Trib. Fermo, sentenza 03/12/2024, n. 304

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 03/12/2024, n. 304
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 304
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 03/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 610/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Giannattasio
Andrea e Giannattasio Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il
[...]
locale ambito territoriale
RESISTENTE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 3 dicembre 2024
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024 , premettendo di aver espletato Parte_1
attività di docenza in forza di contratti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 (dal 08/09/2021 al 30/06/2022 con orario completo e dal 10/09/2022 al 30/06/2023 con orario completo), domandava il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per complessivi giorni 43,17.
Richiamava la previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, come interpretata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2016, secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le
ferie, i riposi e i permessi erano obbligatoriamente fruiti secondo i rispettivi ordinamenti ed erano vietati trattamenti economici sostitutivi, a meno che il mancato godimento delle ferie fosse incolpevole e dipendesse dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Si riportava alla disciplina interna di settore di cui alla l. n. 228/2012, art. 1, commi 54, 55 e 56, da interpretarsi in maniera conforme alla direttiva n. 2003/88/CE, art. 7, con riguardo all'effettività di esercizio del proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto ed all'onere di prova incombente sul datore di lavoro in ordine all'uso della diligenza per porre il dipendente effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite a cui aveva diritto.
Nel rilevare che la mancata comunicazione al docente, da parte del dirigente scolastico, di godere delle ferie maturate era determinata da una precisa volontà di non concedere le ferie al docente in quel determinato periodo di sospensione delle lezioni, in quanto ritenuta necessaria la sua disponibilità in servizio, e da un comportamento negligente derivante da una cattiva organizzazione
e pianificazione del piano ferie del personale docente e nell'escludere che la responsabilità per la mancata fruizione delle ferie potesse essere ascritta a lui, insisteva nel riconoscimento dell'indennità sostitutiva, pari ad € 2.962,74 come quantificata ai sensi dell'art. 19, II comma, del c.c.n.l. di comparto
2006-2009 e rideterminata nel corso dell'odierna udienza in € 2.763,21.
Con memoria difensiva depositata il 20 novembre 2024 si costituivano il
[...]
e l' deducendo che il Controparte_1 Controparte_3
ricorrente aveva beneficiato di ferie durante la sospensione delle lezioni e che in ogni caso rilevava
l'astratta possibilità di fruizione.
Sottolineavano che non erano residuate ferie ed insistevano nella reiezione del ricorso.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 3 dicembre 2024 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Risulta in fatto che il ricorrente è risultato destinatario di contratti di docenza a termine presso la scuola secondaria di I grado Ungaretti di Civitanova Marche dall'8 settembre 2021 al 30 giugno
2022, con orario completo su posto di
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