Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 295
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Testo completo
N. 2878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2024 R.G. promossa da:
) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Biundo presso il cui studio – e domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n.13, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in SS (RA) in data 17.12.2016 tra i sigg.ri Parte_1
e alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse condizioni se Parte_2
necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. dare atto che le parti dichiarano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2024 R.G. promossa da:
) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Biundo presso il cui studio – e domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n.13, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in SS (RA) in data 17.12.2016 tra i sigg.ri Parte_1
e alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse condizioni se Parte_2
necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. dare atto che le parti dichiarano
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