Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114/2021 R.G., avente ad oggetto: fideiussione-
Polizza fideiussoria
TRA

PO LO, (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Negri
Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Milano, al Foro
Buonaparte n. 48, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE
E
PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., (c.f. 08360630159), in p.l.r.p.t, nella qualità di mandataria della OR SP S.r.l. (c.f. 04951650268) con sede legale in Milano, alla Via Valtellina
n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Bragato Giorgio Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano, alla Via Castel Morrone n. 2, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.03.2024;

CONVENUTA

NONCHÉ
UB BANCA SPA, in p.l.r.p.t;

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in p.l.r.p.t;

CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.21, il sig. ZZ EL introduceva il presente giudizio di merito relativo all'opposizione, dallo stesso precedentemente introdotta con ricorso del
15.10.2020, avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 86/2017, Tribunale di Paola, ritenuta, dal Giudice dell'Esecuzione, all'esito della fase sommaria, non fondata e carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, come da provvedimento del 27.10.2020.
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. o con sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o con diverso strumento previsto dal codice;
sempre in via preliminare, comunque formulare alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, se del caso e se previsto dal rito, previa sospensione dell'esecuzione, domanda di pronuncia pregiudiziale, allo scopo di conoscere: se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando l'opponente, avuta consapevolezza della estensibilità della tutela consumeristica anche al cliente non consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato;
se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6
e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla legittimità delle clausole contenute in una fidejussione, preclude al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal cliente, di rilevare la nullità delle clausole stesse e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della nullità della clausola era preclusa dalla non estensibilità della tutela al cliente non consumatore;
nel merito, in via principale: all'esito della produzione della citata transazione, accertarne l'efficacia ai sensi del 1° comma dell'art. 1304 c.c. anche nei riguardi del sig. EL ZZ e, per l'effetto, accertare e dichiarare la cessazione dell'efficacia del titolo esecutivo Decreto Ingiuntivo del Trib. Milano n. 8033/2002, con ogni conseguenziale effetto di legge e rito;
accertare e dichiarare la compensazione integrale tra gli importi corrisposti a titolo di canoni dalla ETA S.r.l. alla procedura, da un lato, ed il credito
derivante dal titolo sentenza della C.d.A. di Milano, n. 4453/2015 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra BI BA, OR SP e IO da un lato ed il soggetto esecutato EL ZZ;
con vittoria delle spese del giudizio;
nel merito, in via subordinata rispetto al capitolo precedente: rideterminare il minor debito derivante dal suddetto titolo esecutivo sottraendovi la quota del 50%, oggetto di transazione da parte del coobbligato, da calcolarsi sugli importi maturati sino all'intervenuta transazione e, in subordine, effettuare il suddetto ricalcolo dedotta la quota di 1/3 o, in via di ulteriore subordine, sottraendo l'importo di
Euro 50.000;
con vittoria delle spese di lite, o, subordinatamente, con compensazione parziale e proporzionale delle suddette, in conseguenza dell'accertamento del minor credito;
nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità della fidejussione rilasciata dal sig. EL ZZ, revocare il decreto d'ingiunzione del Tribunale di Milano n. 8033/2002 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo al suddetto titolo, con ogni conseguente pronuncia in diritto e rito e vittoria delle spese del giudizio, o, in via di mero subordine, con compensazione parziale delle suddette, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con
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