Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2024, n. 999

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2024, n. 999
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 999
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

R.G. n. 4213/2022
BBLICA ITALIANAREPVBB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa M E in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note telematiche
PROMOSSO DA
Controparte 1
- parte ricorrente-
Avv. S C
Email 1
CONTRO
Controparte_2
- parte convenuta contumace -


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 147/2022 R.G. n. 2456/2022 emesso dal Tribunale di
C in data 16/06/2022, per la somma di € 1.845,00, per le retribuzioni di febbraio 2022 e marzo 2022, oltre interessi di mora ed oltre spese legali.
Ha lamentato la carenza di preventiva messa in mora del debitore ai sensi dell'art 1129 c.c. e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso in via monitoria.
Il ricorrente ha prestato attività lavorativa nell'appalto pubblico del servizio mensa della committente Org_2 datore di lavoro, non ha Org_1 La soc. corrisposto le retribuzioni indicate, invocando in via solidale la responsabilità dell [...]
Org_1 quale ditta committente del servizio reso dalla soc. Org_2 presso il nosocomio di Rossano, sul presupposto per cui la responsabilità del committente è solidale unitamente a quella dell'appaltatore, senza necessità alcuna di preventiva escussione del patrimonio di quest'ultimo (art. 29 D. Lgs. 276/2003 ed art. 1676 cc):
Invero, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Controparte_1 opponente deve essere revocato, per quanto di seguito esposto.
L'art. 1 comma 2 d.lgs. 276/2003 stabilisce che lo stesso decreto “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” e, quindi, sicuramente con riguardo ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 276/2001.
Di conseguenza, non è applicabile nella fattispecie l'art 29 D. Lgs 276/2003.
La parte opposta agisce, inoltre, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., il quale dispone:
"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Da tale disposizione si ricava che uno dei presupposti della responsabilità solidale è che vi sia un debito del committente nei confronti dell'appaltatore nel momento in cui il lavoratore propone la domanda. L'azione diretta ex art. 1676 cod. civ. riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, in coerenza con la ratio della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto. L'esistenza di detto debito deve poi essere dimostrata da chi invoca la responsabilità solidale.
Nel caso di specie, l'odierno opposto (attore in senso sostanziale) non ha fornito puntualmente allegazione e prova della entità del corrispettivo ancora da versarsi
all'appaltatore da parte della committente e, dunque, dell'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda. La controvertibilità della questione induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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