Trib. Sassari, sentenza 04/10/2024, n. 428

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 04/10/2024, n. 428
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 428
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1425/2023 promossa da:
TA OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FRAU
MARCELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRAU
MARCELLO
RICORRENTE contro
MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) e I.C. LATTE DOLCE
AGRO SASSARI (C.F. 92123330901), con il patrocinio della Dr.ssa DEMURU ANGELA, del Dr.
BONAVITACOLA FABIO e della Dr.ssa MURGIA MIRELLA elettivamente domiciliato in
TRAVERSA LA CRUCCA (LOC. BALDINCA) 1 07100 SASSARI
RESISTENTI

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TT OL, docente di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Latte Dolce – Agro” plesso di Sant'Orsola di Sassari, ha convenuto avanti l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché l'Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro di Sassari per sentire ordinare, preliminarmente con istanza cautelare, la sua assegnazione alla classe 1 A per l'anno scolastico 23/24, previo accertamento dell'illegittimità del decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi (allegato alla circolare interna nr. 4/23), nella parte in cui non è stata destinataria di tale classe.
Deducendo di avere chiesto di essere assegnata, per continuità didattica, alla futura classe V A - ottenuta, quale insegnante uscente della classe IV A-, nonché alla classe IA -unica classe prima di nuova formazione prevista nell'anno scolastico 23/24 e non ottenuta-, ha addotto la ricorrente a sostegno della propria domanda la violazione dei principi regolanti l'assegnazione dei docenti alle classi e, in ordine all'istanza cautelare, la sussistenza del periculum in mora consistente nel pregiudizio pagina 1 di 6
permanente alla sua identità professionale, non ristorabile nell'ordinario giudizio di merito.
In particolare, ha evidenziato la ricorrente di avere maggiore anzianità di servizio rispetto alle colleghe IN RG, LA CC e IO DU, assegnatarie della classe I A con il decreto dirigenziale impugnato, oltre che maggiori titoli culturali e didattici per l'insegnamento nell'ambito matematico scientifico, vantando una specializzazione di 17 anni.
Si sono costituiti il Ministero e l'Istituto Comprensivo convenuti chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente sul presupposto della legittimità del decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti oggetto di giudizio e, quanto alla domanda cautelare, dell'insussistenza del requisito del periculum in mora.
Nel merito, in particolare, hanno addotto i resistenti il rispetto dei criteri previsti per le assegnazioni delle classi ai docenti, con particolare riguardo alla salvaguardia di un team coeso e funzionale all'attività didattica, costituito dalle insegnanti IN RG, LA CC e IO DU, docenti uscenti della classe V A, scelte dal Dirigente Scolastico per l'insegnamento della classe di nuova formazione (I A) richiesta e non ottenuta dalla ricorrente.
Rigettata l'istanza cautelare per insussistenza del requisito de periculum in mora, la causa, concesso lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc, è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e non possa trovare accoglimento.
In diritto, si osserva che, a sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. 297/1994, il consiglio di circolo o di istituto “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti”, criteri che devono poi essere seguiti dal collegio dei docenti nella formulazione delle proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti (art. 7 lettera b) del d.lgs. n. 297/1994).
Sulla base di tali criteri e di tali proposte il dirigente scolastico individua le assegnazioni dei docenti per formare le classi, nell'ambito delle proprie competenze, come delineate dall'art. 396 del d.lgs. 297/1994 nonché dall'art. 1 comma 78 della l. 107/2015, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, e delle loro competenze (in tal senso è anche l'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, per cui “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”).
La delibera del Consiglio di Istituto in atti, risalente al 23.06.2021 (doc. 10 ricorrente), indica, in generale, i criteri di assegnazione delle classi, quali “il rispetto della continuità didattica, l'anzianità di servizio, i titoli culturali e didattici e la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per attuare il piano dell'offerta formativa”, elencandoli, nel dettaglio, come segue:
CRITERI


1. L'assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai singoli docenti sono rimesse alla competenza del Dirigente
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