Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 883

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 883
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 883
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 6325 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di pace vertente
TRA ZZ AR, nato il [...] a [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Maddalena Nappo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (Na) alla Via Rossini n. 31
Appellante
e
Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti– Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Di
Salerno (C.F. 97439910585), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso i cui uffici domicilia ope legis al C.so
Vittorio Emanuele, Salerno;

Appellata
Conclusioni: Come da udienza del 20.11.2024
FATTO E DIRITTO
ZZ AR ha proposto appello avverso la sentenza n 410/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Mercato San Severino e con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revisione della Carta di qualificazione del Conducente (CqC) - prot. n. R5CQC
2522 del 17.10.2017.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto sostanzialmente erronea e carente motivazione in ordine al ritenuto non necessario invio di una comunicazione preventiva dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente, ancor più necessaria nel caso di specie atteso
che i verbali di contestazione delle sanzioni amministrative comminate al ZZ non specificavano che la decurtazione stessa aveva ad oggetto la CqC e non la patente, cosa che ha impedito al medesimo di frequentare i prescritti corsi per il recupero dei punti medesimi.
Ritualmente si è costituito in giudizio il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti– Ufficio
Provinciale Motorizzazione Civile Di Salerno, instando per il rigetto del gravame, argomentando circa l'assenza di qualsivoglia obbligo di ulteriore comunicazione della decurtazione dei punti, trattandosi di sanzione accessoria già comminata all'atto della contestazione mediante verbale e pertanto pienamente conosciuta dal singolo trasgressore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'appello va rigettato.
Essenziale motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità che, a fronte della contestazione di sanzioni amministrative a
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