Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 627

TRIB Milano
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Milano
Sentenza
10 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 627
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 627
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 3962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024 da TT LT, elettivamente domiciliato in Milano, Via Morosini, 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Furfari, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro ELCOGRAF s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Verona, via Locatelli 3, presso lo studio dell'Avv. Marcello Trombetta, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto
OGGETTO: collocazione in CIG, risarcimento danni i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE TT LT: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore nei mesi di marzo 2022 e aprile 2022, allorquando vigeva lo stesso ammortizzatore sociale già considerato nella sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;
2) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittimità della sospensione a zero ore del ricorrente nel periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023, allorquando l'azienda ricorreva al c.d. contratto di solidarietà “difensivo” ex art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015;
1
3) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittima collocazione del Sig. IA in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore nel periodo che va dal mese settembre 2023 all'introduzione del presente giudizio;

4) accertare e dichiarare, dunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito per l'illegittima sospensione unilaterale della prestazione, pari alla differenza tra l'intero trattamento retributivo che egli avrebbe percepito dal mese di marzo 2022 al mese di febbraio 2024 e il trattamento economico percepito, e pari, nello specifico, ad euro 40.769,38 (come maturati al mese di febbraio 2024) o alla diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;

5) accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità della detrazione, dai cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023, mai richiesti dal dipendente e della conseguente negativizzazione, nelle buste paga successive, del relativo monte ore;

6) accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla ricostituzione a far data dal mese di aprile 2021, del conteggio di ferie, rol ed ex festività, con annullamento delle ore in negativo dai cedolini paga agli atti, per un totale di: 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B);
7) accertare e dichiarare che tale monte ore va sommato a quello maturato nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro in virtù di licenziamento poi annullato (179,82 ore di ferie, 66,40 ore di permessi/rol, 40 ore di ex festività come accertate con sent. 1462/2023 del Tribunale di Milano), indi il diritto del Sig. IA alla ricostituzione del seguente, complessivo, monte ore: 704,82 ore a titolo di ferie maturate e non godute;
182,95 ore a titolo di permessi/rol; 133,45 ore a titolo di ex festività;
8) accertare e dichiarare, ancora, il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad € 565,67 lordi a titolo di trattamento economico per la festività del Santo Patrono di ZO D'DA (17 gennaio, Sant'Antonio Abbate) ex art. 4, parte seconda, CCNL Grafici, come dovuto dall'anno 2019 all'anno 2024, o pari al diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;

9) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad euro 1.250,00 lordi a titolo di “trattamento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, come dovuto dal mese dall'anno 2019 all'anno 2023, o il diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
10) accertare e dichiarare, infine, il diritto del ricorrente al pagamento a far data dal 01.03.2018, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, delle maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore ed al riconoscimento dei riposi retribuiti ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore e per l'effetto,
2
11) condannare ELCOGRAF S.P.A. (C.F./P.IVA 12319410150), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. ZOni Mario Francesco, con sede legale a Verona (VR), via Arnaldo
Mondadori n. 15, a corrispondere al Sig. IA LT, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito nel periodo marzo 2022 – febbraio 2024 per omessa rotazione in cassa integrazione/solidarietà, l'importo pari ad euro 40.769,38 o il diverso, maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;

12) alla ricostituzione in positivo del monte ore di ferie e rol maturate dal mese di aprile 2021 al mese di febbraio 2024, pari a 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B), da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento (aprile 2020 – aprile 2021) come già accertate con sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;

13) a corrispondere, al Sig. IA, i seguenti, ulteriori importi:
· euro 565,67 lordi a titolo di trattamento retributivo non percepito in occasione della festività del Santo Patrono per gli anni 2019 – 2024;
· euro 1.250 lordi a titolo di “elemento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, per gli anni 2019 – 2023;
· euro 3.904,56 a titolo di maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore maturati a far data dal 01.03.2018 al 29.02.2024;
· euro 4.507,12 a titolo di riposi retribuiti annui ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore, per gli anni 2018 – 2023;
Ovvero i diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti in corso di causa e/o ritenuti di giustizia.
14) in ogni caso: con condanna, sugli importi dovuti, al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;
con versamento dei contributi in favore dell'Inps, previa integrazione del contraddittorio;

15) con condanna al pagamento delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO ELCOGRAF s.p.a.:

1.a) in via principale, accertarsi e dichiararsi la correttezza dell'operato di Elcograf S.p.A. e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda svolta nei confronti di quest'ultma, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024, TT LT ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ELCOGRAF s.p.a.
3
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto il 5 febbraio 1990 da SORIT s.p.a. per poi passare, attraverso una cessione aziendale, alla ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.a., poi divenuta MONDADORI PRINTING s.p.a. e quindi
ELCOGRAF s.p.a. Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per essere stato illegittimamente collocato in solidarietà c.d. “difensiva” e in CIG nei seguenti periodi: a) marzo 2022 e aprile 2022; b) da maggio 2022 a giugno 2023; c) dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (deposito del ricorso). La società datrice, con intenti ritorsivi, avrebbe utilizzato gli ammortizzatori sociali per eludere la condanna alla reintegra del lavoratore disposto a giudizialmente, a seguito dell'annullamento del licenziamento del 22 aprile 2020. Non sarebbero stati comunicati i motivi della scelta di porre il ricorrente in cassa integrazione a zero ore, nonostante svolgesse mansioni fungibili con quelle degli altri addetti al reparto stampa. TT LT rilevava inoltre di aver subito l'imposizione, a partire da aprile 2021, di periodi di sospensione della prestazione di lavoro mediante ferie e rol mai richiesti. a tali periodi si dovevano sommare i precedenti periodi (aprile 2020 – aprile 2022) come accertati dalla sentenza n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi