Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 1384

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 1384
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1384
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. 8616/23 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa S M M, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2023
da Parte_1
[...] [...]
[...]
Parte_2

[...] tutti rappresentati e difesi, per delega in calce al presente atto, dagli avvocati Mario
Fezzi, M B e D S, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Serbelloni n.

4. ricorrenti contro

Controparte_1
in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avvocati Prof. R D L T, F T, G D F e V M, presso il cui Studio sito in Milano, Via Rovello, 12, è elettivamente domiciliata, come da delega su foglio separato. convenuta
OGGETTO: differenze retributive Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18 settembre 2023, i ricorrenti come sopra identificati, si sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società hanno formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nel mancato riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità dei ricorrenti;
conseguentemente, condannare la società a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.6.2023:

€ 2.701,84 Pt_2
€ 3.234,64 Pt_1
€ 2.455,46 Pt_2
€ 3.439,76 Parte_2
€ 3.798,00 Parte_2 condannare la società convenuta alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno di quanto domandato, hanno dedotto:
-di essere stati assunti con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi ( Parte_2
e ) o 48 mesi e docc. 1 – 5), alle seguenti date: Pt_1 Pt_2 Parte_2 Pt_2
- 9/8/2002 Pt_1
- 5/2/2004 Parte_2
- 18/4/2007 Pt_2
- 3/5/2006 Parte_2
- 28/5/2004;
Pt_2
-che il CCNL Terziario, applicato al rapporto di lavoro dei ricorrenti, prevede (e prevedeva all'epoca dell'assunzione dei ricorrenti) dieci scatti di anzianità triennali;

-che da una verifica sulle buste paga (docc. 6 - 10), effettuata tramite l'O.S. CP_3
, gli esponenti hanno riscontrato che il primo scatto di anzianità è stato loro
[...] riconosciuto a partire da tre anni dopo la trasformazione dei rispettivi contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato:
- 1/8/2008 Pt_1
- 1/2/2010 Parte_2
- 1/4/2013 Pt_2
- 1/4/2013 Parte_2
- 1/5/2010;
Pt_2
-che, se invece la società avesse considerato utili ai fini della maturazione degli scatti anche gli anni relativi al contratto di apprendistato, il primo scatto sarebbe stato loro
riconosciuto nelle seguenti date:
- 1/9/2005 Pt_1
- 1/3/2007 Parte_2
- 1/5/2010 Pt_2
- 1/6/2009 Parte_2
- 1/6/2007;
Pt_2
-che ciò ha comportato anche il ritardato riconoscimento di tutti gli scatti successivi, attribuiti a tre anni di distanza dalle date suindicate;

-che il ritardato riconoscimento del primo scatto (e quindi anche di tutti quelli successivi) ha inevitabilmente generato la maturazione di differenze retributive (docc. 11 – 15);

-che la questione del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nei periodi di apprendistato è stata ripetutamente sollevata dalle O.S. in occasione di vari incontri a livello sindacale;

-che, in data 13 luglio 2022, la società ha dichiarato di avere deciso di rivedere la propria decisione in virtù della quale “negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità” (doc. 16), così impegnandosi a riconoscere a ciascun lavoratore coinvolto a) “a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti//00) lordi mensili”, inoltre, un importo una tantum di 700 euro lordi, per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riparametrati per il part time, “come differenze retributive”;

-che ai ricorrenti sono stati attribuiti lo scatto di anzianità mancante e pagato il superminimo assorbibile nonché l'una tantum;

-che tali somme hanno solo parzialmente ricoperto le differenze retributive maturate;

-che, nel comunicato aziendale, non è in alcun modo specificato che l'accettazione di tali importi avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali diritti pregressi e l'erogazione non è stata condizionata alla sottoscrizione di alcun accordo individuale che prevedesse una rinuncia alle differenze retributive maturate.
Si è costituita la società resistente,, che ha contestato all'ammissibilità delle pretese avversarie sull'assunto che quanto pagato a titolo di superminimo e di una tantum assorbisse ogni ulteriore pretesa in quanto tacitata;
inoltre ha eccepito l'infondatezza di ogni rivendicazione, la parziale prescrizione e, comunque l'erroneità dei conteggi che non avrebbero tenuto conto dell'effettivo percepito.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 14 marzo 2024, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione che deve essere affrontata riguarda il perimetro e l'efficacia del comunicato richiamato da ambedue le parti, ma al quale ciascuna attribuisce effetti diversi (doc. 16). Il 13 luglio 2022, comunica a tutti i propri dipendenti di non aver, fino CP_1
a quel momento, considerato il periodo formativo dell'apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e ciò in forza di un'interpretazione del CCNL. A seguito, tuttavia, di un ripensamento di tale decisione, era ora disponibile a riconoscere lo scatto mancante, a pagare una somma una tantum per differenze retributive ed a riconoscere un super minimo assorbibile (doc 16 fasc. ric.). Per i ricorrenti: il comunicato vale quale riconoscimento, da parte della società, di un errore interpretativo, l'accettazione, da parte loro, delle somme pagate, non ha alcun effetto preclusivo verso la rivendicazione di altre differenze. Di diverso avviso la società che, richiamando l'art. 1333 c.c., ritiene essersi perfezionato un contratto che impedisce la richiesta di ulteriori somme. Nel ricorso, si legge che il comunicato è stato emesso dopo una serie di confronti tra e le organizzazioni sindacali che, a più riprese, hanno rivendicato il CP_1 computo, nell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato. Nulla in più nella memoria di costituzione.
Ciò premesso, la tesi di parte resistente che vuole attribuire al comunicato valore di proposta contrattuale, non persuade e non appare condivisibile Il tenore ed il testo del comunicato pare a ben vedere più frutto di un riesame, di una rimeditazione rispetto ad un precedente orientamento, che una proposta suscettibile di un'accettazione o di un rifiuto. Poco importa che il ripensamento sia avvenuto dopo le richieste sindacali e che, quindi, non sia stato spontaneo, ma sollecitato. Congeniale al comunicato è il broccardo latino “res melius perpensa”, in disparte se la società vi sia giunta sua sponte o in quanto compulsata dalle parti sociali. Non vi è dubbio che, dal tenore letterale del testo, si evinca che a inteso CP_1 cambiare orientamento e attribuire al periodo di apprendistato valore ai fini degli scatti di anzianità oltre che riconoscere delle somme. E' pacifico che i lavoratori abbiano accettato di buon grado il ripensamento datoriale e non abbiano rifiutato o offerto di restituire le somme che si sono visti accreditare in busta paga. Tale inerzia, ovvero il mancato rifiuto o la mancata restituzione non si ritiene, però, possano, valere quale accettazione con rinuncia ad ulteriore pretese afferenti il medesimo titolo. Il comportamento serbato dai lavoratori avrebbe potuto aver tale efficacia laddove
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