Trib. Genova, sentenza 14/02/2024, n. 493

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 14/02/2024, n. 493
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 493
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

N. 3307 /2023 R.G.TRIB.

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice Onorario Silvia Amoretti,
Visto il proprio provvedimento che ha disposto che l'udienza del 13/02/2024 sia sostituita dal deposito di note e documenti entro la stessa data ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;

Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti e la comunicazione al PM;

Preso atto del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui si richiamano le conclusioni rese negli atti introduttivi;

Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna anche per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;

Preso atto che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona di Silvia Amoretti, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 3307/2023 promosso da
UL BL CO, nato in [...] in data [...], C.F.
[...], in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori UL GU CO, nato in [...] in data [...], C.F.
[...],e FI UZ CO, nata in [...] in data [...], C.F.
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[...];
ME ER, nata in [...] in data [...],C.F.
[...], solo in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori UL
GU CO e FI UZ CO;
AR OR CO, nata in
Argentina in data 5.8.1982, C.F. [...], ND BR CO, nato in [...] in data [...],C.F. [...], tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico dell'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, che li rappresenta e difende per procure rilasciate su foglio separato di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo,
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
____________________
Col ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ST CO, cittadino italiano, nato a [...], in data [...], emigrato in Uruguay, dove era deceduto in data successiva al 1861 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino uruguaiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio, dichiarando di non contestare nel merito la domanda nei limiti della prova raggiunta. Previo excursus normativo sulla materia, evidenziava come l'Amministrazione sia impossibilitata, in assenza dell'intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, ostandovi espressamente una disposizione ad oggi vigente;
pertanto, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Il Pm non interveniva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quando è sorto lo Stato Italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta nel Codice
Civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865 il cui articolo 4 stabiliva che la cittadinanza era attribuita per nascita da padre cittadino, successivamente è stata regolamentata attraverso una legge ad hoc, la Legge n. 555 del 13 giugno 1912, la quale ha ricalcato in maniera sostanziale
l'impianto del precedente regime, confermando, come titolo principale di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via
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