolendosi della perdita dello importo complessivo di €. 18.321,95, somma che affermava essere già stata quantificata dall'Inps.
L'attore, quindi, invocava l'affermazione di responsabilità del convenuto patronato per la perdita dell'ambito importo, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 1703 e seguenti c.p.c.
Rappresentava, altresì, che alcun riscontro avevano avuto le due comunicazioni inviate a mezzo pec per una soluzione bonaria e neppure l'invito a concludere un accordo di negoziazione assistita.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'inadempimento e la risoluzione del rapporto contrattuale con il patronato ex artt. 1453, 1711 e 1176 c.c. per grave negligenza del mandatario, per le ragioni spiegate nella narrativa (dell'atto di citazione) e per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti ex artt. 1218 e 1223 c.c., che quantificava nel lucro cessante, pari ad euro € 18.321,95, con vittoria di spese e compensi con distrazione.
L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A. C.G.I.L. si costituiva in giudizio con comparsa, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, individuando nella Camera del Lavoro di Roma Sud il soggetto tenuto all'eventuale risarcimento del danno.
Nel merito, affermava l'infondatezza della domanda, previo richiamo dell'attività espletata che qualificava quale contratto di mandato svolto a titolo gratuito.
Deduceva che alcuna colpa nel ritardo nella trasmissione della domanda di anticipo SP era addebitabile al patronato. Contestava la narrazione attorea, ritenendola non veritiera, ricostruendo in comparsa le fasi temporali dell'intera vicenda, precisando che il NI di era recato presso gli uffici del patronato, da solo, il 24/03/2017 e non il 08/03/2017.
Rappresentava che la richiesta di anticipo SP deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma che affermava essere stata avviata dal NI il 6 febbraio 2017, come da mail dell'Inps. Contestava, infine, il danno come allegato, soffermandosi sulla responsabilità del creditore, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A.
C.G.I.L. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore nella causazione del danno, con la condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, su concorde richiesta delle parti, venivano assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c. Depositate le memorie di rito, con ordinanza del 26/02/2022 veniva ammessa prova testimoniale il cui svolgimento aveva luogo nel corso delle udienze del
4 ottobre 2022 e del 28 febbraio 2023 con rinvio all'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Sostituita l'udienza con il deposito di note ex art. 127 c.p.c, con ordinanza datata
18/03/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c
*****
Preliminarmente è necessario scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INCA CGIL al paragrafo A) della comparsa di costituzione.
La convenuta espone di essere persona giuridica di diritto privato, che si avvale per lo svolgimento della propria attività dell'organizzazione della CGIL, come risultante dallo
Statuto che allega. Afferma che le sedi territoriali dell'INCA dipendono dall'organizzazione
CGIL e sono strutturalmente autonome con una distinta responsabilità di gestione e con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG 65117/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
EM EN, (CF [...]) come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Matteo Proja
ATTORE
E
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A. C.G.I.L. (CF 80131910582) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Afrodite
Carotenuto
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 18 marzo
2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato EM NI evocava in giudizio il
Patronato INCA CGIL premettendo di essersi recato presso gli Uffici di Via Filippo Corridoni di San Cesareo, conferendo mandato per la presentazione in modalità on line della domanda
di indennità NASp1, che veniva inoltrata in data 11.01.2017. Esponeva di avere deciso, successivamente, di avviare un'attività autonoma e che in data 21.2.2017 aveva proceduto all'apertura della partita iva;
a seguito di ciò richiedeva l'8 marzo 2017, sempre al Patronato, di inoltrare domanda all'Inps per ottenere l'anticipo integrale dell'indennità NASp1, adempimento eseguito dagli addetti all'ufficio il 24.03.2017.
L'attore deduceva di avere ricevuto comunicazione da parte dell'INPS, datata 6 giugno
2017, indirizzata per conoscenza anche al Patronato INCA, con la quale l'Istituto notificava il rigetto della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASp1 nr.
61647389000022 (2017/980014) per non essere stata presentata entro il 23.03.2017, essendosi così maturato termine di decadenza di gg.30 dall'apertura della partita iva entro il quale andava effettuato l'inoltro.
Il NI imputava al patronato profili di negligenza nell'adempimento del mandato in ragione del ritardo nell'inoltro della domanda, dolendosi della perdita dello importo complessivo di €. 18.321,95, somma che affermava essere già stata quantificata dall'Inps.
L'attore, quindi, invocava l'affermazione di responsabilità del convenuto patronato per la perdita dell'ambito importo, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 1703 e seguenti c.p.c.
Rappresentava, altresì, che alcun riscontro avevano avuto le due comunicazioni inviate a mezzo pec per una soluzione bonaria e neppure l'invito a concludere un accordo di negoziazione assistita.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'inadempimento e la risoluzione del rapporto contrattuale con il patronato ex artt. 1453, 1711 e 1176 c.c. per grave negligenza del mandatario, per le ragioni spiegate nella narrativa (dell'atto di citazione) e per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti ex artt. 1218 e 1223 c.c., che quantificava nel lucro cessante, pari ad euro € 18.321,95, con vittoria di spese e compensi con distrazione.
L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A. C.G.I.L. si costituiva in giudizio con comparsa, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, individuando nella Camera del Lavoro di Roma Sud il soggetto tenuto all'eventuale risarcimento del danno.
Nel merito, affermava l'infondatezza della domanda, previo richiamo dell'attività espletata che qualificava quale contratto di mandato svolto a titolo gratuito.
Deduceva che alcuna colpa nel ritardo nella trasmissione della domanda di anticipo SP era addebitabile al patronato. Contestava la narrazione attorea, ritenendola non veritiera, ricostruendo in comparsa le fasi temporali dell'intera vicenda, precisando che il NI di era recato presso gli uffici del patronato, da solo, il 24/03/2017 e non il 08/03/2017.
Rappresentava che la richiesta di anticipo SP deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma che affermava essere stata avviata dal NI il 6 febbraio 2017, come da mail dell'Inps. Contestava, infine, il danno come allegato, soffermandosi sulla responsabilità del creditore, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza I.N.C.A.
C.G.I.L. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore nella causazione del danno, con la condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, su concorde richiesta delle parti, venivano assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c. Depositate le memorie di rito, con ordinanza del 26/02/2022 veniva ammessa prova testimoniale il cui svolgimento aveva luogo nel corso delle udienze del
4 ottobre 2022 e del 28 febbraio 2023 con rinvio all'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Sostituita l'udienza con il deposito di note ex art. 127 c.p.c, con ordinanza datata
18/03/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c
*****
Preliminarmente è necessario scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INCA CGIL al paragrafo A) della comparsa di costituzione.
La convenuta espone di essere persona giuridica di diritto privato, che si avvale per lo svolgimento della propria attività dell'organizzazione della CGIL, come risultante dallo
Statuto che allega. Afferma che le sedi territoriali dell'INCA dipendono dall'organizzazione
CGIL e sono strutturalmente autonome con una distinta responsabilità di gestione e con
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