Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2024, n. 1377

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2024, n. 1377
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1377
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. M F Presidente
Dott. C M Giudice
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2024, promosso da
, nata a CAGLIARI IL 5/10/2002, elettivamente domiciliata in Parte_1
Ussana presso lo studio dell'Avv. E S, che la rappresenta e difende per
procura speciale in calce al ricorso introduttivo,
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
autorizzare nata a Cagliari il 02.10.2002, alla rettificazione Parte_1
dell'attribuzione di sesso nei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita e in tutti i
documenti correlati con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del
prenome da a ;
Pt_1 Per_1
- conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari e ai
vari uffici amministrativi di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel
relativo registro e negli atti riguardanti con variazione del genere da Parte_1
femminile a maschile e modifica del prenome da a ;
Pt_1 Per_1
- autorizzare l'esponente a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici -
isteroannessiectomia, mastectomia e ricostruzione del neofallo per l'adeguamento dei
caratteri sessuali da femminili a maschili.
Il Pubblico Ministero: non ha formulato conclusioni;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, premesso di essere nata Parte_1
con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile ma che già dalla prima
infanzia aveva mostrato atteggiamenti di tipo maschile;
che non era coniugata e non aveva
figli;
che nell'agosto del 2021 aveva intrapreso un percorso di psicoterapia con la dott.ssa
poiché spinta dal desiderio di approfondire il disagio che provava Persona_2
per l'incongruenza di genere;
che nel marzo del 2022 aveva ottenuto dalla dott.ssa
la diagnosi di disforia di genere e che, a partire dal mese di novembre del Persona_3
2022, aveva iniziato una terapia ormonale mascolinizzante sotto il controllo del dott.
;
che gli effetti della terapia ormonale erano stati immediati sia sotto Parte_2
l'aspetti fisico che psicologico;
che la trasformazione dal modello femminile a quello
maschile risultava ormai irreversibile;
che parte attrice non si era ancora sottoposta
all'intervento chirurgico di modifica dei connotati sessuali primari;
che la famiglia di
origine aveva condiviso e sostenuto il suo percorso e aveva con loro ottimi rapporti;
che
intratteneva stabili relazioni sociali e in quel contesto veniva considerato come un
maschio;
che nel 2022 aveva conseguito il diploma di maturità biotecniche e nel mese di
settembre dello stesso anno aveva intrapreso il corso di assistente veterinario e
addestratore cinofilo, tanto premesso, , ha chiesto che il Tribunale Parte_1
disponga la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome , e autorizzi il trattamento medico chirurgico necessario all'adeguamento Per_1
dei suoi caratteri sessuali.
All'udienza del 15/05/2024, comparsa personalmente, parte attrice ha confermato la
domanda e i fatti allegati.
Sono comparsi personalmente anche e , genitori di parte attrice, i Persona_4 Per_5
quali confermano che sin dalla tenera età la figlia aveva manifestato una propensione ad
assumere atteggiamenti tipicamente maschili e che, nell'ambiente da loro frequentato è
conosciuta da molti anni con il nome di . Per_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare dalle relazioni della dott.ssa
del 6/02/2024, della dott.ssa del 20/03/2022 e del dott. del Per_2 Per_3 Pt_2
7/09/2023), risulta infatti che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età
adolescenziale aspetti psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere, e dal
mese agosto del 2021 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato alla
transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi dal mese di novembre del
2022 a terapia mascolinizzante in seguito al riscontro di incongruenza di genere.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sono già evidenziate modificazioni
fisiche in senso mascolinizzante, con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé.
Le relazioni danno quindi atto e concludono che, sulla base della storia anche clinica della
paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale
in corso, non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione female to
male avviato dalla paziente possa considerarsi reversibile.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal
femminile al maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138
depositata in data 20.7.2015, ha affermato che “la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a
ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica
che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto
il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei
caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…)
inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una
interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula
normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o
modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la
legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al
passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita
ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della
normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle
modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che
concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce
uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria
identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di
nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita della attribuendo a quest'ultima il sesso maschile e il nome di Pt_1
. Per_1
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