Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2024, n. 1927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2024, n. 1927
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1927
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo

N. 962/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente relatore dr.ssa R M A C Giudice dr.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/10/2024, promossa con ricorso depositato il 14/2/2024 da:
, nata a TREVIGLIO (BG) il 09/06/1983, rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. SORTE MARIATERESA, giusta procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
, nato a SERIATE (BG) il 06/04/1981, rappresentato e difeso dai CP_1 proc. dom. avv. M M e avv. TIRA FRANCESCA, giusta procura in atti;

CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art.
473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/10/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.

pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario in data 15/06/2013 in Verdello e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale reso in data
15/12/2021, all'esito dell'udienza "cartolare" tenutasi il 10/11/2021. Dalla loro unione sono nati i figli (n. a Bergamo l'08/10/2008) e (n. a Treviglio il Per_1 Per_2
30/03/2015), entrambi ancora minorenni.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali dei figli, tanto da rendere non necessario l'ascolto diretto di e da parte del Tribunale. Per_1 Per_2
Anche le altre pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di
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