Trib. Taranto, sentenza 07/05/2024, n. 1370
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Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 253/2022 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 07/05/2024, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, assistito dal funzionario UPP, dott. Pierpaolo Verri, compaiono per la parte opponente i difensori costituiti, i quali eccepiscono la tardività delle note depositate da
PE nonché della documentazione prodotta con le medesime la quale non potrà essere utilizzata ai fini della decisione. Allo stato dunque controparte per l'ennesima volta non ha ottemperato all'ordine del giudice e pertanto in atti non vi è prova del possesso del requisito di iscrizione all'albo ex art. 106 Tub della società Securisation
VI. La documentazione prodotta è inoltre inconferente: l'iscrizione all'albo ex 106 deve essere provata con la produzione dei relativi provvedimenti e non certo con delle oltretutto poco chiare stampe di schermate del pc!!!!
In ogni caso e solo per scrupolo difensivo si insiste nell'eccepire la nullità insanabile degli atti compiuti dalla PE (per tramite di TR LY): nel presente giudizio, infatti, non ha agito come avrebbe dovuto in ossequio alla normativa TUB ed all'avviso in G.U. la Intesa Sanpaolo, società indicata quale master servicer, ma Securisation
Service (anzi addirittura la TR LY, ulteriore soggetto da quest'ultima delegato...) società estranea alla operazione di cartolarizzazione e che non può acquisire legittimazione tramite la sanatoria di cui all'art. 182 cpc. Tale violazione sussiste e persiste anche alla luce della sentenza della S.C. n. 7243/2024 la quale nell'affermare la non necessarietà in ambito civile dell'iscrizione all'albo 106 TUB, principio (come prevedibile) già disatteso dai giudici di merito, ha implicitamente ribadito la necessità di rispetto dei compiti e poteri assegnati nelle operazioni di cartolarizzazione: del resto
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se il legislatore ha disciplinato nel dettaglio i diversi ruoli e la relativa pubblicità sarebbe contrario ad ogni logica giuridica e non solo che poi quelle attività possano essere svolte da qualsiasi altro soggetto.
Per PE spv è presente in sostituzione dell'avvocato Stefano Menghini l'avvocato
Francesco Petruzzi il quale nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito espone quanto segue. Sull'affidamento della riscossione dei crediti a Securitisation
SERVICE SPA master servicer e sulla nomina di TE Spa ora TR in LY spa si precisa che con procura speciale del 30 novembre 2018 con atto del notaio Giorgio
Pertegato di Pordenone si è proceduto a riconoscere Securitis SERVICE SPA
l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario al numero 50 documento (numero uno) prodotto in atti ed attestante l'iscrizione al 30-
11-2018.
Tale società appartiene al gruppo banca finanziaria internazionale. L'avvocato Petruzzi inoltre si riporta a tutto quanto esposto nelle nella memoria autorizzata e depositata in atti ed insiste per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle posizioni della
PE spv.
Il Giudice udita la discussione orale delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 253/2022 R.G.
Trib. Taranto, vertente tra RU SI, difesa dagli avv.ti CINZIA FILOTICO,
FABIO DINOI e FABIO RIMANDINI (OPPONENTE), contro EL PV, difesa dall'avv. STEFANO MENEGHINI (OPPOSTA), nonché INTRUM ITALY
S.P.A. (CONTUMACE).
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All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
1. Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022, RU ON conveniva in giudizio PE PV s.r.l. e TR LY s.p.a. formulando le seguenti conclusioni:
«Preliminarmente sospendere il decreto ingiuntivo opposto […];
nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi addotti e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 2231/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto il 06.12.2021 (n.r.g. 7129/2021), notificato in data 18.12.2021, dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna opponente alla società istante con ogni consequenziale provvedimento del caso;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento dedotto in causa, ed in particolare delle clausole determinative degli interessi, dei costi e del TAEG, per come meglio specificato in narrativa e per tutte le ragioni ivi addotte, e per l'effetto rideterminare il rapporto dare – avere tra le parti, detratti gli importi già versati, quantificando il saldo a credito degli odierni opponenti;
in via del tutto subordinata dichiarare parte opponente debitrice della reale somma effettivamente dovuta, epurata dai versamenti già corrisposti;
condannare, in ogni caso, parte opposta in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite».
Nello specifico, la RU si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2213/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto avente ad oggetto il pagamento della somma di complessivi €
56.371,11 a titolo di ratei non corrisposti, oltre interessi, con riferimento ad un contratto di finanziamento stipulato con la PE PV, odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, nonché la non debenza degli interessi pattuiti, assieme agli interessi moratori, in virtù dell'applicazione di un tasso superiore rispetto al tasso soglia. Richiamava, altresì, la violazione della disciplina del Codice del Consumo, con
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particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 33 e 34. Deduceva, inoltre, la nullità del contratto per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo e contestava la mancanza del piano di ammortamento nonché l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.
Costituitasi, la PE PV, rappresentata da TR LY S.p.a., eccepiva la piena validità del contratto di finanziamento, rappresentando come nello stesso fossero indicati, per tabulas, sia il regime finanziario applicato (tasso fisso in luogo di tasso variabile), sia le condizioni contrattuali comprensive del TAN e dell'indicatore sintetico di costo. Con riguardo alle contestazioni relative al superamento del tasso soglia usura, osservava come nulla fosse stato dedotto e provato dall'opponente e, nel merito della contestazione, eccepiva come non vi fosse stata usura originaria né con riferimento ai tassi corrispettivi, né con riferimento ai tassi moratori. Respingeva, inoltre, le censure mosse in relazione alla mancata individuazione dell'indicatore sintetico di costo e alla mancanza del piano di ammortamento. Rispetto alla contestata violazione dell'art. 1283 c.c. rappresentava come la previsione di un ammortamento alla francese non comportasse l'applicazione di interessi anatocistici nel calcolo dei ratei. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In data 17.10.2023, in seguito alla costituzione di nuovi difensori, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di PE PV, richiamando quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 130 del 1999 con riferimento ai soggetti legittimati a svolgere l'attività di recupero dei crediti. Deduceva, a riguardo, come la PE
PV, in qualità di società di cartolarizzazione, non potesse agire in proprio, né conferendo mandato a TR LY S.p.a. per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti.
3. L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si illustrano.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, formulata dall'opponente, con riguardo al difetto di legittimazione di PE PV, e per essa di TR LY s.p.a.,
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a svolgere l'attività di riscossione del credito cartolarizzato. A sostegno della propria eccezione, l'opponente richiama la disciplina normativa relativa ai crediti cartolarizzati, con particolare riguardo alla previsione secondo la quale il recupero del credito può essere azionato solo da soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 T.U.B.
4.1. Sul punto, l'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, nell'àmbito delle operazioni di cartolarizzazione, «possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti».
La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, come indicato dalla comunicazione della
Banca d'Italia dell'11/11/2021, denominata “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”, risponde «all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento».
Nel quadro della disciplina vigente in materia, la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, con riferimento ai rischi connessi all'attività di servicing e specifico riguardo all'esternalizzazione di determinate attività, ha osservato che «per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 253/2022 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 07/05/2024, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, assistito dal funzionario UPP, dott. Pierpaolo Verri, compaiono per la parte opponente i difensori costituiti, i quali eccepiscono la tardività delle note depositate da
PE nonché della documentazione prodotta con le medesime la quale non potrà essere utilizzata ai fini della decisione. Allo stato dunque controparte per l'ennesima volta non ha ottemperato all'ordine del giudice e pertanto in atti non vi è prova del possesso del requisito di iscrizione all'albo ex art. 106 Tub della società Securisation
VI. La documentazione prodotta è inoltre inconferente: l'iscrizione all'albo ex 106 deve essere provata con la produzione dei relativi provvedimenti e non certo con delle oltretutto poco chiare stampe di schermate del pc!!!!
In ogni caso e solo per scrupolo difensivo si insiste nell'eccepire la nullità insanabile degli atti compiuti dalla PE (per tramite di TR LY): nel presente giudizio, infatti, non ha agito come avrebbe dovuto in ossequio alla normativa TUB ed all'avviso in G.U. la Intesa Sanpaolo, società indicata quale master servicer, ma Securisation
Service (anzi addirittura la TR LY, ulteriore soggetto da quest'ultima delegato...) società estranea alla operazione di cartolarizzazione e che non può acquisire legittimazione tramite la sanatoria di cui all'art. 182 cpc. Tale violazione sussiste e persiste anche alla luce della sentenza della S.C. n. 7243/2024 la quale nell'affermare la non necessarietà in ambito civile dell'iscrizione all'albo 106 TUB, principio (come prevedibile) già disatteso dai giudici di merito, ha implicitamente ribadito la necessità di rispetto dei compiti e poteri assegnati nelle operazioni di cartolarizzazione: del resto
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se il legislatore ha disciplinato nel dettaglio i diversi ruoli e la relativa pubblicità sarebbe contrario ad ogni logica giuridica e non solo che poi quelle attività possano essere svolte da qualsiasi altro soggetto.
Per PE spv è presente in sostituzione dell'avvocato Stefano Menghini l'avvocato
Francesco Petruzzi il quale nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito espone quanto segue. Sull'affidamento della riscossione dei crediti a Securitisation
SERVICE SPA master servicer e sulla nomina di TE Spa ora TR in LY spa si precisa che con procura speciale del 30 novembre 2018 con atto del notaio Giorgio
Pertegato di Pordenone si è proceduto a riconoscere Securitis SERVICE SPA
l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario al numero 50 documento (numero uno) prodotto in atti ed attestante l'iscrizione al 30-
11-2018.
Tale società appartiene al gruppo banca finanziaria internazionale. L'avvocato Petruzzi inoltre si riporta a tutto quanto esposto nelle nella memoria autorizzata e depositata in atti ed insiste per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle posizioni della
PE spv.
Il Giudice udita la discussione orale delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 253/2022 R.G.
Trib. Taranto, vertente tra RU SI, difesa dagli avv.ti CINZIA FILOTICO,
FABIO DINOI e FABIO RIMANDINI (OPPONENTE), contro EL PV, difesa dall'avv. STEFANO MENEGHINI (OPPOSTA), nonché INTRUM ITALY
S.P.A. (CONTUMACE).
pagina 2 di 16
All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
1. Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022, RU ON conveniva in giudizio PE PV s.r.l. e TR LY s.p.a. formulando le seguenti conclusioni:
«Preliminarmente sospendere il decreto ingiuntivo opposto […];
nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi addotti e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 2231/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto il 06.12.2021 (n.r.g. 7129/2021), notificato in data 18.12.2021, dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna opponente alla società istante con ogni consequenziale provvedimento del caso;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento dedotto in causa, ed in particolare delle clausole determinative degli interessi, dei costi e del TAEG, per come meglio specificato in narrativa e per tutte le ragioni ivi addotte, e per l'effetto rideterminare il rapporto dare – avere tra le parti, detratti gli importi già versati, quantificando il saldo a credito degli odierni opponenti;
in via del tutto subordinata dichiarare parte opponente debitrice della reale somma effettivamente dovuta, epurata dai versamenti già corrisposti;
condannare, in ogni caso, parte opposta in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite».
Nello specifico, la RU si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2213/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto avente ad oggetto il pagamento della somma di complessivi €
56.371,11 a titolo di ratei non corrisposti, oltre interessi, con riferimento ad un contratto di finanziamento stipulato con la PE PV, odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, nonché la non debenza degli interessi pattuiti, assieme agli interessi moratori, in virtù dell'applicazione di un tasso superiore rispetto al tasso soglia. Richiamava, altresì, la violazione della disciplina del Codice del Consumo, con
pagina 3 di 16
particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 33 e 34. Deduceva, inoltre, la nullità del contratto per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo e contestava la mancanza del piano di ammortamento nonché l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.
Costituitasi, la PE PV, rappresentata da TR LY S.p.a., eccepiva la piena validità del contratto di finanziamento, rappresentando come nello stesso fossero indicati, per tabulas, sia il regime finanziario applicato (tasso fisso in luogo di tasso variabile), sia le condizioni contrattuali comprensive del TAN e dell'indicatore sintetico di costo. Con riguardo alle contestazioni relative al superamento del tasso soglia usura, osservava come nulla fosse stato dedotto e provato dall'opponente e, nel merito della contestazione, eccepiva come non vi fosse stata usura originaria né con riferimento ai tassi corrispettivi, né con riferimento ai tassi moratori. Respingeva, inoltre, le censure mosse in relazione alla mancata individuazione dell'indicatore sintetico di costo e alla mancanza del piano di ammortamento. Rispetto alla contestata violazione dell'art. 1283 c.c. rappresentava come la previsione di un ammortamento alla francese non comportasse l'applicazione di interessi anatocistici nel calcolo dei ratei. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In data 17.10.2023, in seguito alla costituzione di nuovi difensori, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di PE PV, richiamando quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 130 del 1999 con riferimento ai soggetti legittimati a svolgere l'attività di recupero dei crediti. Deduceva, a riguardo, come la PE
PV, in qualità di società di cartolarizzazione, non potesse agire in proprio, né conferendo mandato a TR LY S.p.a. per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti.
3. L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si illustrano.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, formulata dall'opponente, con riguardo al difetto di legittimazione di PE PV, e per essa di TR LY s.p.a.,
pagina 4 di 16
a svolgere l'attività di riscossione del credito cartolarizzato. A sostegno della propria eccezione, l'opponente richiama la disciplina normativa relativa ai crediti cartolarizzati, con particolare riguardo alla previsione secondo la quale il recupero del credito può essere azionato solo da soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 T.U.B.
4.1. Sul punto, l'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, nell'àmbito delle operazioni di cartolarizzazione, «possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti».
La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, come indicato dalla comunicazione della
Banca d'Italia dell'11/11/2021, denominata “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”, risponde «all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento».
Nel quadro della disciplina vigente in materia, la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, con riferimento ai rischi connessi all'attività di servicing e specifico riguardo all'esternalizzazione di determinate attività, ha osservato che «per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto
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