Trib. Lecco, sentenza 26/01/2024, n. 17

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 26/01/2024, n. 17
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 17
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa F T, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 468/2022, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OLIVIA MARIA ZANOBINI, parte ricorrente;

CONTRO
(c.f. - con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv. ti GRAZIA SCURRIA e PAOLA SCURRIA, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29/9/2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
, assumendo di avere prestato attività lavorativa -in ragione di un CP_1
contratto di lavoro a tempo determinato, part-time al 37,5%, con inquadramento al VI livello del CCNL FIPE e mansioni di cameriere- presso il Organizzazione_1
, dal 27.1.2018 al 20.9.2018, quando era stato
[...]
licenziato per giustificato motivo oggettivo, stante la cessazione dell'attività di ristorazione. Il ricorrente ha allegato di avere svolto le mansioni superiori di “Barman-
Responsabile di sala/approvvigionamenti Responsabile di cassa, Assistente di direzione”, per le quali avrebbe dovuto essere inquadrato, sin dall'assunzione, nel II livello del CCNL di riferimento;
ha inoltre lamentato di essere stato pagato solo per i mesi da gennaio a maggio 2018, per complessivi € 2.020,67, nulla avendo invece ricevuto per le retribuzioni da giugno a settembre 2018 a causa di difficoltà economiche manifestate dal datore di lavoro, che però aveva emesso le buste paga di natura confessoria (per un credito di € 2.918,80, a titolo di retribuzioni mensili, 13ma, 14ma
e rateo ferie);
ha anche rivendicato di avere lavorato di fatto in regime di full time, addirittura ben oltre le 40 ore settimanali. Per tali ragioni il ha dedotto di Parte_2
avere maturato crediti, oltre che per le retribuzioni delle buste paga e per lo svolgimento di mansioni superiori, altresì per lavoro straordinario e domenicale;
ha quindi chiesto
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE - emettere nei confronti Sig.ra in Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale , sussistendone i Controparte_1 presupposti, ordinanza, ai sensi dell'art. 423, II comma, c.p.c., di pagamento immediato della somma di € 2.918,80 per le retribuzioni relative ai mesi da giugno a settembre 2018, 13ma, 14ma e rateo ferie, esposti nei rispettivi cedolini, ma mai pagati al Lavoratore, oltre a interessi legali e rivalutazione all'effettivo soddisfo, come da conteggio analitico allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO 1) accertato e dichiarato che Sig.

[...]
vanta nei confronti della Sig.ra in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare della , un credito pari ad € Organizzazione_2
2.918,80, a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a settembre 2018,
13ma, 14ma e rateo ferie, esposti nei rispettivi cedolini, ma mai pagati al Lavoratore, per l'effetto, condannare la Sig.ra in qualità Controparte_1 di titolare della , al pagamento a favore del Organizzazione_2 ricorrente della somma di € 2.918,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertato e dichiarato il diritto del Sig. ad essere inquadrato al II livello full-time del Parte_1

CCNL FIPE (ovvero nel diverso livello che risulterà di giustizia) da gennaio a settembre 2018, per l'effetto, condannare la Sig.ra in Controparte_1 qualità di titolare della , ai sensi degli artt. Organizzazione_2
2099 c.c. e 36 Cost., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori, maturati a causa
2 dell'omesso/errato inquadramento contrattuale, nonché per trasformazione del rapporto da part-time a full-time, nella misura complessiva di € 12.943,43 (di cui € 892,65 a titolo di incidenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione all'effettivo soddisfo, come da conteggio analitico allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) accertato e dichiarato che il ricorrente ha svolto n. 897,67 ore di lavoro straordinario (ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia), nonché n. 226,57 ore di lavoro ordinario domenicale ex art. 126 del CCNL FIPE (ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia) non retribuite, per l'effetto, condannare la Sig.ra in qualità di titolare della Controparte_1 Organizzazione_2

, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 12.212,96
[...]
(di cui € 857,48 a titolo di incidenza sul TFR) per ore di lavoro straordinario, nonché la somma di € 220,55, per ore di lavoro ordinarie domenicali ex art. 126 del CCNL FIPE. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia;

Si è costituita in giudizio , assumendo che il ricorrente sia Controparte_1
sempre stato regolarmente pagato in contanti ed eccependo la prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2955 c.c. n. 2, 2956 n. 1 c.c. e 2957 c.c., essendo trascorsi addirittura più di quattro anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 20.9.18.
Rispetto alle mansioni svolte dal , la resistente ha dedotto che le attività Parte_2
descritte dalla controparte -l'apparecchiamento dei tavoli, la raccolta delle ordinazioni, la mescita delle bevande, il servizio, l'eventuale incasso del conto- fossero pienamente corrispondenti all'inquadramento contrattuale e che la maggiore permanenza del lavoratore presso i locali di lavoro abbia trovato giustificazione nella relazione sentimentale da lui intrattenuta con la stessa in ragione della quale la CP_1
convenuta gli aveva peraltro pagato diverse spese personali;
essendo i due diventati conviventi, la resistente ha spiegato che il si fermava qualche ora in più Parte_2
nel locale, oppure si prestava a farle alcuni favori, come andare a versare qualche volta
l'incasso del ristorante o recarsi al mercato settimanalmente per l'acquisto delle verdure, ma il più delle volte si sarebbe fermato per ricevere amici, bere e fumare.
La a pertanto chiesto il rigetto di tutte le domande del lavoratore. CP_1
3
Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
2. I crediti retributivi del lavoratore sono sottoposti, oltre che alla prescrizione ordinaria, ad una concorrente prescrizione, denominata prescrizione presuntiva, in ragione del fatto che essi, salvo prova contraria, si presumono pagati ove sia trascorso un certo lasso di tempo dall'epoca in cui sono sorti. Tale prescrizione è annuale per il diritto dei prestatori alle retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (art. 2955, n. 2, cod. civ.), mentre è triennale per quelle erogate a periodi di oltre un mese (art. 2956, n.
1, cod. civ.). Nella specie non si verifica dunque l'estinzione del credito, ma si riscontra unicamente una presunzione legale del suo soddisfacimento, la quale può essere vinta in due modi: attraverso confessione giudiziale, se cioè il datore ammette in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 cod. civ.);
oppure con giuramento decisorio, che il lavoratore può deferire, sempre nell'ambito di un giudizio, al datore onde accertare se si è realizzata l'estinzione del debito (art. 2960 cod. civ.).
Nel caso in esame la presunzione non è stata superata dalla confessione giudiziale né dal deferimento di giuramento decisorio ed è inoltre rafforzata da elementi presuntivi concorrenti, primo fra tutti il rapporto sentimentale tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che rende più che verosimile il pagamento in contanti delle retribuzioni.
Il decorso del termine di prescrizione presuntiva surroga entro certi limiti la quietanza di avvenuto pagamento. Ciò evidenzia la principale differenza rispetto alla prescrizione estintiva: mentre la prescrizione presuntiva si fonda su una presunzione di avvenuto pagamento, la prescrizione estintiva determina il venir meno del credito prescindendo da ogni accertamento in ordine al suo adempimento.
Sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale di Arezzo prodotta dalla parte ricorrente non è condivisibile: essa afferma che la richiesta di dimostrare l'estinzione del credito con pagamenti in contanti è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché quest'ultima negherebbe l'esistenza del credito reclamato;
per affermare ciò, la pronuncia aretina richiama la sentenza della Corte di Cassazione, che però statuisce proprio il contrario, tornando ad affermare il principio, che esprime l'essenza
4
dell'istituto della prescrizione presuntiva e cioè che “ le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poichè, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa”.
Se poi è vero che una parte della giurisprudenza di legittimità assume che la prescrizione presuntiva non opererebbe quando il contratto sia stato stipulato per iscritto, occorre considerare che tale principio non solo viene affermato per lo più con riferimento alle fattispecie di prestazioni rese da professionisti autonomi, ma appare anche smentito dal tenore letterale degli artt. 2955 e 2956 c.c., i quali fanno specifico riferimento al diritto dei prestatori di lavoro, richiedendo -quale unico presupposto per
l'applicabilità della prescrizione breve- che le retribuzioni siano corrisposte a periodi non superiori al mese per la prescrizione breve di un anno e a periodi superiori al mese per la prescrizione breve di tre anni. Del resto, la ratio sottesa alle pronunce di legittimità, che escludono l'applicabilità delle prescrizioni presuntive ai diritti derivanti da contratti stipulati in forma scritta, è che tali prescrizioni trovino ragione nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione.
Ebbene, una tale caratteristica ben si attaglia proprio alla fattispecie in esame, non solo perchè la datrice di lavoro ha dedotto di avere sempre pagato le retribuzioni in contanti
-ed infatti il ricorrente non ha negato di avere ricevuto quelle dal mese di gennaio 2018 al mese di maggio 2018, pur non essendoci la prova scritta dei pagamenti (ad esempio tramite assegno o bonifico bancario)- ma anche perché tra le parti è pacificamente esistita una relazione sentimentale, che ha sicuramente attenuato la formalità del rapporto lavorativo.
Si condivide pertanto la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 412, del 6.4.2018 per la quale “la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati, per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità
5 della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio
(Cass. 13647/2015)”.
2.1. Infine, del tutto irrilevante rispetto all'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è la circostanza dedotta dal lavoratore dell'obbligo del pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili, perché la violazione di tale obbligo implica, al più,
l'applicazione di una sanzione amministrativa, ma non esclude l'efficacia liberatoria del pagamento, né incide sulla disciplina delle prescrizioni presuntive.
2.2. La giurisprudenza di legittimità suole sostenere che la prescrizione presuntiva è Orga opponibile ai crediti da cedolino e non a quelli da ;
tuttavia ciò è affermato in ragione del fatto che si tratta di un'indennità di fine rapporto, non corrisposta periodicamente e riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato (Cass. nn. 15157/2019 e 6522/2017). Va allora considerato che nella fattispecie in esame trattasi di TFR dovuto per un periodo inferiore all'anno, per il quale non vi è quindi motivo di esclusione dal regime delle prescrizioni presuntive.
3. L'eccezione di prescrizione presuntiva non appare invece applicabile alle differenze retributive azionate a titolo di svolgimento di mansioni superiori o di ore di lavoro straordinario, in quanto la parte resistente sostanzialmente nega lo svolgimento di mansioni superiori ed anche di lavoro straordinario, salvo ammettere, sotto quest'ultimo profilo, che il ricorrente si sia fermato presso i locali per attività cui si rendeva disponibile in ragione della relazione sentimentale con la titolare od anche solo per proprio svago.
3.1. Con particolare riferimento alla domanda di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, va considerato che la stessa prospettazione attorea
è generica. La domanda si fonderebbe per lo più sul fatto che il vantava, Parte_2
all'atto dell'assunzione, un'ampia esperienza lavorativa nel settore. Ciò però non prova nulla, in mancanza di dimostrazione dell'effettivo svolgimento, in misura prevalente,
6
delle specifiche mansioni relative all'inquadramento rivendicato, di ben quattro livelli superiori a quello di assunzione.
Il ricorrente assume di avere diritto all'inquadramento nel II livello, ma nulla allega con riferimento all'esistenza di un presupposto essenziale della relativa declaratoria contrattuale. Secondo il CCNL di riferimento infatti (doc. n. 3 attoreo), “appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale (…)”.
Ebbene, il non si attribuisce eventuali mansioni di coordinamento e Parte_2
controllo o ispettive e pertanto, già sul piano assertivo, la domanda si presenta incompleta;
d'altra parte, le istanze istruttorie non valgono a colmare tale lacuna: i capitoli di prova dedotti sul punto (2) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al
20.09.2018, ha svolto, presso il Organizzazione_1
, mansioni corrispondenti alla qualifica di - Responsabile di
[...] Pt_3
sala/approvvigionamenti- Responsabile di cassa, tali da richiedere l'inquadramento al II livello del CCNL FIPE? 3) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, nello svolgimento delle mansioni di cui al precedente capitolo 2), presso il
[...]
”, si occupava, con totale autonomia Organizzazione_1
e libera iniziativa, dell'aspetto estetico della sala, della dotazione degli arredi e degli addobbi, della direzione e controllo del lavoro dei camerieri, del coordinamento del personale di sala con i carichi di lavoro della cucina, al fine di ottimizzare il servizio?
4) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, nello svolgimento delle mansioni di cui al superiore capitolo 2), presso il Organizzazione_1
”, si occupava, con totale autonomia e libera iniziativa,
[...]
dell'accoglienza dei clienti, presentando loro menù e carta dei vini, consigliandoli sulle scelte e raccogliendone eventuali reclami/ indicazioni per il miglioramento del servizio? 5) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, nello svolgimento delle mansioni di cui al superiore capitolo 2) presso il Organizzazione_4
[...] [...]
, si occupava della gestione
[...]
dell'inventario/approvvigionamento del banco-bar e del controllo della pulizia ed igiene del medesimo? 6) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, nello svolgimento delle mansioni di cui al superiore capitolo 2), presso il
[...]
”, ha favorito la ripresa delle attività, Organizzazione_1
soddisfacendo le richieste di clienti e possibili avventori con eventi a tema, feste di compleanno, feste di fine anno scolastico, feste legate alle associazioni? 7) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, nello svolgimento delle mansioni di cui al superiore capitolo 2), presso il Organizzazione_1
, ha assunto anche responsabilità amministrative, funzionali al servizio, a lui
[...]
espressamente demandate dalla titolare) nulla contemplano sotto il profilo degli eventuali poteri di coordinamento del ricorrente, limitandosi a descrivere situazioni generiche, in parte anche implicanti valutazioni non demandabili ai testi (rispetto all'esistenza di autonomia e libera iniziativa del lavoratore) ed in parte descrivendo mansioni che ben si attagliano anche al livello di effettivo inquadramento
(preparazione dei tavoli e del locale, consegna dei menù…), mentre mansioni particolari, che normalmente competono al titolare, ben si giustificano alla luce della relazione sentimentale intrattenuta dalle parti (cfr. cap. 8 del ricorso: apertura e chiusura del locale, attività di cassa e ordini ai fornitori, deposito dell'incasso in banca). Il capitolo 3 si limita invece a riferire di direzione e controllo del lavoro dei camerieri, del coordinamento del personale di sala con i carichi di lavoro della cucina, senza però specificare quali singole attività eventualmente svolte dal abbiano Parte_2
concretizzato tale situazione.
4. Quanto all'orario di lavoro, che il ricorrente assume di avere prestato con le modalità di full time, anziché di part time indicato in contratto ed addirittura con lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, va considerato che la pacifica esistenza di una relazione sentimentale tra le parti implica che il lavoratore non possa pretendere il compenso per tutte le occasioni in cui si è trattenuto al lavoro, oltre l'orario concordato, dovendo necessariamente presumersi che in ipotesi di tal fatta il prolungamento di tale
8
permanenza presso il luogo di lavoro sia avvenuto proprio in ragione dello speciale rapporto personale con la titolare e non per l'espletamento di mansioni lavorative aggiuntive (cfr. sent. Cass. n. 18279 del 22/08/2006). Proprio in ragione di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto specificare le attività svolte nelle numerosissime ore di lavoro, a suo dire prestate al di fuori dell'orario part time e quantomeno caratterizzare le specifiche esigenze del locale (es. affluenza di clienti, carenza di altro personale;
ecc.). Nulla avendo dedotto sul punto, è da ritenersi generica la capitolazione delle circostanze dedotte a prova testimoniale in ricorso (9) Vero che il ricorrente, dal
27.01.2018 al 20.09.2018, ha prestato attività lavorativa presso il
[...]
”, per 10/12 ore giornaliere, da martedì a Organizzazione_1
domenica, oltre a 4,5 ore il lunedì? 10) Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al
20.09.2018, presso il ”, Organizzazione_1
osservava l'orario di lavoro dalle 9:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 21:30, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica? 11) Vero che il ricorrente, dal
27.01.2018 al 20.09.2018, presso il Organizzazione_1
, ogni lunedì, osservava l'orario di lavoro dalle 9:30 alle 14:00? 12) Vero che
[...]
il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, presso il Organizzazione_1
”, ogni mercoledì, osservava l'orario di lavoro dalle 7:30
[...]
alle 21:30?). L'unica attività specifica concretamente dedotta è quella di cui al capitolo
13 ( Vero che il ricorrente, dal 27.01.2018 al 20.09.2018, ogni mercoledì mattina, iniziava il lavoro alle ore 7:30, in quanto si recava al mercato ove selezionare le migliori materie prime per la preparazione dei piatti proposti dalla cucina del
[...]
?), che tuttavia ben si giustifica come Organizzazione_1
attività spontaneamente prestata dal compagno della titolare, piuttosto che come attività lavorativa di un suo dipendente.
In definitiva, tutte le domande del ricorrente vanno rigettate.
Nella regolamentazione delle spese di lite va tenuto conto del fatto che, come sopra dedotto, la relazione sentimentale tra le parti ha reso particolarmente oneroso l'onere probatorio del lavoratore. Si ritengono pertanto esistenti le ragioni per la
9
compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del ricorrente soccombente e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi