Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 9775/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9775/2014 promossa da:
IV AT, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANO LA MARCA, giusta procura in atti;
attore contro
MO MA RO, rappresentata e difesa dall'Avv.
CIUFFREDA CATERINA e dall'Avv. FRANCESCO GIARRUSSO, giusta procura in atti;
MO NA, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE ROBERTI e dall'Avv. PASQUALE LANZETTA, giusta procura in atti;
convenute
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 9.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, RI IS ha convenuto in giudizio SE IA OL e SE NA deducendo: 1) che con contratto preliminare di compravendita del 7.1.2009 SE IA OL gli ha promesso in vendita la quota ideale di sua proprietà, pari al 50%, del terreno sito a
TT (censito in Catasto al fg. 28/A p.lla 1273), con i relativi diritti edificatori di circa 300 mq;
2) che il prezzo della compravendita è stato stabilito in € 300.000,00 di cui € 100.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria al momento della pagina 1 di 7
sottoscrizione del preliminare e i residui € 200.000,00 da corrispondere al momento della stipulazione del contratto definitivo;
3) di aver, successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare, intrapreso con SE NA (proprietaria dell'altra quota ideale del 50% del terreno) la costruzione sul medesimo terreno di un edificio, costituito da un piano seminterrato con locali a uso garage, di un piano rialzato e di un primo piano destinati a civili abitazioni nonché di un terrazzo con annessi due vani;
4) che, per l'esecuzione dei lavori di costruzione, è stato sottoscritto un contratto di appalto tra RI IS, SE NA e SE
UZ & C. s.n.c.;
5) che il prezzo di detti lavori, pari a € 200.000,00, è stato versato esclusivamente da OL IS, in tal modo provvedendo al saldo del prezzo di vendita in favore di SE IA OL;
6) che con scrittura privata del 22.10.2010, a seguito di sorteggio, le unità immobiliari edificate sono state così ripartite: a SE NA sono state assegnate le porzioni dell'edificio individuate come “quota A”, mentre a RI IS sono state assegnate le porzioni dell' edificio individuate come “quota B”;
7) che SE IA OL, nonostante la scadenza del termine convenuto, non ha mai inteso procedere alla stipulazione del contratto definitivo, procrastinandola sine die, mentre SE NA si è rifiutata di dare esecuzione alla scrittura privata del 22.10.2010 avente a oggetto la ripartizione degli immobili edificati.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo: 1) di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca in suo favore la proprietà della quota pari al
50% del terreno, con i relativi diritti edificatori, nonché gli immobili sullo stesso realizzati, dandosi atto della disponibilità a corrispondere in favore di SE IA OL l'eventuale saldo del prezzo, previa compensazione integrale con le somme corrisposte in favore della società appaltatrice, pari a € 200.000,00, e dei danni patiti;
2) in subordine, di dichiarare ex art. 1453 c.c. l'inadempimento delle convenute con condanna di SE IA OL alla restituzione della somma di € 200.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, e di SE NA alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto di appalto, pari a € 200.000,00;
3) in via ulteriormente gradata, di emettere sentenza dichiarativa dell'acquisto per accessione degli immobili costruiti, come meglio descritti in atti;
4) di condannare le convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni di ogni genere causati e causandi, da liquidarsi in una somma pari al prezzo del terreno ovvero al valore degli immobili costruiti o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
5) di emettere ogni altra consequenziale pronuncia, ivi compreso l'ordine di trascrizione della emananda sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Vinte le spese.
Si è costituita SE NA, la quale ha eccepito: 1) che la sorella SE IA OL, dopo aver promesso in vendita all'RI l'area in questione con i relativi diritti edificatori, l'ha invitata a concordare con questi ogni aspetto relativo alla costruzione dell'edificio;
2) di aver dunque pattuito con l'attore la realizzazione dell'edificio, appaltando a terzi i lavori di scavo, fondazioni e strutture in elevazione, pagina 2 di 7
con l'ulteriore intesa che per i restanti lavori si sarebbe proceduto assieme commissionando di volta in volta e ciascuno per la propria quota le singole lavorazioni a terzi ovvero in proprio in economia;
3) che, dopo una prima fase
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