Trib. Palermo, sentenza 02/07/2024, n. 3797

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 02/07/2024, n. 3797
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3797
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 20 giugno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 5112/2023 promossa da AR AR IL, nato
a New York City, il 19 febbraio 1959, C.F. [...];
KA EL IL, nata
a New York City, il 13 luglio 1960, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Luigi Paiano, C.F. [...], giusta procura in atti
ricorrenti contro
Ministero dell'Interno, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore,
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20 giugno 2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29 marzo 2023, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponevano: di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di
PA SE (alias PH TT o PH SE), nata in data [...] a
Carini (PA), ove, in data 26 aprile 1931, si univa in matrimonio con TT SC, per poi emigrare in America;
che dalla loro unione nasceva, il 6 settembre 1935, negli Stati Uniti
d'America, SA TT (alias SA MA TT). Precisavano i ricorrenti che, mentre la
naturalizzazione, quale cittadino americano, per SC TT, avveniva il 18 febbraio 1930,
PA SE si naturalizzava cittadina americana il 17 aprile 1944.
I ricorrenti proseguivano nella narrativa esponendo che, nel 1958, SA TT si sposava con
AR IL (alias AR De ON IL) e che, dalle nozze, nascevano, il 19 febbraio 1959,
AR AR IL , che nel 2001 si univa in matrimonio con YO LU e, il 13 luglio 1960,
KA EL IL, che nel 2022 sposava PH TA IE.
Rilevavano, quindi, i ricorrenti, che PA SE aveva mantenuto la cittadinanza italiana, mantenendola sino alla naturalizzazione avvenuta nel 1944;
tuttavia in base alla stessa norma, che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere lo status di cittadina italiana jure sanguinis ai propri figli, e conseguentemente ai propri discendenti.
Gli odierni ricorrenti, attesa l'impossibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa, adivano, pertanto, questo tribunale e chiedevano dichiararsi lo status di cittadini italiani jure sanguinis, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, nonché della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009, in forza della quale, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza va considerato uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura, anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva.
Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 20 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione.
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La linea di discendenza, riportata dai ricorrenti nell'atto introduttivo, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che PA SE (alias PH TT o
PH SE) ha mantenuto la cittadinanza italiana fino alla naturalizzazione statunitense, avvenuta nel 1944, solamente dopo la nascita della figlia, SA TT (alias SA MA
TT), nata il [...], dal matrimonio della SE con SC TT, celebrato in Italia, a Carini, nel 1931.
Tuttavia, in merito al sopra registrato passaggio generazionale per linea femminile, in epoca pre- costituzionale, si rende necessario richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 87/1975 e 30/1983), che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva, che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, e con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della medesima L. n.
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