Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3503

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3503
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3503
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10645 dell'anno 2021 trattata ex art 127 ter cpc in data 17/10/2024
TRA
BA TA
rappresentato e difeso dall' avv. TROSO UGO e TROSO ANTONIO procuratori domiciliatari;

Ricorrente
C O N T R O
INPS
Resistente contumace
Oggetto: indennità NASPI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver presentato domanda di SP in data 06.04.2021 e di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione;
di aver ricevuto, in data 24.06.2021, il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta”;
di aver appreso che la domanda era stata respinta in ragione della titolarità della partita IVA;
di aver presentato in data
17.07.2021 ricorso amministrativo per il tramite del patronato Enac, evidenziando di non aver mai prestato attività lavorativa autonoma ed inviando, unitamente alla domanda di riesame, dichiarazione sostitutiva;
di aver presentato in data 10.09.2021 sollecito al fine di ottenere la liquidazione della prestazione e di aver ricevuto in pari data il rigetto del riesame con la seguente motivazione “la documentazione è stata presentata in ritardo precisamente il 17.07.2021. La documentazione è stata richiesta il 09.04.21 e la dichiarazione del reddito presunto deve pervenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.”;
di non aver mai ricevuto la richiesta da parte dell'IN di integrazione documentale del 09.04.2021.
Chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire la SP con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
Non si costituiva l'IN, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024 e poi decisa con la presente sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente giova richiamare la normativa applicabile, precisamente l'art 10 d.lgs 22/15 che disciplina la compatibilità o meno della suddetta indennità con lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma autonoma.
In particolare, la citata norma, rubricata “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, prevede: “

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
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