Trib. Foggia, sentenza 13/03/2024, n. 873

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/03/2024, n. 873
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 873
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 3328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

Segue verbale di udienza del 13/03/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
IA RD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA PADRE PIO, 68 71121 FOGGIApresso il difensore avv. RUSSO GIOVANNI
ricorrente contro
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 18/04/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, RD IA ricorreva a questa A.G.;
richiamati gli esiti della fase sommaria del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;

- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
Si costituiva l'Inps chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. In corso di causa era sentito a chiarimenti il CTU già nominato in fase sommaria.
Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il CTU nominato in fase sommaria ha concluso negativamente in quanto non gli veniva data la
1
possibilità, in sede di visita, di verificare de visu la disarmonia motoria oggetto del contenzioso. assumendo la parte ricorrente essere dimostrato il requisito dell'indennità di accompagnamento già sulla base dei documenti prodotti attestanti la diagnosi di distrofia muscolare e con riferimento dapprima a deambulazione possibile con appoggio andatura a piccoli passi precauzionale (certificato 28-5-2021) e di seguito a grave limitazione della deambulazione possibile con appoggio esterno per pochi passi….utilizza la carrozzina per la maggior parte degli spostamenti ….risulta impossibile alzrsi da terra o dalla sedia e salire le scale…..al bilancio muscolare si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi