Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2024, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2024, n. 7
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 7
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A V Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1754/2022 promossa da: (C.F. ), nata a Ravenna il 18.11.1935 e ivi residente in via Parte_1 C.F._1
Serchio n. 23, con il patrocinio dell'avv. L B ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4 RICORRENTE/I CONTRO
(C.F. ), nata a Pescara il 24.11.1939 e ivi residente, Controparte_1 C.F._2 in via Ostuni n. 38, con il patrocinio dell'avv. F B ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Le Corbusier n. 39 RESISTENTE/I E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. C M ed CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell in Ravenna, via Romolo Gessi n. 24
RESISTENTE/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ART. 9 L. N. 898/1970
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CONCLUSIONI

All'udienza del 18.01.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 15.03.2023, la difesa di A M M insisteva per CP_ l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e la difesa dell' si riportava alla comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 9, terzo comma, l. n. 898/1970 depositato in data 23.05.2022, Parte_1 CP_ conveniva in giudizio e l' innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto Controparte_1 segue:
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 16.11.1958 e di essersi successivamente Parte_2 separata dal marito con sentenza pubblicata dal Tribunale di Ravenna in data 01.08.1995, poi confermata sia dalla Corte d'Appello di Bologna che dalla Corte di Cassazione, che ha, tra l'altro, addebitato la separazione in capo al sig. per una relazione extraconiugale assai risalente rispetto all'inizio della causa Pt_2 di separazione;

- che, dal matrimonio, erano nati i figli in data 15.10.1959, in data 20.07.1961 e Per_1 Per_2 Per_3 in data 29.12.1968, economicamente autosufficienti già all'epoca della separazione;

- che il sig. le delegò la crescita dei figli, la cura della casa e tutto il lavoro domestico, imponendole di Pt_2 cessare ogni altra attività lavorativa, tanto che oggi dispone di una pensione di appena 125,52 euro mensili riconosciutale a seguito del versamento da parte sua di contributi volontari, dedicandosi interamente all'attività lavorativa, con considerevole accrescimento del proprio patrimonio;

- che, in sede di separazione, la lussuosa casa familiare costituita da una grande villa di circa 700 mq rimaneva nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. , stante la mancanza dei presupposti previsti ex Pt_2 lege per la sua assegnazione, essendo tutti i figli già economicamente indipendenti, e, in considerazione del significativo divario tra la sua situazione economico-patrimoniale e quella del coniuge e dei provati sacrifici impostile dal punto di vista lavorativo e tali da precluderle il conseguimento dell'indipendenza economica, il Tribunale di Ravenna le ha riconosciuto un assegno di mantenimento di lire 5.000.000,00, la somma onnicomprensiva di euro 25.000.000,00 per il periodo intercorrente tra l'emissione dei provvedimenti provvisori e la pubblicazione della sentenza e il diritto all'assegnazione in godimento della casa di abitazione sita a Lido Adriano (RA), in comproprietà con il marito, quale ulteriore componente dell'assegno di mantenimento;

- che, con sentenza parziale n. 576/2005, il Tribunale di Ravenna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, durato 47 anni, e, con successiva sentenza definitiva n. 969/2008, poneva in capo al sig. l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile pari ad euro 3.200,00 mensili a far data dalla Pt_2 sentenza, oltre all'esclusivo godimento dei frutti ritraibili dalla casa di abitazione in comproprietà, sita a Lido Adriano (RA), viale Caravaggio n. 53;

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- che, in data 22.10.2005, il sig. si univa in seconde nozze con la sig.ra A M M, Pt_2 dall'unione con la quale non sono nati figli e con cui ha vissuto presso la prestigiosa casa coniugale sino alla morte;

- che, con ricorso depositato in data 14.12.2017 ed iscritto al r.g. n. 4538/217, il sig. chiedeva al Pt_2
Tribunale di Ravenna la riduzione dell'assegno divorzile adducendo quale fatto modificativo il mutato orientamento giurisprudenziale cristallizzato nella pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 11504/2017 ma che la domanda svolta veniva rigettata dal Tribunale con decreto n. 7346/2018 emesso in data 09.09.2018;

- che, con successivo ricorso depositato in data 30.03.2021 e iscritto al r.g. n. 1025/2021, il sig. Pt_2 nuovamente adiva l'intestato Tribunale per chiedere la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in ragione del preteso grave deterioramento della propria situazione economico-patrimoniale a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ma che il Tribunale di Ravenna, con decreto n. 462/2022 del 23.01.2022, nuovamente rigettava il ricorso e confermava l'assegno divorzile che, per effetto dell'applicazione della rivalutazione monetaria, ammontava ad euro 3.810,97;

- che il sig. è deceduto a Ravenna in data 06.12.2021 e che, al momento del decesso, risultava titolare Pt_2 di una pensione di vecchiaia riconosciuta ai lavoratori parasubordinati e di una pensione ordinaria degli spedizionieri doganali;

- alla data della morte dell'ex coniuge, stante il protrarsi dell'inadempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile iniziato già dal mese di febbraio 2021, vantava un credito complessivo per assegni non corrisposti pari ad euro 44.424,42;
CP_
- di essere stata riconosciuta invalida al 70 % dalla competente commissione medica presso l' senza previsione di revisione, e che, a seguito del venir meno dell'assegno divorzile, con gli esigui redditi da pensione e attingendo ai propri risparmi, destinati ad una rapida erosione, deve far fronte alla spesa del canone di locazione della propria casa di abitazione, pari all'importo mensile di euro 691,71, alle spese per utenze per un importo annuale pari ad euro 4608,00 e alle ordinarie spese per il sostentamento quotidiano e a quelle mediche, con un esborso mensile superiore ai 1.300,00 euro;

- di essere socia nella misura del 5 % della che però ha distribuito modesti Parte_3 importi a titolo di dividendi solo negli anni 2013, 2014 e 2015, e di essere proprietaria di due piccoli e vetusti appartamenti, siti a Lido Adriano, viale Omero n. 13, che, seppur catastalmente divisi, costituiscono un'unica unità abitativa, e che sono improduttivi di reddito;

- che, di contro, la sig.ra A M M è beneficiaria, pur non avendo mai svolto alcuna attività in favore della società, di un compenso da amministratore della deliberato per Parte_3
l'anno 2022 in euro 2.000,00, ha ricevuto dal marito per donazione in data 03.09.2019 il 10 % delle quote della con un controvalore pari ad euro 103.000,00, dispone, senza oneri, Organizzazione_1 dell'autovettura Mini EM883CP di proprietà della predetta società e, in ragione dell'apertura della successione testamentaria del marito, vedrà ulteriormente accresciuto il proprio già cospicuo patrimonio, avendola il sig. nominata erede universale con il solo limite del rispetto delle quote di legittima ex art. Pt_2
542 c.c.. La sig.ra in ragione del proprio diritto ad ottenere una quota della pensione di reversibilità a Pt_1 seguito del decesso del sig. in qualità di coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e Parte_2 non passato a nuove nozze per le ragioni compiutamente esposte nel ricorso, chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
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